CESSAZIONE PER LIQUIDAZIONE

CESSAZIONE PER LIQUIDAZIONE

Faq del 5 aprile 2016

Operatore finanziario in liquidazione volontaria a seguito di cancellazione dall’elenco 106 della Banca d’Italia – Quali adempimenti?

In caso di liquidazione volontaria (o di procedura concorsuale) si applica il punto 5 del provvedimento del 10 febbraio 2015, e non il precedente punto 4 (applicabile alla cessazione dell’operatore per cause diverse dalle procedure concorsuali e di liquidazione).

In sostanza, l’operatore finanziario

a) durante la fase di liquidazione (o di svolgimento della procedura concorsuale):

-mantiene attiva la propria utenza SID, al fine di effettuare le comunicazioni mensili (che riguarderanno presumibilmente soltanto cessazioni di rapporti alla data di effettiva chiusura o cessione ad altri operatori finanziari)

-mantiene attiva la casella PEC al fine di ricevere le richieste di indagini finanziarie

b) Conclusa la fase di liquidazione con il deposito del bilancio finale in Camera di Commercio (o di approvazione del riparto finale in caso di procedura concorsuale):

-Invia entro 90 giorni i dati dei saldi dei rapporti attivi relativi al periodo infrannuale (vale a dire 1° gennaio anno conclusione liquidazione/data di deposito del bilancio) qualora siano presenti rapporti per i quali è prevista la comunicazione dei saldi

-Effettua l’ultima comunicazione mensile di cessazione dei rapporti qualora ancora attivi

-Effettua entro 30 giorni la comunicazione di cessazione della PEC al Registro Elettronico degli indirizzi – mediante Entratel o Fisco online – in base al tracciato allegato 5 al provvedimento del 12 novembre 2007 valorizzando il campo “luogo di tenuta della contabilità” (PROGRAMMA COMUREI)

-Successivamente dismette la propria utenza SID