TREGUA FISCALE 2023

TREGUA FISCALE 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la cosiddetta Tregua Fiscale che prevede, tra le altre cose, la possibilità di sanare le irregolarità formali, commesse fino al 31 ottobre 2022, pagando 200 euro per ciascun periodo d’imposta a cui le violazioni si riferiscono.

Nell’elenco delle violazioni sanabili, che potete leggere qui o sulla Circolare N. 2 E, sono citate anche le “irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (articolo 10, Dlgs 471/1997)”.

A conferma di ciò, riportiamo una riposta da parte della Direzione Centrale Dati Enti Esterni, da noi interpellata sul tema specifico:

Buongiorno, con riferimento alla email sotto riportata si conferma che la regolarizzazione delle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante il versamento di una somma pari a € 200,00 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, prevista dalla  legge 29 dicembre 2022, n. 197  ( Legge di bilancio 2023, articolo 1 commi da 166 a 173), può applicarsi anche alle  violazioni relative agli obblighi di  comunicazione all’archivio dei rapporti finanziari. A tal riguardo la Circolare 2 /E/2023 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce infatti che A titolo esemplificativo, e non esaustivo, rientrano tra le violazioni definibili: le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (cfr. articolo 10 del d.lgs. n. 471 del 1997).

Riguardo alle modalità di regolarizzazione, deve essere effettuato un versamento di 200 euro, a scelta tra:

  1.  un’unica soluzione, entro il 31 marzo 2023;
  2.   due rate di 100 euro, con scadenza 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024.

 Il codice tributo da utilizzare è il TF44, nel campo “anno di riferimento” va indicato il periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione (oppure l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni).

Per perfezionare la procedura, bisogna anche rimuovere le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, cioè entro il 31 marzo 2024.

In questa pagina trovate la normativa di riferimento.

ATTENZIONE:

Quanto riportato è la sintesi delle informazioni in nostro possesso al momento della scrittura di questo articolo. Non abbiamo altri dettagli sul calcolo degli importi né sulle peculiarità dei singoli casi.

Per qualsiasi dubbio interpretativo sulla norma, sull’applicazione a vostri casi specifici o sulle modalità di calcolo delle sanzioni, vi invitiamo quindi a rivolgervi agli Uffici Territoriali dell’agenzia delle entrate o a scrivere ai seguenti indirizzi istituzionali:

AnagRapporti@sogei.it

dc.ti.datientiesterni@agenziaentrate.it .

ATTENZIONE PROROGA TREGUA FISCALE

In questo articolo potete leggere le nuove scadenze per sanare le eventuali violazioni formali commesse.