Antiriciclaggio · Professionisti
Antiriciclaggio: obblighi per i professionisti?
L’antiriciclaggio non riguarda solo banche e intermediari finanziari: commercialisti, consulenti del lavoro, notai e avvocati hanno obblighi precisi verso i propri clienti. Dal 1° luglio 2026 sono cambiate anche le regole sulle segnalazioni. Ecco il quadro, in modo semplice.
Chi è obbligato
Il D.Lgs. 231/2007 (art. 3) include tra i soggetti obbligati i professionisti che, per la natura del loro lavoro, possono intercettare operazioni sospette: commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, revisori, notai e avvocati. Per questi ultimi gli obblighi scattano per determinate prestazioni, non per ogni incarico: conviene quindi verificare, caso per caso, se la prestazione rientra tra quelle previste.
Gli obblighi principali
- Adeguata verifica della clientela: identificare il cliente, chi agisce per suo conto e il titolare effettivo, valutare il rischio e tenere il rapporto sotto controllo nel tempo (artt. 17-19).
- Conservazione di dati e documenti: per dieci anni dalla fine del rapporto o dell’operazione, in modo che tutto sia ricostruibile in caso di controllo (artt. 31-34).
- Segnalazione delle operazioni sospette (SOS): se emergono elementi di sospetto, la segnalazione va inviata alla UIF e, in linea generale, prima di compiere l’operazione (art. 35).
- Riservatezza: è vietato dire al cliente, o a terzi, che è stata inviata una segnalazione (art. 39).
- Organizzazione interna: valutazione del rischio del proprio studio, procedure, controlli e formazione (artt. 15-16).
Cosa è cambiato dal 1° luglio 2026
Il provvedimento UIF del 18 dicembre 2025 ha sostituito le istruzioni del 2011 sulle segnalazioni e si applica dal 1° luglio 2026. Per i professionisti le novità principali sono queste:
- Referente SOS: va indicato sul portale Infostat-UIF. Per il professionista singolo coincide con lui stesso; negli studi associati è il legale rappresentante o un suo delegato.
- Procedura interna: facoltativa, ma consigliata, per il professionista singolo; obbligatoria per gli studi associati e le STP con una funzione antiriciclaggio.
- Nessuna soglia automatica: il sospetto si valuta guardando cliente, operatività, controparti, importi e comportamenti. Un indicatore di anomalia non obbliga da solo a segnalare, ma la decisione di non segnalare va documentata.
- Strumenti di intelligenza artificiale: ammessi per individuare anomalie, purché ci sia sempre una verifica umana. La decisione resta del professionista.
Cosa si rischia se si sbaglia
Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2007 partono da importi contenuti ma crescono molto nei casi gravi, ripetuti o sistematici:
- Adeguata verifica (art. 56): 2.000 euro nel caso base, da 2.500 a 50.000 euro nei casi gravi.
- Conservazione (art. 57): 2.000 euro nel caso base, da 2.500 a 50.000 euro nei casi gravi.
- Omessa segnalazione (art. 58): 3.000 euro nel caso base, da 30.000 a 300.000 euro nei casi gravi.
Come organizzarsi in pratica
Fare tutto a mano, cliente per cliente, funziona finché i clienti sono pochi: poi aumentano le dimenticanze e diventa difficile dimostrare cosa è stato verificato e quando. Un programma dedicato aiuta proprio su questo. ARCO, il gestionale in cloud di StarSoluzioni per l’antiriciclaggio, permette di:
- fare l’adeguata verifica di clienti e titolari effettivi, con dichiarazione precompilata;
- calcolare il rischio di ogni anagrafica con tabelle personalizzabili;
- controllare in automatico le liste antiterrorismo (UE, UK, USA e Talebani) e conservare il PDF dell’esito;
- conservare i dati delle operazioni al posto del vecchio Archivio Unico Informatico;
- gestire più soggetti, utile per gli studi associati.
La segnalazione SOS resta invece un’attività del professionista, da inviare tramite il portale Infostat-UIF: ARCO non la sostituisce, ma ti lascia in mano i documenti che servono per decidere e per giustificare la decisione.
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