Antiriciclaggio: obblighi per i professionisti?

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Antiriciclaggio: obblighi per i professionisti?

L’antiriciclaggio non riguarda solo banche e intermediari finanziari: commercialisti, consulenti del lavoro, notai e avvocati hanno obblighi precisi verso i propri clienti. Dal 1° luglio 2026 sono cambiate anche le regole sulle segnalazioni. Ecco il quadro, in modo semplice.

Chi è obbligato

Il D.Lgs. 231/2007 (art. 3) include tra i soggetti obbligati i professionisti che, per la natura del loro lavoro, possono intercettare operazioni sospette: commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, revisori, notai e avvocati. Per questi ultimi gli obblighi scattano per determinate prestazioni, non per ogni incarico: conviene quindi verificare, caso per caso, se la prestazione rientra tra quelle previste.

Gli obblighi principali

  • Adeguata verifica della clientela: identificare il cliente, chi agisce per suo conto e il titolare effettivo, valutare il rischio e tenere il rapporto sotto controllo nel tempo (artt. 17-19).
  • Conservazione di dati e documenti: per dieci anni dalla fine del rapporto o dell’operazione, in modo che tutto sia ricostruibile in caso di controllo (artt. 31-34).
  • Segnalazione delle operazioni sospette (SOS): se emergono elementi di sospetto, la segnalazione va inviata alla UIF e, in linea generale, prima di compiere l’operazione (art. 35).
  • Riservatezza: è vietato dire al cliente, o a terzi, che è stata inviata una segnalazione (art. 39).
  • Organizzazione interna: valutazione del rischio del proprio studio, procedure, controlli e formazione (artt. 15-16).

Cosa è cambiato dal 1° luglio 2026

Il provvedimento UIF del 18 dicembre 2025 ha sostituito le istruzioni del 2011 sulle segnalazioni e si applica dal 1° luglio 2026. Per i professionisti le novità principali sono queste:

  • Referente SOS: va indicato sul portale Infostat-UIF. Per il professionista singolo coincide con lui stesso; negli studi associati è il legale rappresentante o un suo delegato.
  • Procedura interna: facoltativa, ma consigliata, per il professionista singolo; obbligatoria per gli studi associati e le STP con una funzione antiriciclaggio.
  • Nessuna soglia automatica: il sospetto si valuta guardando cliente, operatività, controparti, importi e comportamenti. Un indicatore di anomalia non obbliga da solo a segnalare, ma la decisione di non segnalare va documentata.
  • Strumenti di intelligenza artificiale: ammessi per individuare anomalie, purché ci sia sempre una verifica umana. La decisione resta del professionista.
Il punto pratico: oggi non basta più dire “non ho segnalato perché non c’erano elementi”. Bisogna poter dimostrare, carte alla mano, di aver valutato il caso.

Cosa si rischia se si sbaglia

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2007 partono da importi contenuti ma crescono molto nei casi gravi, ripetuti o sistematici:

  • Adeguata verifica (art. 56): 2.000 euro nel caso base, da 2.500 a 50.000 euro nei casi gravi.
  • Conservazione (art. 57): 2.000 euro nel caso base, da 2.500 a 50.000 euro nei casi gravi.
  • Omessa segnalazione (art. 58): 3.000 euro nel caso base, da 30.000 a 300.000 euro nei casi gravi.

Come organizzarsi in pratica

Fare tutto a mano, cliente per cliente, funziona finché i clienti sono pochi: poi aumentano le dimenticanze e diventa difficile dimostrare cosa è stato verificato e quando. Un programma dedicato aiuta proprio su questo. ARCO, il gestionale in cloud di StarSoluzioni per l’antiriciclaggio, permette di:

  • fare l’adeguata verifica di clienti e titolari effettivi, con dichiarazione precompilata;
  • calcolare il rischio di ogni anagrafica con tabelle personalizzabili;
  • controllare in automatico le liste antiterrorismo (UE, UK, USA e Talebani) e conservare il PDF dell’esito;
  • conservare i dati delle operazioni al posto del vecchio Archivio Unico Informatico;
  • gestire più soggetti, utile per gli studi associati.
In caso di controllo resta traccia documentale di ogni verifica effettuata, con data e PDF dell’esito.

La segnalazione SOS resta invece un’attività del professionista, da inviare tramite il portale Infostat-UIF: ARCO non la sostituisce, ma ti lascia in mano i documenti che servono per decidere e per giustificare la decisione.

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