CESSAZIONE ATTIVITA’ FINANZIARA PER OP. STRAORDINARIE

CESSAZIONE ATTIVITA’ FINANZIARA A SEGUITO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

FAQ del 9 luglio 2021

Cessazione dell’attività finanziaria con confluenza in uno o più operatori finanziari – Obblighi di comunicazione all’ Archivio dei rapporti e di riscontro alle indagini finanziarie.

Quando il soggetto obbligato cessa la propria attività a seguito di un’operazione straordinaria (fusione, incorporazione, scissione, cessione di azienda), e confluisce in un altro soggetto che svolge attività finanziaria, deve trasferire a quest’ultimo le informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti.

In sintesi questi i punti da eseguire:

1) richiesta di cancellazione dal registro anagrafe tributaria da parte dell’incorporato con indicazione del soggetto subentrante; (Programma ComuREI)

2) attesa della ricevuta di accettazione della stessa;

3) informare l’ADE tramite l’indirizzo email dc.ti.basidati.comunicazioni@agenziaentrate.it dell’operazione ed attendere risposta di autorizzazione avvenuta;

4) invio della comunicazione di tipo 8 da parte dell’incorporante (predisposta da Star Infostudio gratuitamente su vostra richiesta)

Quindi l’operatore di confluenza è tenuto, entro 60 giorni dal trasferimento, a “prendere in carico” i rapporti acquisiti.

Questo viene fatto con la tipologia di comunicazione di tipo 8 = Presa in carico di rapporti.

È necessario che l’operatore incorporato abbia correttamente comunicato la cancellazione dal registro PEC nel REI per le Indagini Finanziarie della PEC in modo da consentire all’Agenzia di eseguire correttamente la confluenza anche ai fini delle indagini finanziarie. La comunicazione di cessazione PEC vale anche a fini amministrativi e, pertanto, non occorre ulteriore comunicazione all’Ufficio;

Riportiamo anche una risposta di Sogei per il caso specifico:

La società che cessa l’attività (la confluita) deve prima effettuare una comunicazione di cessazione della PEC ai fini delle Indagini Finanziarie, analogamente a quanto venne fatto in sede di apertura dell’attività finanziaria. La comunicazione non significa che la PEC debba essere chiusa, ma che essa non è più utilizzata “ai fini delle Indagini Finanziarie”. In tale comunicazione è previsto l’inserimento dell’informazione della società in cui si confluisce, e alla quale arriveranno le richieste di Indagini Finanziarie.

Il tracciato e le modalità per tale comunicazione sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate seguendo il percorso: Home-Schede Informative e Servizi-Comunicazioni-Comunicazioni Indagini Finanziarie-Trasmissione Pec

Solo successivamente (almeno un giorno) all’invio con ricevuta OK di tale comunicazione potete ripetere l’invio della comunicazione di tipo 8 “Presa in carico”.