Guida informativa per i clienti

FATCA e CRS/DAC2

Cosa sono, chi è obbligato, cosa si comunica e quando.

Aggiornato alle istruzioni AdE v2.3 del 28 aprile 2025. Maggio 2026.

Questo documento ha scopo puramente informativo e divulgativo.

Per valutare la propria posizione specifica si raccomanda di rivolgersi a un consulente fiscale o legale.

01Che cosa sono FATCA e CRS?

Le istituzioni finanziarie italiane — banche, SIM, SGR, compagnie assicurative, società fiduciarie e altri operatori — sono tenute per legge a identificare i propri clienti non residenti in Italia (o residenti negli USA) e a comunicare annualmente all'Agenzia delle Entrate i dati sui conti e rapporti finanziari che questi detengono. Si tratta di due obblighi distinti, nati da fonti normative diverse, che però convivono e spesso riguardano le stesse istituzioni.

CRS / DAC2 — Common Reporting Standard

Il CRS è uno standard elaborato dall'OCSE e adottato da oltre 120 Paesi nel mondo. In Italia è stato recepito con il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015, in attuazione della Direttiva Europea 2014/107/UE (DAC2).

Obiettivo: contrastare l'evasione fiscale internazionale obbligando le istituzioni finanziarie a comunicare i dati dei conti detenuti da soggetti fiscalmente residenti in un altro Paese. L'Italia invia questi dati a tutti i Paesi aderenti e riceve i dati dall'estero relativi ai propri residenti.

Curiosità normativa. Gli Stati Uniti hanno scelto di NON aderire al CRS, avendo già in vigore il proprio sistema (FATCA). I conti dei clienti americani vanno quindi comunicati esclusivamente tramite FATCA, non tramite CRS.

FATCA — Foreign Account Tax Compliance Act

Il FATCA è una legge federale statunitense del 2010. L'Italia ha aderito stipulando un accordo intergovernativo (IGA) con gli USA, ratificato con la Legge 18 giugno 2015, n. 95.

Obiettivo: permettere all'IRS (il fisco americano) di conoscere i conti detenuti all'estero dai propri cittadini e residenti. Le istituzioni finanziarie di tutto il mondo identificano i clienti con connessioni agli USA e trasmettono i dati al proprio fisco nazionale, che poi li gira all'IRS.

In pratica: con FATCA l'Italia comunica agli USA; con CRS/DAC2 l'Italia comunica a tutti gli altri Paesi aderenti.

02Le differenze in sintesi

AspettoCRS / DAC2FATCA
Origine normativaStandard OCSE – Dir. UE 2014/107Legge USA – IGA Italia-USA (L. 95/2015)
Destinatario dei datiOltre 120 Paesi OCSE e UESolo USA (IRS)
Chi si monitoraResidenti fiscali in un altro Paese aderenteCittadini USA e residenti negli USA
Connessione rilevanteResidenza fiscale esteraCittadinanza o residenza USA (US indicia)
USA aderisce?NO – USA non ha aderito al CRSSÌ – FATCA è l'accordo specifico con USA
Prima applicazioneDati dal 2016 in poiDati dal 2014 in poi
Piattaforma invioSID – Agenzia delle EntrateSID – Agenzia delle Entrate
Scadenza annuale30 giugno30 giugno

Le due normative sono complementari: CRS copre tutti i Paesi del mondo (tranne USA), FATCA copre specificamente gli USA. Un'istituzione finanziaria italiana può trovarsi a dover adempiere a entrambi gli obblighi.

03Chi è obbligato?

I soggetti obbligati sono sostanzialmente gli stessi per entrambe le normative (le cosiddette «Istituzioni Finanziarie Italiane tenute alla Comunicazione», IFItaC):

CategoriaEsempi
Banche e istituti di creditoBanche commerciali, banche di credito cooperativo, Poste Italiane
Intermediari finanziariSIM (Società di Intermediazione Mobiliare), SGR (Società di Gestione del Risparmio)
OICR (senza personalità giuridica)Fondi comuni di investimento – la comunicazione è effettuata dalla SGR
Compagnie di assicurazioneLimitatamente ai prodotti con componente finanziaria (polizze vita unit linked, ecc.)
Società fiduciariePer i mandati fiduciari e rapporti di amministrazione
TrustIl Trustee effettua la comunicazione per conto del Trust
Fondi Pensione Aperti (FPA)Solo per le adesioni individuali; comunicazione effettuata dal soggetto istitutore
Holding finanziarieLe holding con prevalenza finanziaria o oggetto esclusivo finanziario (vedi sezione 9)

CRS: la comunicazione vuota è obbligatoria. Per CRS, l'obbligo sussiste anche in assenza di rapporti da comunicare: va trasmessa una comunicazione di assenza dati (comunicazione vuota, CRS703). L'omissione è sanzionabile fino a 15.000 euro (art. 10, co. 1, D.Lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024 — c.d. «Decreto sanzioni» — per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024; per le violazioni precedenti, fino a 21.000 euro).

FATCA: la situazione è diversa. Le istruzioni tecniche AdE FATCA precisano che la comunicazione di «annullamento nei termini» non equivale alla comunicazione vuota CRS: serve esclusivamente ad annullare comunicazioni precedentemente inviate per errore. Vedi sezione 10 per il dettaglio completo.

04Chi si deve comunicare?

CRS: i soggetti oggetto di segnalazione

Vanno comunicati i titolari di conti finanziari che risultano fiscalmente residenti in un Paese diverso dall'Italia che ha aderito al CRS. La residenza fiscale è determinata sulla base della documentazione raccolta nell'ambito della procedura di due diligence.

Sono oggetto di comunicazione sia le persone fisiche che le entità (società, trust, fondazioni) fiscalmente residenti all'estero, incluse le entità passive con persone che esercitano il controllo residenti all'estero. Non si comunicano i conti dei residenti in Italia, né quelli dei residenti negli USA.

FATCA: i soggetti oggetto di segnalazione

Vanno comunicati i titolari che presentano «US indicia», ovvero indicatori di connessione con gli Stati Uniti:

  • Cittadinanza americana (anche doppia cittadinanza)
  • Residenza fiscale negli USA
  • Luogo di nascita negli USA
  • Indirizzo postale o di residenza negli USA
  • Numero di telefono statunitense
  • Procure o deleghe a favore di persone con indirizzo USA
  • Ordine permanente di bonifico verso un conto USA

Rientrano in FATCA anche le entità (società, trust) che si qualificano come «passive NFFE» con persone controllanti legate agli USA.

05Quali dati si comunicano?

I dati da comunicare sono molto simili nei due regimi e riguardano l'istituzione finanziaria segnalante, il titolare del rapporto e il rapporto stesso.

DatoCRSFATCANote
Dati dell'istituzione (ReportingFI)SìSì
Codice fiscale italiano dell'istituzioneSìSì
GIIN (codice IRS dell'istituzione)—SìSolo FATCA
Numero del conto/rapportoSìSì
Saldo del conto al 31/12SìSìValore non negativo
Conto chiuso nell'annoSìSì
Dati anagrafici del titolareSìSìNome, indirizzo, data/luogo di nascita
Codice fiscale / TIN del titolareTIN esteroTIN USA e/o italiano
DividendiCRS501FATCA401Codici diversi, stesso dato
InteressiCRS502FATCA402
Corrispettivi lordi / riscossioniCRS503FATCA403
Altri proventiCRS504FATCA404
Persona controllante (entità passive)SìSì
Pool Report (dati aggregati recalcitranti)—SìSolo FATCA

Quali rapporti finanziari sono rilevanti?

Rapporto finanziarioTipo FATCA/CRSPagamenti da comunicare
Conto correnteDepository AccountInteressi
Deposito titoli e obbligazioniCustodial AccountDividendi, interessi, corrispettivi lordi, altri
Deposito a risparmioDepository AccountInteressi
Rapporto fiduciario (L. 1939/1966)Custodial AccountDividendi, interessi, corrispettivi lordi, altri
Gestione collettiva del risparmio (OICR)Financial AccountAltri proventi
Gestione patrimonialeCustodial AccountDividendi, interessi, corrispettivi lordi, altri
Certificati di deposito e buoni fruttiferiDepository AccountInteressi
Contratti derivatiCustodial AccountAltri proventi
Carta di debito/credito prepagata (IBAN)Depository AccountSolo saldo
PartecipazioniFinancial Account / EquityAltri proventi
Prodotti assicurativi finanziari (CVIC)Insurance ContractAltri proventi

06Quando si comunica?

La scadenza è la stessa per entrambe le normative ed è fissata per legge:

ENTRO IL 30 GIUGNO DI OGNI ANNOcon riferimento ai dati dell'anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre)
Tipo di comunicazioneTermine
Comunicazione di nuovi datiEntro il 30 giugno
Comunicazione sostitutiva (annulla e reinvia entro i termini)Entro il 30 luglio (30 giorni dal 30 giugno)
Comunicazione vuota CRS (assenza dati)Entro il 30 giugno (tolleranza di 30 giorni — vedi sezione 10)
Comunicazione correttiva (oltre i 30 giorni)In qualsiasi momento, con procedura specifica

Sanzioni. L'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della comunicazione è punita con sanzione amministrativa fino a 15.000 euro, applicabile separatamente per FATCA e per CRS. Riferimento normativo: art. 9 L. 95/2015, che rinvia all'art. 10, co. 1 e 1-bis, del D.Lgs. 471/1997. Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (c.d. «Decreto sanzioni») ha ridotto l'importo massimo da 21.000 a 15.000 euro per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

07Come si invia la comunicazione?

Entrambe le comunicazioni vengono trasmesse attraverso la stessa piattaforma: il Sistema di Interscambio Flussi Dati (SID) dell'Agenzia delle Entrate. Prima di poter inviare è necessario:

  • Essere registrati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)
  • Accreditarsi al SID e dotarsi del certificato per la firma e cifratura dei file
  • Comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro Elettronico degli Indirizzi (REI) nella sezione «REI FATCA/CRS»
  • Generare il file XML nel formato standard richiesto (stesso schema XSD per entrambi i regimi)

L'Agenzia delle Entrate non fornisce un software per la generazione del file XML. È necessario utilizzare un software dedicato.

08Quadro riepilogativo

DomandaCRS / DAC2FATCA
Da dove viene?Standard OCSE, Dir. UE 2014/107Legge USA, accordo IGA Italia-USA
Chi invia i dati?Istituzioni finanziarie italianeIstituzioni finanziarie italiane
A chi arrivano i dati?Fisco di oltre 120 Paesi OCSE/UESolo IRS (fisco USA)
Chi si segnala?Clienti residenti in Paese esteroClienti con legami USA
Gli USA ricevono CRS?NO – USA non aderisce al CRSSÌ – tramite FATCA
Scadenza uguale?SÌ – 30 giugnoSÌ – 30 giugno
Canale uguale?SÌ – SID AdESÌ – SID AdE
Sanzione per omissioneFino a 15.000 euroFino a 15.000 euro
Comunicazione vuota?SÌ – obbligatoria (CRS703)Diversa – vedi sez. 10

09Le holding: quando scatta l'obbligo?

La normativa non prevede un obbligo automatico per tutte le holding: la qualificazione come soggetto obbligato dipende da criteri precisi, definiti nel D.M. 28 dicembre 2015 (per CRS) e nel D.M. 6 agosto 2015 (per FATCA).

9.1 Il punto di partenza: la definizione di «Istituzione Finanziaria»

Sia per CRS che per FATCA, il soggetto è obbligato solo se rientra nella definizione di «Istituzione Finanziaria» (art. 1, lett. e) del D.M. 28.12.2015). Le quattro categorie sono: istituzione di custodia, istituzione di deposito, entità di investimento, impresa di assicurazioni specificata. Per le holding la questione si concentra sulla terza categoria.

9.2 La definizione di «Entità di investimento» (art. 1, lett. h, D.M. 28.12.2015)

Una holding può rientrare nella categoria di entità di investimento se svolge come attività principale investimenti, reinvestimenti o negoziazione di attività finanziarie, ed è gestita da un'altra istituzione finanziaria. Il criterio quantitativo: il reddito lordo da tali attività deve essere ≥ 50% del reddito lordo totale nel triennio precedente.

9.3 La distinzione fondamentale: holding «statica» vs holding «dinamica»

Tipo di holdingCaratteristicheObbligo CRS/FATCA?
Holding STATICA (pura o industriale)Si limita a detenere partecipazioni in società operative (industriali, commerciali, di servizi) e/o a fornire servizi alle proprie partecipate. Non gestisce portafogli per conto terzi.NO — tendenzialmente esente
Holding DINAMICA (finanziaria o di investimento)Funziona come veicolo di investimento: fondo di private equity, venture capital, leverage buyout fund o altro veicolo il cui scopo principale è acquisire/finanziare società come investimento.SÌ — soggetta all'obbligo
Holding MISTASvolge sia attività di controllo/gestione delle partecipate che attività finanziarie rilevanti. Il perimetro è incerto.VERIFICARE caso per caso

9.4 Il «test della prevalenza» per qualificarsi come holding

Attenzione: esistono due «test della prevalenza» con finalità diverse. Ai fini CRS/FATCA, il riferimento normativo specifico è l'art. 1 del D.M. 28 dicembre 2015 (test reddituale: reddito da attività finanziarie ≥ 50% del reddito lordo totale nel triennio precedente, già illustrato in §9.2). L'art. 162-bis TUIR riportato di seguito è invece il test patrimoniale che definisce la qualifica civilistico-tributaria di «holding» a fini generali. Il superamento del solo test 162-bis non è di per sé sufficiente a determinare l'obbligo CRS/FATCA: occorre verificare anche il test del D.M. 28.12.2015.

Formula del test patrimoniale (art. 162-bis TUIR). La società è una holding se:

partecipazioni + crediti finanziari verso le partecipate > 50% del totale attivo patrimoniale.

Si calcola sui valori contabili. Secondo gli interpelli AdE n. 266 e 363/2021, si considerano le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e i crediti finanziari verso le partecipate. NON si considerano crediti commerciali, royalties, canoni infragruppo.

Il test si effettua una sola volta per esercizio. Il superamento della soglia del 50% determina automaticamente la qualificazione come holding, con i conseguenti obblighi comunicativi.

9.5 Cosa comunicano le holding obbligate?

Se la holding risulta soggetta all'obbligo, i «conti finanziari» da comunicare sono:

  • Partecipazioni nel capitale della holding detenute da soci non residenti
  • Finanziamenti ricevuti da soggetti non residenti (prestiti, obbligazioni, mutui)
  • I relativi pagamenti: dividendi a soci esteri, interessi su finanziamenti esteri

Se la holding obbligata CRS non ha soci non residenti e non ha debiti con soggetti non residenti, non ha rapporti da comunicare, ma deve comunque inviare la comunicazione vuota CRS. Per FATCA in analoga situazione, fare riferimento alle istruzioni AdE vigenti per verificare il comportamento corretto.

9.6 Schema decisionale rapido

1

Le partecipazioni + crediti finanziari verso le partecipate superano il 50% dell'attivo?

SÌ → La società è una holding → proseguire

NO → Non è una holding: nessun obbligo CRS/FATCA come holding

2

La holding si limita a detenere partecipazioni in società industriali/commerciali e a fornire servizi alle partecipate?

SÌ → Holding STATICA → tendenzialmente esente dall'obbligo

NO → Proseguire al punto successivo

3

La holding funziona come fondo di investimento, private equity, venture capital o veicolo di investimento per conto terzi?

SÌ → Holding DINAMICA → soggetta all'obbligo

NO → Caso intermedio → valutare con consulente

4

Il reddito da attività finanziarie supera il 50% del reddito lordo triennale?

SÌ → Ulteriore indice di qualificazione come entità di investimento

NO → Indice a favore dell'esclusione

Attenzione: perimetro normativo ancora incerto. Il documento tecnico dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia segnala esplicitamente: «ALERT: Perimetro della norma assai incerto!». Per qualsiasi valutazione specifica è indispensabile rivolgersi a un consulente fiscale qualificato.

10La comunicazione vuota: CRS e FATCA non funzionano allo stesso modo

Una domanda molto frequente tra le istituzioni finanziarie è: «Se non ho conti da comunicare, devo ugualmente inviare qualcosa?» La risposta è diversa a seconda che si parli di CRS o di FATCA, e la differenza è tutt'altro che formale. Le istruzioni tecniche ufficiali dell'Agenzia delle Entrate lo chiariscono esplicitamente.

Attenzione. CRS e FATCA hanno regole diverse sull'assenza di dati: non equipararle può portare a comportamenti errati, sia per difetto (omissione sanzionabile) che per eccesso (invio di comunicazioni non previste dal tracciato).

10.1 CRS: la comunicazione vuota è un obbligo esplicito

Per la disciplina CRS, la comunicazione di assenza di dati è un tipo di comunicazione autonomo, distinto e obbligatorio. È identificato dal valore CRS703 nell'elemento MessageTypeIndic del tracciato XML.

Le Istruzioni AdE CRS/DAC2 v.2.3 (28 aprile 2025) recitano:

Istruzioni AdE CRS/DAC2 v.2.3 — 28 aprile 2025 — Tipologie di comunicazione

«3) Comunicazione di assenza di dati da comunicare – c.d. comunicazione vuota (da utilizzare solamente nelle comunicazioni effettuate entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto per la comunicazione annuale).»

Lo stesso documento, sulle conseguenze dell'omissione:

Istruzioni AdE CRS/DAC2 v.2.3 — 28 aprile 2025

«L'omissione, l'incompleta o la non corretta trasmissione dei dati è punita con una sanzione amministrativa fino a 21.000 euro.»

Nota: la citazione riporta letteralmente il testo delle istruzioni AdE v.2.3 del 28 aprile 2025. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 l'importo massimo della sanzione è stato ridotto a 15.000 euro dall'art. 2, lett. g) del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, che ha modificato l'art. 10, co. 1 del D.Lgs. 471/1997.

La scadenza ordinaria della comunicazione vuota CRS è il 30 giugno, come per tutte le altre comunicazioni CRS/FATCA. Le istruzioni AdE prevedono una tolleranza di 30 giorni (fino al 30 luglio) entro cui la comunicazione è ancora ammessa come «comunicazione vuota nei termini». Oltre il trentesimo giorno successivo, la comunicazione vuota non può più essere inviata come tale. È un obbligo che sussiste anche in totale assenza di clienti non residenti: il soggetto obbligato deve «dichiarare» all'Agenzia delle Entrate che ha svolto la due diligence e non ha trovato rapporti da segnalare.

10.2 FATCA: la comunicazione vuota ha un significato completamente diverso

In FATCA esiste tecnicamente un elemento XML chiamato NilReport, ma il suo scopo è radicalmente diverso da quello della comunicazione vuota CRS. Le Istruzioni AdE FATCA (v. 2.5 e v. 2.6) lo spiegano in modo inequivocabile:

AdE — Istruzioni compilazione e trasmissione dati FATCA v.2.5 / v.2.6 — Pag. 39–40

«Il blocco NilReport è obbligatorio in tutte le comunicazioni di tipo Annullamento nei termini.

Ambito di applicabilità: una comunicazione di Annullamento nei termini deve essere fatta solamente per annullare precedenti comunicazioni relative al periodo di riferimento, qualora la RIFI, pur avendo fatto una o più comunicazioni di tipo new data (erronee), si accorga che in realtà non era tenuta alla comunicazione di dati.

La comunicazione di Annullamento nei termini non deve essere intesa per comunicare l'assenza di dati da comunicare (come per la disciplina CRS).»

Le stesse istruzioni (Pag. 22) specificano la struttura normale di un messaggio FATCA con dati:

AdE — Istruzioni compilazione e trasmissione dati FATCA v.2.5 — Pag. 22

«Il blocco ReportingGroup, per i messaggi di tipo new data inviati da Istituzioni Finanziarie verso l'Agenzia delle Entrate, deve contenere almeno un blocco AccountReport ovvero, in alternativa, un blocco NilReport.»

Le FAQ ufficiali AdE (Provvedimento 26 luglio 2016, Pag. 11) elencano i quattro DocTypeIndic FATCA:

AdE — FAQ FATCA / Provvedimento 26 luglio 2016 — Pag. 11

«1. Comunicazioni ordinarie – DocTypeIndic FATCA1

2. Comunicazioni sostitutive da richieste IRS – DocTypeIndic FATCA2 (Corrected Data)

3. Comunicazioni spontanee di annullamento – DocTypeIndic FATCA3 (Void Data); possono essere annullati esclusivamente i record contenenti: a) assenza di TIN dell'Account Holder o Substantial US Owner; b) TIN errato; c) nome errato.

4. Comunicazioni correttive spontanee – DocTypeIndic FATCA4 (Amended Data)»

E riguardo alle comunicazioni nei termini:

AdE — Istruzioni FATCA v.2.5 / v.2.6 — Comunicazioni nei termini

«[Entro il termine ordinario sono ammesse] comunicazioni di nuovi dati, DocTypeIndic valorizzati con FATCA1 – relative all'anno precedente ovvero comunicazioni di annullamento nei termini (NilReport) qualora si rendesse necessario annullare una precedente comunicazione di tipo new data non sussistendo dati sostitutivi di conti da comunicare.»

10.3 Schema riepilogativo a confronto

AspettoCRS / DAC2FATCA
Codice comunicazione «assenza dati»MessageTypeIndic = CRS703Non esiste un codice equivalente
Cosa fa il blocco NilReport nel tracciato XMLDichiara assenza di rapporti da comunicareAnnulla comunicazioni precedenti inviate per errore
Obbligo in assenza di datiSÌ — obbligatoria entro 30 giugno (tolleranza 30 giorni)Non previsto come tipo autonomo
Quando si usaOgni anno, se non ci sono rapporti da segnalareSolo per annullare entro i termini comunicazioni FATCA1 erronee
Codici DocTypeIndic per correzioniOECD0 / OECD1 / OECD2 / OECD3FATCA1 / FATCA2 / FATCA3 / FATCA4
Sanzione per omissioneFino a 15.000 euroNon prevista per mancata comunicazione vuota (non è richiesta)

10.4 Cosa fare in pratica

CRS

Sei un soggetto obbligato CRS e non hai rapporti da comunicare?

SÌ → Invia la comunicazione vuota (CRS703) entro il 30 giugno (tolleranza 30 giorni: ammessa fino al 30 luglio)

NO → Non inviarla = sanzione fino a 15.000 euro

FATCA

Sei un soggetto obbligato FATCA e non hai mai inviato comunicazioni per l'anno?

SÌ → Non è prevista una comunicazione vuota autonoma: non invii nulla

NO → Se hai inviato comunicazioni erronee → usa l'Annullamento nei termini con NilReport

Nota importante. Le istruzioni tecniche AdE sono chiare nella distinzione, ma alcune fonti secondarie (tra cui alcune circolari di associazioni di categoria) tendono ad assimilare i due regimi anche sulla comunicazione vuota, generando confusione.

In caso di dubbi, fare riferimento direttamente alle istruzioni AdE FATCA — Modalità di compilazione e trasferimento dati (portale agenziaentrate.gov.it, sezione FATCA) o consultare un professionista.

10.5 Fonti ufficiali di riferimento

DocumentoFonteRilevanza
Istruzioni AdE CRS/DAC2 — v.2.3 (28 aprile 2025)Agenzia delle EntrateDefinisce la comunicazione vuota CRS703 come comunicazione obbligatoria in assenza di dati
Istruzioni AdE FATCA — v.2.5 / v.2.6Agenzia delle EntrateChiarisce che il NilReport FATCA serve per l'annullamento entro i termini, non per dichiarare l'assenza di dati
Provvedimento AdE 26 luglio 2016 (agg.) — Modalità compilazione FATCAAgenzia delle EntrateElenca i quattro DocTypeIndic FATCA (FATCA1–FATCA4) e i rispettivi ambiti di applicazione
FAQ FATCA — Modalità di compilazione (Intermediari e Enti/PA)Agenzia delle EntrateConferma che FATCA3 (Void Data) si usa per annullare record errati, non per l'assenza di dati
Circolari Assoholding (adempimenti CRS/FATCA 2024–2025)Assoholding.itFonte secondaria; elenca la comunicazione vuota anche per FATCA, ma in modo non allineato con le istruzioni tecniche AdE

Nota legale: Documento informativo. Aggiornato a maggio 2026, alle istruzioni AdE v2.3 del 28 aprile 2025 e al D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (Decreto sanzioni). Per valutare la propria posizione specifica rivolgersi a un consulente fiscale o legale.

Fonti: D.M. 28.12.2015 (CRS) · D.M. 06.08.2015 (FATCA) · L. 95/2015 (art. 9 — sanzioni) · D.Lgs. 471/1997 (art. 10) · D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (Decreto sanzioni) · Istruzioni AdE CRS v2.3 · Istruzioni AdE FATCA v2.5/v2.6 · FAQ AdE FATCA · Interpelli AdE n. 121/2020, 266/2021, 363/2021 · Art. 162-bis TUIR

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