Cosa fare quando un soggetto cessa di essere obbligato all’Anagrafe rapporti?
In questa pagina trovi una sintesi dei principali adempimenti che gli Intermediari Finanziari devono rispettare in caso di cessazione dell’attività o di perdita dei requisiti oggettivi, in particolare per le holding che perdono la prevalenza dell’attività finanziaria.
La guida è stata sviluppata partendo dalle FAQ ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.
Indice dei casi previsti
- Cessazione per liquidazione
- Cessazione per perdita dei requisiti
- Cessazione per cessione ramo d’azienda
- Scissione societaria parziale
- Cessazione attività finanziaria a seguito di operazioni straordinarie
- Fusione in soggetto che non svolge attività finanziaria
Cessazione per liquidazione
Riferimento: FAQ Agenzia Entrate del 5 aprile 2016 — Operatore finanziario in liquidazione volontaria a seguito di cancellazione dall’elenco 106 della Banca d’Italia.
In caso di liquidazione volontaria (o di procedura concorsuale) si applica il punto 5 del provvedimento del 10 febbraio 2015, e non il precedente punto 4 (che riguarda invece la cessazione per cause diverse dalle procedure concorsuali e di liquidazione).
Durante la fase di liquidazione (o di procedura concorsuale)
L’operatore finanziario:
- mantiene attiva la propria utenza SID, per effettuare le comunicazioni mensili (che riguarderanno presumibilmente solo cessazioni di rapporti alla data di effettiva chiusura o cessione ad altri operatori finanziari);
- mantiene attiva la casella PEC per ricevere le richieste di indagini finanziarie.
A conclusione della liquidazione
Dopo il deposito del bilancio finale in Camera di Commercio (o dell’approvazione del riparto finale, in caso di procedura concorsuale), l’operatore deve:
- inviare entro 90 giorni i dati dei saldi dei rapporti attivi relativi al periodo infrannuale (dal 1° gennaio dell’anno di conclusione liquidazione fino alla data di deposito del bilancio), qualora siano presenti rapporti per i quali è prevista la comunicazione dei saldi;
- effettuare l’ultima comunicazione mensile di cessazione dei rapporti ancora attivi;
- effettuare entro 30 giorni la comunicazione di cessazione della PEC al Registro Elettronico degli Indirizzi tramite Entratel o Fisco online, in base al tracciato Allegato 5 al provvedimento del 12 novembre 2007, valorizzando il campo “luogo di tenuta della contabilità” (si può usare il programma ComuREI);
- dismettere successivamente la propria utenza SID.
Cessazione per perdita dei requisiti
Riferimento: FAQ Agenzia Entrate del 21 ottobre 2016 — Soggetti che svolgono attività finanziaria non nei confronti del pubblico (holding e società finanziarie): adempimenti in caso di perdita dei requisiti oggettivi.
Le holding e le altre società finanziarie che svolgono attività non nei confronti del pubblico ai sensi dell’art. 10, comma 10 del D.Lgs. n. 141/2010, sono obbligate all’iscrizione al Registro Elettronico degli Indirizzi (REI) e alle comunicazioni all’Archivio dei rapporti se svolgono prevalentemente attività finanziaria (vedi anche FAQ del 14 aprile 2016).
Qualora questi soggetti perdano i requisiti di prevalenza, devono:
- Comunicare la cessazione dell’indirizzo PEC via Entratel, usando il tracciato apposito (è possibile usare il programma ComuREI) e valorizzando il campo del luogo di tenuta della contabilità. Da ricordare:
- l’accoglimento della richiesta di cancellazione è subordinato all’esito positivo delle attività istruttorie;
- la casella PEC, secondo il provvedimento del 22 dicembre 2005, deve rimanere attiva per 30 giorni successivi alla richiesta, per dare seguito alle indagini in corso.
- Inviare una autocertificazione all’ufficio Dati Enti Esterni, sottoscritta dal legale rappresentante.
- Effettuare le ultime comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari.
- Dopo 90 giorni, se non necessario per altri adempimenti, richiedere la cessazione dell’utenza SID tramite l’apposito portale.
Cessazione per cessione ramo d’azienda
Riferimento: FAQ Agenzia Entrate del 9 luglio 2021 — Cessione di ramo d’azienda da parte di un soggetto che permane in attività.
La cessione di un ramo d’azienda da parte di un soggetto che permane in attività come operatore finanziario fa sì che il cedente sia responsabile di tutti gli atti eseguiti fino alla data effettiva di cessione. Il cessionario diventa responsabile da quella data in poi.
Adempimenti all’Archivio dei rapporti finanziari
- il cedente comunica la chiusura dei rapporti ceduti;
- il cessionario comunica, con un nuovo ID rapporto, l’apertura dei rapporti acquisiti alla data di cessione;
- ciascun operatore dà riscontro — anche con la documentazione sottostante al rapporto — alle richieste di indagini finanziarie per il periodo in cui ha avuto in gestione il rapporto (prima o dopo la cessione).
Il cessionario non ha quindi necessità di ricevere dal cedente gli archivi elettronici dei rapporti acquisiti: in caso di richieste di indagine fino alla data di cessione del ramo d’azienda risponde il cedente.
I soggetti coinvolti devono inviare una comunicazione ad dc.ti.datientiesterni@agenziaentrate.it, descrivendo l’operazione di cessione, indicando il numero dei rapporti trasferiti e gli impegni assunti.
Scissione societaria parziale
Riferimento: FAQ Agenzia Entrate del 9 luglio 2021 — Trasferimento di rapporti finanziari a seguito di scissione societaria parziale con prosecuzione dell’attività finanziaria da parte della società scissa.
Il trasferimento di rapporti finanziari a seguito di un’operazione di scissione ex art. 2506 cod. civ., con prosecuzione dell’attività finanziaria da parte della società scissa, può essere gestito — in termini di comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari — alla stregua di una cessione di ramo d’azienda.
Si applicano dunque le stesse regole illustrate al paragrafo Cessazione per cessione ramo d’azienda.
Cessazione attività finanziaria a seguito di operazioni straordinarie
Riferimento: FAQ Agenzia Entrate del 9 luglio 2021 — Cessazione dell’attività finanziaria con confluenza in uno o più operatori finanziari.
Quando il soggetto obbligato cessa la propria attività a seguito di un’operazione straordinaria (fusione, incorporazione, scissione, cessione di azienda) e confluisce in un altro soggetto che svolge attività finanziaria, deve trasferire a quest’ultimo le informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti.
I punti operativi
- Richiesta di cancellazione dal Registro Anagrafe Tributaria da parte dell’incorporato, con indicazione del soggetto subentrante (programma ComuREI).
- Attesa della ricevuta di accettazione.
- Comunicazione ad dc.ti.basidati.comunicazioni@agenziaentrate.it, con descrizione dell’operazione, e attesa della risposta di autorizzazione.
- Invio della comunicazione di tipo 8 (“Presa in carico di rapporti”) da parte dell’incorporante. Questo file di trasferimento viene predisposto da Star Infostudio gratuitamente su richiesta.
L’operatore di confluenza è tenuto, entro 60 giorni dal trasferimento, a “prendere in carico” i rapporti acquisiti tramite la comunicazione di tipo 8.
È necessario che l’operatore incorporato abbia correttamente comunicato la cancellazione della PEC dal REI per le Indagini Finanziarie, in modo da consentire all’Agenzia di eseguire correttamente la confluenza anche ai fini delle indagini finanziarie. La comunicazione di cessazione PEC vale anche a fini amministrativi: non occorre ulteriore comunicazione all’Ufficio.
Nota di Sogei sulle tempistiche
La società che cessa l’attività (la confluita) deve prima effettuare la comunicazione di cessazione della PEC ai fini delle Indagini Finanziarie. La comunicazione non significa che la PEC debba essere chiusa, ma che essa non è più utilizzata “ai fini delle Indagini Finanziarie”; nella comunicazione va indicata la società in cui si confluisce, alla quale arriveranno le richieste di indagini.
Il tracciato è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate seguendo il percorso: Home > Schede Informative e Servizi > Comunicazioni > Comunicazioni Indagini Finanziarie > Trasmissione PEC.
Solo successivamente (almeno un giorno dopo) all’invio con ricevuta OK di tale comunicazione è possibile inviare la comunicazione di tipo 8 di Presa in carico.
Fusione in soggetto che non svolge attività finanziaria
Riferimento: FAQ Agenzia Entrate del 23 marzo 2016 — Fusione per incorporazione di un operatore finanziario in soggetto incorporante che non svolge attività finanziaria.
Si applicano le disposizioni del punto 4 del provvedimento del 10 febbraio 2015 per quanto riguarda l’Archivio, e del punto 6 dello stesso provvedimento per il Registro Elettronico degli Indirizzi.
L’operatore finanziario incorporato deve:
- tenere attiva l’utenza SID per il tempo necessario ad effettuare gli ultimi adempimenti e per almeno 90 giorni dalla cessazione;
- mantenere attiva la casella PEC nei 30 giorni successivi alla data indicata sulla ricevuta telematica della comunicazione di cessazione;
- dare riscontro alle richieste di indagine finanziaria eventualmente pervenute nei trenta giorni successivi alla cessazione.
Nel caso particolare in cui un operatore finanziario venga incorporato in un soggetto non operatore finanziario, non obbligato agli adempimenti collegati al REI (indagini, monitoraggio, FATCA/CRS), la comunicazione di chiusura della PEC va gestita come un caso di cessazione senza confluenza: non va compilata la sezione del tracciato record relativa all’incorporante, mentre va evidenziato il luogo di tenuta delle scritture contabili.
Nota di Sogei sulla data di chiusura dei rapporti
Nel caso di estinzione di una società per incorporazione in un’altra che non è operatore finanziario, è opportuno comunicare la chiusura dei rapporti dell’incorporata alla data di estinzione della società incorporata.
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