ESISTE UN OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PER L’ANAGRAFE RAPPORTI?

Pubblicato il: 27 Novembre 2025

ESISTE UN OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PER L’ANAGRAFE RAPPORTI?

Sì, esiste un obbligo di conservazione della documentazione relativa alle comunicazioni all’Anagrafe Rapporti. Questo obbligo non è previsto in maniera specifica dalla normativa di riferimento ma rientra nell’ambito più generale degli obblighi di tenuta della contabilità e della documentazione fiscale e antiriciclaggio.

La normativa di riferimento include:

  1. D.P.R. n. 600/1973 (Art. 22): Obblighi contabili in generale.
  2. D.P.R. n. 605/1973 (Art. 7, comma 6): Che impone agli operatori finanziari di rilevare e tenere in archivio tutti i dati e le informazioni riguardanti i rapporti e le operazioni rilevanti ai fini fiscali.
  3. D.Lgs. n. 231/2007 (Normativa Antiriciclaggio): Questo decreto impone obblighi molto stringenti di conservazione dei dati e documenti relativi alle operazioni e ai rapporti continuativi. Anche se l’Anagrafe Rapporti ha una finalità prevalentemente fiscale, le informazioni spesso si sovrappongono a quelle antiriciclaggio.

QUALI DOCUMENTI VANNO CONSERVATI E CON CHE MODALITA’ ?

I documenti da conservare a nostro parere potrebbero essere questi:

  • Le copie dei flussi telematici inviati: I file con cui sono state effettuate le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.
  • Le ricevute di avvenuta trasmissione e accettazione/consegna: Sono fondamentali per dimostrare l’adempimento dell’obbligo.
  • La documentazione sottostante i rapporti e le operazioni: Tutti i contratti, i verbali, le schede anagrafiche dei clienti, i movimenti contabili, la documentazione relativa alle singole operazioni (es. bonifici, prelievi, versamenti) che hanno generato i dati comunicati. Questa documentazione è la “fonte” dei dati trasmessi.
  • Eventuali istruzioni, deleghe o procure: Che regolano i rapporti con la clientela.

Non ci risulta sia necessaria l’apposizione della marca temporale.

PER QUANTO TEMPO VA CONSERVATA LA DOCUMENTAZIONE ?

L’obbligo di conservazione non ha un termine univoco e va considerato in base alle diverse normative:

  1. Finalità Fiscali (D.P.R. 600/73 e 605/73):
    • Generalmente, la documentazione contabile e fiscale deve essere conservata per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione.
    • In realtà, il termine più cautelativo è quello legato ai termini di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, che possono arrivare a sette anni dopo la presentazione della dichiarazione (cinque anni più due in caso di omessa dichiarazione o altri casi specifici di proroga del termine di decadenza). Tuttavia, per la complessità della materia e per la possibilità di controversie, il termine dei dieci anni è spesso adottato per maggiore sicurezza.
  2. Finalità Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007):
    • La documentazione relativa ai rapporti continuativi e alle operazioni deve essere conservata per dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo o dall’esecuzione dell’operazione occasionale. Questo è un termine molto importante e spesso prevalente, poiché è un termine fisso a partire da un evento ben definito.

I GESTORI DELLA PEC MANTENGONO LE CONFERME DI INVIO/ RICEZIONE? PER QUANTO TEMPO?

I gestori di posta elettronica certificata (PEC) sono soggetti a obblighi di conservazione specifici stabiliti dalla normativa italiana, in particolare dal CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) e dalle relative regole tecniche per un periodo di 30 mesi (due anni e mezzo).

Dato che il gestore PEC conserva le ricevute solo per 30 mesi, è responsabilità dell’utente (mittente e destinatario) conservare autonomamente e a lungo termine la documentazione.

STORICO COMUNICAZIONI E FUNZIONE ARCHIVIAZIONE SOGGETTI

Gran parte della documentazione da conservare è reperibile nello STORICO COMUNICAZIONI di CORA.

Da questa schermata è possibile risalire ai file pecat inviati (e relative comunicazioni), alle ricevute di avvenuta trasmissione nonché agli eventuali esiti.

Inoltre se si decide di non rinnovare l’abbonamento per uno o più soggetti gestiti nell’account, potete considerare l’acquisto della Funzione di Archiviazione soggetti che nasce con lo scopo di permettere la consultazione di quanto creato con CORA.

La finalità principale non è quindi quella di garantire la conservazione secondo gli obblighi di legge: tuttavia gran parte di questi riteniamo siano comunque soddisfatti visto che sarà possibile consultare lo storico comunicazioni dei soggetti archiviati.