Monitoraggio fiscale art. 1 DL 167/1990: chi deve comunicare i trasferimenti da e per l’estero, come e quando

Tabella dei Contenuti

Il monitoraggio fiscale è uno di quegli adempimenti che si nota solo quando si rompe: nessuno lo cita nelle riunioni, poi arriva ottobre e ci si accorge che i certificati sono scaduti, che il modulo di controllo dell’Agenzia è vecchio di due versioni, che nelle anagrafiche manca il paese di residenza di trecento clienti. Il file viene scartato in blocco e la scadenza è tra sei giorni.

Questa pagina mette in fila le quattro domande che contano davvero: devo comunicare?, che cosa esattamente?, entro quando?, cosa rischio se non lo faccio? Le risposte sono operative, non accademiche. Dove la norma è ambigua o si è mossa di recente, lo diciamo apertamente invece di far finta che il quadro sia limpido.

In sintesi. Sono obbligati banche, Poste, IMEL, istituti di pagamento, SIM, SGR, imprese di assicurazione del ramo vita, società fiduciarie, cambiavalute e prestatori di servizi per le cripto-attività. Vanno comunicati i trasferimenti da o verso l’estero di importo pari o superiore a 5.000 euro eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti equiparati. La trasmissione avviene con il file MFI00 a tracciato fisso, controllato con il software dell’Agenzia delle Entrate e inviato tramite SID, via PEC o FTP. Il termine è annuale e coincide con quello del modello 770, quindi il 31 ottobre: le operazioni del 2025 vanno comunicate entro il 31 ottobre 2026. La sanzione per l’omessa comunicazione va dal 10 al 25% dell’importo dell’operazione non segnalata.

1. Che cos’è la comunicazione di monitoraggio fiscale

L’articolo 1 del DL 28 giugno 1990 n. 167, convertito dalla L. 227/1990, impone a un elenco tassativo di intermediari di comunicare all’Agenzia delle Entrate i trasferimenti di mezzi di pagamento da e verso l’estero effettuati per conto di determinate categorie di soggetti. Lo scopo è dichiarato: consentire al fisco di incrociare i movimenti transfrontalieri dei contribuenti con quanto questi dichiarano nel quadro RW.

Due caratteristiche distinguono questo obbligo da quasi tutti gli altri adempimenti verso l’Anagrafe Tributaria. La prima è che si tratta di una comunicazione annuale, non mensile né continuativa: si guarda indietro all’anno solare chiuso e si trasmette tutto in una volta. La seconda è che l’obbligo è dell’intermediario, non del cliente. Il cliente ha il suo obbligo separato, il quadro RW appunto, e le due cose non si sostituiscono a vicenda.

Le regole tecniche attualmente in vigore sono fissate dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 maggio 2024, che ha riscritto il quadro precedente e ha introdotto, tra le altre cose, le causali dedicate alle imprese di assicurazione. Il file da produrre si chiama MFI00 ed è a tracciato fisso: ogni informazione occupa una posizione predeterminata all’interno del record.

2. Chi è obbligato

Il perimetro soggettivo rinvia all’articolo 3 del D.Lgs. 231/2007, la norma antiriciclaggio. È una scelta di tecnica legislativa comoda per il legislatore e scomoda per chi deve applicarla, perché ogni modifica all’art. 3 si riflette automaticamente sul monitoraggio fiscale, anche quando nessuno lo dice esplicitamente. È esattamente quello che è successo con le cripto-attività, come vedremo.

2.1 Intermediari bancari e finanziari

È il nucleo storico dell’obbligo e comprende i soggetti dell’art. 3 comma 2:

  • banche italiane e succursali italiane di banche estere;
  • Poste Italiane per l’attività di bancoposta;
  • istituti di moneta elettronica (IMEL) e istituti di pagamento;
  • società di intermediazione mobiliare (SIM);
  • società di gestione del risparmio (SGR), SICAV e SICAF;
  • imprese di assicurazione operanti nei rami vita;
  • intermediari finanziari iscritti all’albo unico ex art. 106 TUB;
  • società fiduciarie iscritte nell’albo 106 TUB;
  • agenti di cambio, confidi vigilati, Cassa Depositi e Prestiti.

2.2 Società fiduciarie non iscritte all’albo 106 e cambiavalute

Rientrano anche i soggetti del comma 3 dell’art. 3: le società fiduciarie ex L. 1966/1939 non iscritte all’albo unico, i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria e i cambiavalute. Per le fiduciarie il punto delicato non è tanto l’obbligo in sé quanto la corretta individuazione del soggetto per conto del quale il trasferimento è eseguito: è il fiduciante, non la fiduciaria, a determinare se l’operazione rientra nel perimetro.

2.3 Le cripto-attività: cosa è cambiato dal 30 dicembre 2024

Questa è la parte su cui circolano online più informazioni ferme al 2024 che risposte corrette. Vale la pena ricostruire la sequenza, perché il risultato finale è controintuitivo.

  1. Il DL 73/2022 ha incluso le operazioni in valuta virtuale nel monitoraggio fiscale, collocando i relativi operatori tra i soggetti dell’art. 3, comma 5, lettera i) del D.Lgs. 231/2007, cioè tra gli “operatori non finanziari”.
  2. La L. 197/2022 ha sostituito il termine “valuta virtuale” con “cripto-attività” e ha aggiunto i prestatori di servizi di portafoglio digitale.
  3. Il Provvedimento del 9 maggio 2024 ha recepito questo assetto, richiamando espressamente le lettere i) e i-bis) del comma 5.
  4. Dal 30 dicembre 2024 il D.Lgs. 204/2024, di adeguamento al regolamento europeo MiCA, ha abrogato quelle due lettere e ha spostato i prestatori di servizi per le cripto-attività nell’art. 3, comma 2, lettera v-bis).

Il risultato è che il Provvedimento oggi rinvia a disposizioni non più vigenti. Da qui la conclusione affrettata che si legge in giro, secondo cui l’obbligo sarebbe decaduto. Non è così. L’obbligo non è venuto meno: si è spostato di categoria. I CASP autorizzati in Italia sono oggi soggetti obbligati come intermediari finanziari a pieno titolo, il che semmai rafforza la loro posizione nel perimetro anziché indebolirla. Le operazioni in cripto-attività si comunicano a partire dall’anno 2023.

2.4 Le imprese di assicurazione del ramo vita

Il perimetro soggettivo delle assicurazioni è stato chiarito dalla Risoluzione AdE n. 62 del 13 novembre 2023. Il Provvedimento del 9 maggio 2024 ha poi introdotto due causali dedicate, D9 e D8, e le FAQ dell’Agenzia del 13 giugno 2024 ne hanno precisato il contenuto:

  • D9, sottoscrizione di polizze del ramo vita. Comprende ogni pagamento di premi, compresi quelli ricorrenti e rateali, con esclusione delle quote destinate alla copertura del rischio di premorienza.
  • D8, estinzione di polizze del ramo vita. Comprende la liquidazione della prestazione, anche parziale, e il riscatto.

Entrambe le causali ammettono sia il segno Dare sia il segno Avere: non esiste un vincolo di segno come per C7 e C8.

L’errore ricorrente in questo comparto è considerare rilevante solo la liquidazione finale, dimenticando i premi e i riscatti parziali.

3. Quali operazioni vanno comunicate

3.1 Le condizioni che devono valere tutte insieme

Un’operazione entra nella comunicazione solo se soddisfa contemporaneamente queste condizioni. Ne basta una che manca perché l’operazione resti fuori:

  1. C’è una componente estera: il trasferimento è da o verso l’estero. Le movimentazioni puramente interne non rilevano.
  2. L’importo è pari o superiore a 5.000 euro. La soglia era di 15.000 euro fino all’anno 2020.
  3. Il soggetto per conto o a favore del quale l’operazione è eseguita è una persona fisica, un ente non commerciale, una società semplice o un soggetto equiparato.
  4. L’intermediario rientra nel perimetro soggettivo descritto sopra.
  5. L’operazione è riconducibile a una delle nove causali ammesse.

3.2 Le nove causali ammesse

L’Allegato 5 al Provvedimento limita a nove le causali utilizzabili. La codifica riprende, per continuità con i sistemi già in uso, quella del Provvedimento della Banca d’Italia del 24 marzo 2020.

  • AA – Bonifico da o per l’estero. Si usa per i bonifici in cui l’intermediario della controparte è un soggetto situato su piazza estera. È la causale più frequente in assoluto.
  • 72 – Accredito o incasso per utilizzo di credito documentario da estero.
  • 44 – Addebito o pagamento per utilizzo di credito documentario su estero. È l’operazione inversa della 72.
  • BQ – Pagamento di rimesse documentate da o per l’estero.
  • BP – Incasso di rimesse documentate da o per l’estero. È l’operazione inversa della BQ.
  • C7 – Versamento o consegna di contante e titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all’estero, su conto o per cassa.
  • C8 – Prelievo o ritiro di contante e titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all’estero, su conto o per cassa.
  • D9 – Sottoscrizione di polizze assicurative del ramo vita. Comprende anche il pagamento di premi ricorrenti o rateali.
  • D8 – Estinzione di polizze assicurative del ramo vita. Si usa per la liquidazione della prestazione e per il riscatto.

Sul segno vale una regola che genera scarti con regolarità: sette causali su nove ammettono sia il Dare sia l’Avere, ma C7 è ammessa soltanto in Avere (versamenti) e C8 soltanto in Dare (prelevamenti). Una causale corretta abbinata al segno sbagliato produce un errore formale che blocca l’operazione. Conviene impostare il controllo a monte, nel gestionale, invece di scoprirlo leggendo il file diagnostico.

3.3 Cosa NON va comunicato

L’elenco in negativo è spesso più utile di quello in positivo. Restano fuori dalla comunicazione:

  • le operazioni di importo inferiore a 5.000 euro;
  • le operazioni eseguite per conto di società di capitali, società di persone commerciali ed enti commerciali;
  • le operazioni interne, prive di componente estera;
  • le operazioni non riconducibili a una delle nove causali dell’Allegato 5.

Una precisazione che evita fraintendimenti costosi: il monitoraggio fiscale non è il quadro RW. Il quadro RW è l’obbligo dichiarativo del contribuente, che indica in dichiarazione le attività detenute all’estero. La comunicazione MFI00 è l’obbligo dell’intermediario. Sono due adempimenti distinti, con destinatari diversi e sanzioni diverse: per le violazioni del quadro RW la sanzione va dal 3 al 15% degli importi non dichiarati, elevata dal 6 al 30% se le attività sono detenute in Paesi a fiscalità privilegiata.

4. Quando: la scadenza

La comunicazione è annuale e va trasmessa entro il termine di presentazione del modello 770 relativo all’anno in cui le operazioni sono state effettuate, quindi entro il 31 ottobre.

  • Operazioni dell’anno 2024: termine 31 ottobre 2025.
  • Operazioni dell’anno 2025: termine 31 ottobre 2026.
  • Operazioni dell’anno 2026: termine 31 ottobre 2027.

La fornitura annuale può essere composta da più file: gli invii successivi al primo sono considerati integrativi. Questo consente di trasmettere per blocchi e di completare in un secondo momento le operazioni corrette dopo uno scarto parziale, purché il tutto avvenga entro il termine.

5. Come si trasmette: la catena SID passo per passo

La trasmissione passa dal SID, il Sistema di Interscambio Dati dell’Agenzia delle Entrate. La sequenza è sempre la stessa e non ammette scorciatoie:

  1. Generazione del file MFI00 dal proprio gestionale, per operatore e anno di riferimento.
  2. Controllo del file con il modulo dell’Agenzia. Questo passaggio non è facoltativo: un file inviato senza essere passato dal modulo di controllo viene scartato integralmente.
  3. Produzione dei due file di esito positivo: uno contenente i dati compressi, cifrati e firmati, e uno contenente la firma separata.
  4. Invio di entrambi i file, senza rinominarli, via PEC (fino a 20 MB compressi) dalla casella registrata al SID, oppure via FTP tramite il proprio nodo di interscambio o un nodo accreditato.
  5. Ricezione della ricevuta entro cinque giorni, sullo stesso canale usato per l’invio.
  6. Decodifica della ricevuta con lo stesso software usato per il controllo, e archiviazione.

Perché la catena funzioni servono tre prerequisiti che vanno verificati prima di iniziare: l’accreditamento al SID attivo, i certificati di firma e cifratura in corso di validità alla data dell’invio, e l’ultima versione del modulo di controllo installata. Su questi tre punti abbiamo pagine dedicate: abilitazione e registrazione al SID, verifica dei certificati di firma digitale e guida completa a SID Gestione flussi.

6. Il tracciato MFI00 in breve

MFI00 è un tracciato a posizioni fisse: ogni campo occupa un intervallo predeterminato di caratteri, e non esiste tolleranza sulla formattazione. Senza entrare nel dettaglio delle posizioni, che vanno sempre lette sulla versione delle specifiche tecniche pubblicata dall’Agenzia, questi sono i contenuti che determinano l’esito:

  • Tipologia dell’invio: A per le operazioni consolidate, B per l’annullamento di operazioni già comunicate e accolte.
  • Anno di riferimento: le operazioni devono ricadere nell’anno indicato, altrimenti il file viene rifiutato.
  • Codice fiscale del soggetto: il tracciato non accetta la partita IVA. È uno degli scarti più frequenti in assoluto.
  • Paese di residenza: campo obbligatorio, la cui assenza fa scartare la singola operazione.
  • Causale, importo e segno (Dare o Avere). Le causali ammesse sono soltanto le nove elencate nella sezione 3.2, e per C7 e C8 il segno è vincolato.
  • Divisa, secondo la codifica UIF.
  • Rapporto collegato, obbligatorio per le operazioni eseguite in conto.
  • Identificativo dell’operazione, che deve essere univoco e non può essere riutilizzato se già accolto.

Un dettaglio che sembra minore e non lo è: gli importi non ammettono decimali. La parte decimale va troncata, non arrotondata.

7. Ricevute, scarti e correzioni

Il punto più importante di tutta questa sezione, e quello su cui si sbaglia più spesso: la ricevuta di avvenuta consegna della PEC non prova nulla. Attesta che il messaggio è arrivato, non che la comunicazione sia stata acquisita. L’adempimento è provato soltanto dal file “ricevuta” restituito dall’Agenzia e correttamente decodificato. Archiviare la ricevuta PEC pensando di aver chiuso la pratica è un errore che si scopre soltanto in sede di controllo, quando ormai il termine è passato.

Gli esiti possibili sono quattro:

  • Acquisita senza errori. Nulla da fare, si archivia la ricevuta.
  • Acquisita con segnalazioni. Uno o più codici fiscali non risultano in Anagrafe Tributaria oppure sono omocodici. La comunicazione è valida: vanno però verificate le anagrafiche, perché il problema si ripresenterà l’anno successivo.
  • Acquisita parzialmente. Alcune operazioni sono state scartate. Vanno corrette e reinviate solo quelle scartate, con un nuovo invio di tipologia A.
  • Scartata. L’intero file è stato respinto. Si legge il codice di scarto, si corregge e si rifà l’intero ciclo.

Per modificare un’operazione già comunicata e accolta la procedura è in tre tempi: si genera un invio di tipologia B con l’identificativo dell’operazione da annullare, si attende la ricevuta positiva, e solo dopo si trasmette l’operazione corretta con un nuovo invio di tipologia A. L’annullamento è possibile solo dopo aver ricevuto esito positivo sulla comunicazione originaria. Un identificativo annullato può essere riutilizzato.

8. Sanzioni

La sanzione per omessa comunicazione va dal 10 al 25% dell’importo dell’operazione non segnalata. È una sanzione proporzionale, non fissa, e questo cambia completamente la percezione del rischio: su un singolo bonifico da 200.000 euro non comunicato si va da 20.000 a 50.000 euro. Su una dimenticanza sistematica ripetuta su decine di operazioni il conto diventa rapidamente insostenibile.

Da tenere distinta, come si diceva, la sanzione a carico del contribuente per l’omessa compilazione del quadro RW, che va dal 3 al 15% degli importi, elevata dal 6 al 30% per le attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata.

9. Gli errori più frequenti e come evitarli

La casistica è ricavata dai codici di scarto che l’Agenzia restituisce con maggiore frequenza. Vale la pena notare una cosa: i primi tre sono errori che bloccano l’intero file e non hanno nulla a che vedere con i dati. Sono controlli che l’Agenzia esegue prima di guardare il contenuto.

  • File non controllato con l’ultima versione del client SID (scarto 014). Il modulo va aggiornato prima di ogni campagna, non una volta all’anno.
  • PEC di invio diversa da quella registrata al SID (scarto 017). Va usata soltanto la casella comunicata in fase di iscrizione.
  • Codice fiscale del firmatario diverso dal soggetto iscritto al SID (scarto 015). Da verificare sui certificati di firma prima dell’invio.
  • Partita IVA al posto del codice fiscale (scarti 154 e 158). Il tracciato non la accetta.
  • Identificativo operazione già presente (scarto 030). L’operazione era già stata comunicata e accolta in un invio precedente.
  • Annullamento di un’operazione mai comunicata (scarto 031). Si annulla solo dopo ricevuta positiva.
  • Importi con decimali. Vanno troncati, non arrotondati.
  • Data dell’operazione fuori dall’anno di riferimento (errore 014). Filtrare per anno prima di generare il file.
  • Anagrafiche incomplete. Mancanza del paese di residenza o del codice fiscale: sono i due campi che generano il maggior numero di operazioni escluse.
  • Ricevuta PEC scambiata per attestazione dell’adempimento. Conseguenza: l’adempimento non è provato.

Quasi tutti questi errori hanno una caratteristica comune: si potevano intercettare a monte, controllando i dati prima di generare il file. È il motivo per cui un passaggio di verifica preventiva sulle anagrafiche, a settembre, vale più di qualsiasi corsa a fine ottobre.

10. Domande frequenti

La soglia di 5.000 euro si calcola per singola operazione o per anno?

Per singola operazione. Non si sommano operazioni distinte per verificare il superamento della soglia.

Le operazioni frazionate vanno ancora sommate?

No. Dall’anno 2021 il relativo flag è sempre impostato a zero.

Un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato MiCA è obbligato alla comunicazione?

Sì. Dal 30 dicembre 2024 rientra nell’art. 3, comma 2, lettera v-bis) del D.Lgs. 231/2007, quindi tra gli intermediari finanziari a pieno titolo.

Le operazioni in cripto-attività da quando si comunicano?

Dall’anno 2023.

Devo comunicare i bonifici esteri di una S.r.l.?

No. Le operazioni per conto di società di capitali, società di persone commerciali ed enti commerciali sono escluse dal perimetro.

Cosa succede se la comunicazione è accolta solo parzialmente?

Le operazioni accolte restano valide. Vanno corrette e reinviate soltanto quelle scartate, con un nuovo invio di tipologia A entro il termine.

Posso correggere un’operazione già comunicata?

Sì, con la sequenza annullamento di tipologia B, attesa della ricevuta positiva, reinvio di tipologia A con i dati corretti.

La ricevuta di consegna della PEC basta come prova dell’adempimento?

No. Vale soltanto il file “ricevuta” restituito dall’Agenzia delle Entrate.

Che sanzione rischio se dimentico un’operazione?

Dal 10 al 25% dell’importo dell’operazione non segnalata.

Posso inviare la comunicazione in più file?

Sì. La fornitura annuale può essere composta da più invii: quelli successivi al primo sono integrativi.

11. Come GAIA aiuta a produrre la comunicazione

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GAIA » è il programma StarSoluzioni per gli adempimenti antiriciclaggio degli intermediari finanziari: banche, IMEL, istituti di pagamento, SIM, SGR, intermediari ex art. 106 TUB, società fiduciarie, holding qualificate. Gestisce l’archivio unico informatico, l’adeguata verifica e i flussi verso l’Anagrafe Tributaria.

La funzione dedicata al monitoraggio fiscale è in rilascio e sarà compresa in GAIA, senza costi aggiuntivi né moduli da acquistare a parte. Genera il file MFI00 direttamente dalle registrazioni già presenti in archivio, con:

  • anteprima delle operazioni incluse e, soprattutto, dell’elenco di quelle escluse con il motivo, per intercettare i dati mancanti prima di generare il file;
  • verifica locale con gli stessi controlli formali del software dell’Agenzia, per arrivare al modulo di controllo con un file già pulito;
  • gestione delle tipologie A e B, quindi anche degli annullamenti e dei reinvii correttivi;
  • controllo automatico sui punti che generano più scarti: causale abbinata al segno, codice fiscale al posto della partita IVA, paese di residenza, troncamento degli importi.

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12. In sintesi

Il monitoraggio fiscale è un adempimento annuale a carico degli intermediari, non dei clienti. Riguarda i trasferimenti da e per l’estero pari o superiori a 5.000 euro eseguiti per conto di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, riconducibili a una delle nove causali ammesse. Si trasmette con il tracciato MFI00 attraverso il SID entro il 31 ottobre dell’anno successivo, e la sanzione per l’omissione va dal 10 al 25% dell’importo non segnalato. La maggior parte degli scarti non dipende dalla complessità della norma ma da tre cose banali e verificabili in anticipo: certificati scaduti, modulo di controllo non aggiornato, anagrafiche incomplete. Chi le controlla a settembre non ha problemi a ottobre.

Contenuto aggiornato ad agosto 2026. Le specifiche tecniche possono essere modificate dall’Agenzia delle Entrate anche senza un nuovo provvedimento: verificare sempre la versione pubblicata prima di procedere all’invio.

Approfondimenti collegati

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