DAC7: guida completa alla comunicazione dei dati delle piattaforme digitali

DAC7: guida completa alla comunicazione dei dati delle piattaforme digitali

Il DAC7 è la nuova frontiera della trasparenza fiscale nell’economia digitale. Dietro l’acronimo c’è la Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recepita in Italia con il D.Lgs. 1° marzo 2023 n. 32 e resa operativa dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 406671 del 20 novembre 2023. In pratica, i gestori delle piattaforme digitali — dai marketplace come eBay, Vinted, Amazon e Etsy alle piattaforme di affitti brevi come Airbnb, Booking e Vrbo, fino alle app di servizi e gig economy — devono raccogliere, verificare e trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate i dati dei venditori che operano sulla piattaforma e dei corrispettivi maturati.

L’effetto operativo è di portata simile a quello che FATCA e CRS hanno avuto sul settore finanziario: una due diligence sistematica dei venditori, un tracciato XML standardizzato, una scadenza annuale fissa, sanzioni pesanti per omissioni o errori. Per chi gestisce una piattaforma — anche di dimensioni contenute — il DAC7 non è opzionale: se l’attività rientra in una delle quattro categorie previste, l’obbligo scatta a prescindere dal volume.

Questa guida riordina i punti operativi: chi è obbligato, cosa va comunicato, come si fa la due diligence, quando si invia, quali sono le sanzioni e dove si annidano gli errori più frequenti.

1. Cos’è il DAC7 e da dove nasce

La sigla DAC sta per Directive on Administrative Cooperation: è la famiglia di direttive europee che, dal 2011 in poi, ha progressivamente esteso lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali tra gli Stati membri. La DAC7 è la settima iterazione e affronta uno dei punti di fuga più significativi del fisco moderno: i redditi prodotti tramite piattaforme digitali, che fino a poco tempo fa restavano in larga parte fuori dal radar delle amministrazioni fiscali.

L’idea di fondo è semplice: invece di chiedere alle autorità fiscali di scoprire autonomamente i redditi non dichiarati, la direttiva trasforma i gestori delle piattaforme in intermediari informativi. Sono loro che raccolgono i dati anagrafici e fiscali dei venditori, li verificano, li comunicano all’Agenzia delle Entrate, che a sua volta li scambia con le autorità fiscali degli altri Stati UE. Il flusso avviene una volta l’anno, su base totalmente automatica, con tracciato XML conforme allo standard tecnico OCSE.

L’obbligo è entrato in vigore il 1° gennaio 2023. La prima comunicazione, riferita ai dati 2023, è stata trasmessa entro il 31 gennaio 2024. La comunicazione 2026, riferita ai dati 2025, è stata effettuata entro il 2 febbraio 2026 (il 31 gennaio cadeva di sabato). Il calendario è ormai consolidato.

2. Chi è “gestore di piattaforma digitale”

La definizione del DAC7 di gestore di piattaforma digitale è volutamente ampia. Vi rientra qualsiasi entità che, attraverso un software — sito web, app o portale — consenta a venditori di entrare in contatto con utenti per concludere operazioni in una delle attività rilevanti. Non conta il modello di business: la piattaforma può guadagnare con commissioni sulle transazioni, abbonamenti, pubblicità o gratuitamente. Conta che sia un intermediario digitale tra venditore e acquirente.

Sono soggetti obbligati i gestori che ricadono in almeno una delle seguenti situazioni:

  • sono residenti fiscalmente in Italia;
  • sono costituiti in Italia o hanno la loro sede di direzione effettiva in Italia;
  • hanno una stabile organizzazione in Italia;
  • sono qualificati come “gestori di piattaforma extra-UE” che hanno scelto l’Italia come Stato di registrazione;
  • sono “operatori di piattaforma esclusi” che hanno comunque l’obbligo dichiarativo di esclusione.

Esempi tipici: marketplace di vendita beni (Vinted, eBay, Amazon Marketplace, Etsy, Subito), piattaforme di locazione breve (Airbnb, Booking.com, Vrbo, HomeAway), piattaforme di servizi e gig economy (Fiverr, Upwork, app di consegne, app di trasporti come Uber), piattaforme di noleggio veicoli. Vi rientrano anche piattaforme italiane di dimensioni contenute, anche di nicchia: la soglia non è dimensionale ma funzionale.

Nota importante per il settore degli affitti brevi: i property manager che gestiscono una propria piattaforma di prenotazione rientrano nell’obbligo come gestori. Quelli che operano esclusivamente su piattaforme terze (Airbnb, Booking) non hanno l’obbligo diretto, ma figurano come venditori nelle comunicazioni delle OTA, e devono assicurarsi che i propri dati anagrafici e fiscali siano correttamente forniti alle piattaforme.

3. Le quattro attività rilevanti

Il DAC7 individua quattro categorie di attività che, se svolte da venditori sulla piattaforma, generano l’obbligo di comunicazione. La definizione è puntuale e non lascia margini interpretativi ampi.

3.1 Vendita di beni

Comprende sia le vendite occasionali di privati (libri usati, abbigliamento, oggetti) sia le vendite continuative di operatori commerciali. Vi rientrano tutte le piattaforme di e-commerce e di compravendita tra privati: Vinted, eBay, Subito, Wallapop, Amazon Marketplace, Etsy.

3.2 Servizi personali

Qualsiasi servizio prestato tramite piattaforma da freelance, professionisti, gig worker. Tipicamente: servizi di consulenza, design, traduzione, programmazione, ripetizioni, lezioni online, servizi creativi. Piattaforme tipiche: Fiverr, Upwork, Toptal, app di tutoring.

3.3 Locazione di beni immobili

È la categoria che ha avuto l’impatto più visibile, perché riguarda il settore delle locazioni brevi e turistiche. Comprende locazioni di durata variabile, dalla notte al medio-lungo termine. Piattaforme: Airbnb, Booking.com, Vrbo, HomeAway, Casevacanze.it, e tutte le piattaforme analoghe.

3.4 Noleggio di mezzi di trasporto

Noleggio di auto, moto, scooter, biciclette, monopattini, imbarcazioni — qualsiasi mezzo di trasporto, indipendentemente dalla durata. Comprende sia i noleggi tradizionali intermediati digitalmente sia il car sharing tra privati.

Per ciascuna di queste categorie il gestore della piattaforma deve raccogliere informazioni standardizzate sul venditore (anagrafica, identificativo fiscale, partita IVA quando applicabile, conto su cui avvengono gli accrediti) e sui corrispettivi maturati per ciascun trimestre dell’anno.

4. La due diligence dei venditori

Il cuore operativo del DAC7 è il processo di due diligence dei venditori, modellato sui processi KYC (Know Your Customer) del settore finanziario. Il gestore della piattaforma non si limita a raccogliere i dati al momento dell’iscrizione: deve verificarne la plausibilità, conservarli, aggiornarli e — in caso di mancata collaborazione del venditore — adottare misure correttive che possono arrivare alla chiusura del conto.

Le informazioni da raccogliere per ogni venditore comprendono:

  • nome, cognome o ragione sociale;
  • indirizzo principale di residenza o sede legale;
  • identificativo fiscale (TIN — Tax Identification Number) e Stato di rilascio;
  • partita IVA, dove richiesta dal regime applicabile;
  • data di nascita per le persone fisiche;
  • identificativo del conto finanziario su cui avvengono gli accrediti;
  • per la locazione immobiliare, indirizzo dell’immobile e numero di registrazione catastale;
  • corrispettivi versati al venditore per ciascun trimestre dell’anno civile, al netto di eventuali commissioni;
  • numero di transazioni effettuate.

La verifica di plausibilità avviene incrociando i dati forniti dal venditore con fonti pubbliche o esterne quando disponibili: registri delle imprese, banche dati ufficiali, controllo del formato del codice fiscale o partita IVA. Se il venditore non fornisce le informazioni richieste dopo due solleciti, trascorsi 60 giorni dalla prima richiesta, il gestore può chiudere il conto impedendone la riattivazione, oppure trattenere il corrispettivo fino alla regolarizzazione.

Per i venditori già presenti sulla piattaforma alla data di entrata in vigore della normativa è prevista una due diligence semplificata, con tempistiche di adeguamento più ampie ma comunque obbligatoria.

5. Esclusioni e venditori non reportabili

Non tutti i venditori finiscono nella comunicazione. Il decreto prevede alcune esclusioni che alleggeriscono — ma non eliminano — l’obbligo del gestore.

Piccoli inserzionisti

Per la sola attività di vendita di beni sono escluse le posizioni dei venditori che, in un anno, hanno effettuato meno di 30 attività e per un corrispettivo complessivo non superiore a 2.000 euro. Entrambe le condizioni devono essere soddisfatte: basta che una delle due venga superata e il venditore rientra nell’obbligo. L’esclusione non si applica alle altre tre categorie (servizi personali, locazione, noleggio), per le quali tutti i venditori vanno comunicati indipendentemente dalla soglia.

Soggetti istituzionali

Sono escluse anche le pubbliche amministrazioni, le società quotate in mercati regolamentati e le entità che operano con un volume superiore a 2.000 unità di noleggio annuali nello stesso immobile (segnale di operatore alberghiero strutturato già monitorato per altre vie).

Gestori di piattaforma esclusi

Esiste una categoria di “gestori di piattaforma esclusi”, definita dall’art. 2, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 32/2023: sono i gestori che, fin dall’inizio e su base annua, dimostrano all’autorità competente che il modello di affari della piattaforma non include strutturalmente venditori reportabili. Anche questi soggetti, però, devono comunicare all’Agenzia tale status entro la stessa scadenza ordinaria.

6. Tracciato XML e canale di trasmissione

La trasmissione delle comunicazioni DAC7 avviene tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, in funzione dei requisiti di abilitazione del soggetto obbligato. È lo stesso canale utilizzato per le dichiarazioni fiscali e per la generalità degli adempimenti telematici verso l’AdE — non il SID, che è un canale dedicato ad altri ambiti come CRS, FATCA e Anagrafe dei Rapporti Finanziari. La distinzione è rilevante in fase di setup: se non si ha già l’abilitazione attiva, va richiesta in tempo utile.

Il tracciato è un file XML conforme allo schema tecnico definito dall’Allegato 2 del Provvedimento prot. n. 406671/2023, a sua volta basato sulle Model Rules elaborate in ambito OCSE per garantire interoperabilità con le giurisdizioni extra-UE che hanno adottato standard equivalenti. Prima della trasmissione il file va validato con il modulo di controllo Comunicazioni DAC7 (codice fornitura DPI23) disponibile nella piattaforma Desktop Telematico dell’AdE, all’interno delle applicazioni Entratel e File Internet. Il modulo si aggiorna automaticamente all’avvio della piattaforma.

Per i gestori di piattaforma extra-UE (FPO — Foreign Platform Operator) che non sono già in possesso delle credenziali, l’Agenzia ha predisposto una sezione a libero accesso in lingua inglese per richiederle online, selezionando il valore DAC7 nel modulo dedicato.

Una volta trasmesso, il file passa attraverso una serie di controlli formali e sostanziali. Le ricevute di accettazione, gli scarti totali e i diagnostici di errore tornano sullo stesso canale e devono essere letti con attenzione: una ricevuta di accettazione non significa necessariamente che il file sia esente da rilievi sostanziali — i questionari di compliance possono arrivare anche dopo settimane o mesi.

7. Scadenze e calendario annuale

La scadenza ordinaria per la comunicazione DAC7 è il 31 gennaio dell’anno civile successivo a quello cui si riferiscono i dati. Quando il 31 gennaio cade di sabato o domenica, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo: è successo per la comunicazione 2026 (dati 2025), trasmessa entro il 2 febbraio.

Il calendario consolidato è quindi:

  • dati anno X → comunicazione entro 31 gennaio dell’anno X+1;
  • scambio internazionale tra Agenzia delle Entrate e altre autorità fiscali UE → entro 2 mesi dalla scadenza;
  • retention dei dati e documenti di due diligence → almeno 5 anni.

Le scadenze già passate sono: 31 gennaio 2024 (dati 2023, prorogata al 15 febbraio 2024), 31 gennaio 2025 (dati 2024), 2 febbraio 2026 (dati 2025). La prossima è il 1° febbraio 2027 per i dati 2026 (il 31 gennaio 2027 cade di domenica).

8. Sanzioni

Il sistema sanzionatorio del DAC7 è disciplinato dall’art. 12, comma 3 del D.Lgs. 32/2023, che richiama l’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 471/1997 con un’aggravante specifica.

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono:

  • omessa comunicazione all’Agenzia delle Entrate: da 3.000 a 31.500 euro (sanzione base aumentata della metà per la specificità dell’adempimento);
  • comunicazione incompleta o inesatta: da 1.000 a 10.500 euro (sanzione di base ridotta della metà);
  • violazione degli obblighi di due diligence sui venditori: sanzione amministrativa applicata in modo proporzionale al numero di posizioni non correttamente verificate.

Oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista una misura più radicale: i gestori che si sottraggono in modo sistematico agli obblighi possono vedersi sospendere l’attività da parte dello Stato in cui prestano i servizi. È una sanzione operativa che colpisce il modello di business, non solo il bilancio.

Esiste un meccanismo di ravvedimento per le comunicazioni tardive, con riduzione della sanzione in caso di trasmissione spontanea entro termini ridotti dalla scadenza.

9. Errori frequenti negli adempimenti

Dall’esperienza dei primi anni di applicazione emergono alcuni errori ricorrenti che vale la pena anticipare.

Il primo è la mancata qualificazione. Operatori che gestiscono una piattaforma digitale si convincono di non essere “gestori di piattaforma” perché di dimensioni contenute, perché non guadagnano direttamente sulle transazioni, o perché operano in nicchie verticali. La definizione del DAC7 è ampia: nel dubbio, va fatta una valutazione formale e documentata.

Il secondo è la due diligence eseguita male. Dati raccolti ma non verificati, identificativi fiscali in formato palesemente errato, conti bancari non collegati al venditore. In ispezione l’omissione formale e la verifica sostanziale carente vengono trattate allo stesso modo.

Il terzo è l’omissione della comunicazione “vuota”. I gestori di piattaforma esclusi devono comunque comunicare lo status entro la scadenza ordinaria. Saltare il passaggio perché “non c’è niente da comunicare” è un’omissione sanzionata.

Il quarto è la gestione approssimativa del canale telematico. Abilitazione Entratel non attiva o credenziali Fisconline mai utilizzate, modulo di controllo non aggiornato, prima trasmissione tentata l’ultima settimana di gennaio. La predisposizione del canale Entratel/Fisconline e la familiarità con il modulo di controllo DPI23 vanno completate con largo anticipo, non a ridosso della scadenza.

Il quinto è l’incoerenza tra dati DAC7 e dichiarativo del venditore. Il gestore non risponde della corretta tassazione del venditore, ma la coerenza tra dati comunicati e dati dichiarati è il primo indicatore che l’Agenzia incrocia per attivare i controlli. I venditori devono essere informati con chiarezza che i loro corrispettivi sono comunicati: prevenire le sorprese è anche una forma di tutela del rapporto commerciale.

10. Argomenti collegati

Il DAC7 si inserisce in un quadro più ampio di scambio automatico di informazioni a fini fiscali. Per chi gestisce anche posizioni in ambito finanziario, può essere utile coordinare l’adempimento con quelli paralleli su CRS e FATCA: stessa logica di due diligence sui soggetti, stesso modello internazionale di scambio (OCSE), stessa cadenza annuale. Il canale di trasmissione è invece diverso — Entratel/Fisconline per il DAC7, SID per CRS e FATCA — quindi la coerenza tra gli adempimenti riguarda i dati e i processi, non l’infrastruttura tecnica.

11. In sintesi

Il DAC7 estende lo scambio automatico di informazioni fiscali al mondo delle piattaforme digitali. L’obbligo riguarda i gestori di piattaforma residenti, stabilmente organizzati o registrati in Italia che intermediano una delle quattro attività rilevanti: vendita di beni, servizi personali, locazione di immobili, noleggio di mezzi di trasporto. Il processo richiede una due diligence strutturata sui venditori, una raccolta annuale dei dati e dei corrispettivi, una trasmissione tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate con tracciato XML conforme allo standard OCSE. La scadenza ordinaria è il 31 gennaio dell’anno successivo. Le sanzioni vanno da 1.000 a 31.500 euro per le violazioni standard, con possibile sospensione dell’attività nei casi sistematici. Gli errori più frequenti riguardano la mancata qualificazione del gestore, la due diligence carente, l’omissione della comunicazione “vuota” e la gestione tardiva del canale telematico. Affrontare l’adempimento con uno strumento dedicato e un’abilitazione Entratel consolidata è la differenza tra una scadenza che si chiude in poche ore e una corsa contro il tempo a fine gennaio.

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Il programma copre la due diligence dei venditori, la verifica di plausibilità degli identificativi fiscali, la generazione del tracciato XML conforme allo schema dell’Agenzia, l’invio diretto tramite i servizi telematici dell’AdE, la lettura strutturata delle ricevute e degli errori. Gestisce anche la comunicazione “vuota” per i gestori di piattaforma esclusi.

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