INVIO CRS DOPO IL 30 GIUGNO
Posso inviare la Comunicazione CRS dopo il 30 Giugno?
Premesso che la scadenza ordinaria per l’invio delle comunicazioni è il 30 giugno di ciascun anno, questa domanda ci viene posta frequentemente da chi si interfaccia con la normativa CRS.
La risposta è affermativa ed è rinvenibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nei documenti tecnici, contenenti le Modalità di compilazione e trasferimento dati.
Leggendo questo allegato, si può infatti desumere che :
Dal 1° gennaio di ciascun anno, fino al trentesimo giorno successivo al termine previsto per l’invio all’Agenzia delle entrate (quindi fino al 30 Luglio) , le ISTITUZIONI FINANAZIARI ITALIANE TENUTE ALLA COMUNICAZIONE ( definite IFItaC) possono effettuare:
- Comunicazioni di nuovi dati (tramite un unico file);
- Comunicazione di nuovi dati a lotti;
- Comunicazioni sostitutive;
- Comunicazioni di assenza di dati da comunicare.
Dal trentunesimo giorno successivo al termine previsto per la comunicazione (quindi dal 31 Luglio), è possibile trasmettere:
- comunicazioni di nuovi dati (tardivi o integrativi);
- comunicazioni correttive di singoli record/documenti, presenti in comunicazioni precedentemente inviate e mai sostituiti o annullati;
- comunicazioni di annullamento di singoli record/documenti, presenti in comunicazioni precedentemente inviate e mai sostituiti o annullati.
Quindi dal 31 Luglio non è più possibile trasmettere la cosiddetta comunicazione vuota.
Altra domanda che ci viene posta di frequente riguarda le sanzioni a cui si va incontro nei casi di violazione della normativa CRS.
In Italia la normativa CRS è entrata in vigore il 1° gennaio 2016 e ricalca alcuni profili della disciplina FATCA.
Il quadro normativo di riferimento è costituito per entrambe le discipline dalla legge n. 95 del 18 giugno 2015 a cui ha dato attuazione il D.M. del 28 dicembre 2015.
L’articolo 9 della suddetta legge stabilisce che le violazione degli obblighi comunicativi comporta l’applicazione di una sanzione compresa tra i 2.000 e i 21.000 euro ai sensi dell’art. 10 comma 1-bis del DLgs. 471/97 (Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 158 Articolo 15) . Si tratta quindi delle stesse sanzioni previste per le violazioni in tema Anagrafe Rapporti, descritte qui.