CASI DI CESSAZIONE ANAGRAFE RAPPORTI

Pubblicato il: 13 Maggio 2026

Adempimenti fiscali

Cosa fare quando un soggetto cessa di essere obbligato all’Anagrafe Rapporti

Non solo l’iscrizione: anche la cessazione degli adempimenti ha regole precise, diverse a seconda del motivo. Liquidazione, perdita dei requisiti, cessione di ramo d’azienda, fusione: ogni caso ha un percorso diverso, tutti basati sulle FAQ ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.

Cessazione per liquidazione

Durante la fase di liquidazione (o di procedura concorsuale), l’operatore finanziario mantiene attive sia l’utenza SID sia la casella PEC, per ricevere eventuali richieste di indagini finanziarie.

Solo dopo il deposito del bilancio finale in Camera di Commercio (o l’approvazione del riparto finale, per le procedure concorsuali), scattano gli adempimenti conclusivi:

  • Entro 90 giorni — invio dei saldi dei rapporti attivi per il periodo infrannuale, se presenti rapporti soggetti a questa comunicazione.
  • Ultima comunicazione mensile — di cessazione per i rapporti ancora attivi.
  • Entro 30 giorni — comunicazione di cessazione della PEC al REI con COMUREI, valorizzando il campo “luogo di tenuta della contabilità”.
  • Dismissione dell’utenza SID — solo dopo aver completato i punti precedenti.

Cessazione per perdita dei requisiti oggettivi

Riguarda le Holding e le società finanziarie che, pur non operando nei confronti del pubblico, perdono la prevalenza dell’attività finanziaria che le rendeva soggetti obbligati. In questo caso gli adempimenti sono:

  1. Comunicare la cessazione della PEC con COMUREI (qui la guida passo-passo alla cancellazione), valorizzando il campo del luogo di tenuta della contabilità. La casella PEC deve restare attiva 30 giorni dopo la richiesta, per dare seguito a eventuali indagini in corso; l’accoglimento della cancellazione dipende dall’esito delle verifiche istruttorie.
  2. Inviare un’autocertificazione all’ufficio Dati Enti Esterni, firmata dal legale rappresentante (qui il modello).
  3. Dopo 90 giorni, se non serve per altri adempimenti, richiedere la cessazione dell’utenza SID tramite l’apposito portale.
Un passaggio che si può evitare. Secondo un chiarimento diretto di Sogei, se si tratta di semplice perdita dei requisiti oggettivi (non di liquidazione), non è necessario inviare la comunicazione di chiusura dei singoli rapporti: una volta ricevuta la comunicazione al REI, è Sogei stessa a marcare i rapporti come cessati. Se in futuro i requisiti dovessero essere riacquisiti, sarà sempre Sogei a riaprire i rapporti precedentemente marcati.

Cessione di ramo d’azienda

Quando un operatore finanziario cede un ramo d’azienda ma resta in attività, resta responsabile di tutti gli atti fino alla data effettiva di cessione; da quel momento la responsabilità passa al cessionario.

  • Il cedente comunica la chiusura dei rapporti ceduti.
  • Il cessionario comunica l’apertura dei rapporti acquisiti, con un nuovo ID rapporto, alla data di cessione.
  • Ciascuno risponde alle richieste di indagini finanziarie relative al periodo in cui ha gestito il rapporto: il cessionario non deve ricevere dal cedente gli archivi elettronici dei rapporti acquisiti.

Entrambi i soggetti devono inoltre inviare una comunicazione a dc.ti.datientiesterni@agenziaentrate.it, descrivendo l’operazione, il numero di rapporti trasferiti e gli impegni assunti.

Le stesse regole si applicano anche a una scissione societaria parziale (art. 2506 c.c.) in cui la società scissa prosegue l’attività finanziaria: viene trattata, ai fini della comunicazione, come una cessione di ramo d’azienda.

Confluenza in un altro operatore finanziario

Se il soggetto cessa a seguito di un’operazione straordinaria (fusione, incorporazione, scissione, cessione d’azienda) e confluisce in un altro operatore finanziario, deve trasferire a quest’ultimo le informazioni già comunicate all’Archivio dei rapporti. I passaggi:

  1. L’incorporato richiede la cancellazione dal Registro Anagrafe Tributaria, indicando il soggetto subentrante.
  2. Attende la ricevuta di accettazione.
  3. Invia una comunicazione a dc.ti.basidati.comunicazioni@agenziaentrate.it, descrivendo l’operazione, e attende l’autorizzazione.
  4. L’incorporante invia la comunicazione di tipo 8 (“Presa in carico di rapporti”), entro 60 giorni dal trasferimento.
Prima di poter inviare la comunicazione di tipo 8, l’incorporato deve aver correttamente comunicato la cancellazione della PEC dal REI per le Indagini Finanziarie: solo il giorno successivo alla ricevuta OK di questa comunicazione è possibile procedere con la presa in carico.

Fusione in un soggetto non finanziario

Se l’operatore finanziario incorporato confluisce in un soggetto che non è operatore finanziario (quindi non soggetto a REI, indagini, FATCA/CRS), la gestione cambia:

  • L’utenza SID resta attiva per almeno 90 giorni dalla cessazione, il tempo di completare gli ultimi adempimenti.
  • La casella PEC resta attiva per 30 giorni dalla data della ricevuta di cessazione, per rispondere a eventuali indagini pervenute in quel periodo.
  • Nella comunicazione di chiusura della PEC non va compilata la sezione relativa all’incorporante (perché non è un operatore finanziario), ma va indicato il luogo di tenuta delle scritture contabili.

In questo caso specifico, conviene comunicare la chiusura dei rapporti dell’incorporata alla data di estinzione della società stessa.

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