INVIO CRS DOPO IL 30 GIUGNO

30 Giugno 2023

Posso inviare la Comunicazione CRS dopo il 30 Giugno?

Premesso che la scadenza ordinaria per l’invio delle comunicazioni è il 30 giugno di ciascun anno, questa domanda ci viene posta frequentemente da chi si interfaccia con la normativa CRS.

La risposta è affermativa ed è rinvenibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nei documenti tecnici, contenenti le Modalità di compilazione e trasferimento dati.

Leggendo questo allegato, si può infatti desumere che :

Dal 1° gennaio di ciascun anno, fino al trentesimo giorno successivo al termine previsto per l’invio all’Agenzia delle entrate (quindi fino al 30 Luglio) , le ISTITUZIONI FINANAZIARI ITALIANE TENUTE ALLA COMUNICAZIONE ( definite IFItaC) possono effettuare:

  1. Comunicazioni di nuovi dati (tramite un unico file);
  2. Comunicazione di nuovi dati a lotti;
  3. Comunicazioni sostitutive;
  4. Comunicazioni di assenza di dati da comunicare.

Dal trentunesimo giorno successivo al termine previsto per la comunicazione (quindi dal 31 Luglio), è possibile trasmettere:

  1. comunicazioni di nuovi dati (tardivi o integrativi);
  2. comunicazioni correttive di singoli record/documenti, presenti in comunicazioni precedentemente inviate e mai sostituiti o annullati;
  3. comunicazioni di annullamento di singoli record/documenti, presenti in comunicazioni precedentemente inviate e mai sostituiti o annullati.

Quindi dal 31 Luglio non è più possibile trasmettere la cosiddetta comunicazione vuota.

Altra domanda che ci viene posta di frequente riguarda le sanzioni a cui si va incontro nei casi di violazione della normativa CRS.

In Italia la normativa CRS è entrata in vigore il 1° gennaio 2016 e ricalca alcuni profili della disciplina FATCA.

Il quadro normativo di riferimento è costituito per entrambe le discipline dalla legge n. 95 del 18 giugno 2015 a cui ha dato attuazione il D.M. del 28 dicembre 2015.

L’articolo 9 della suddetta legge stabilisce che le violazione degli obblighi comunicativi comporta l’applicazione di una sanzione compresa tra i 2.000 e i 21.000 euro ai sensi dell’art. 10 comma 1-bis del DLgs. 471/97 (Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 158 Articolo 15) . Si tratta quindi delle stesse sanzioni previste per le violazioni in tema Anagrafe Rapporti, descritte qui.

Cos’è il soggetto obbligato?

12 Giugno 2023

Cos’è il soggetto obbligato all’Anagrafe Rapporti?

I soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni all’ Anagrafe tributaria, denominata “Archivio dei rapporti con operatori finanziari” sono gli operatori finanziari indicati all’articolo 7, sesto comma, del Dpr 605/1973, cioè:

*Banche

*Poste italiane S.p.A.

*Soggetti ex art. 106 T.U.B. come sostituito dall’art. 7 del d.lgs. n. 141/2010

*Soggetti ex art. 107 T.U.B, ora confluiti nel nuovo art. 106 come da art. 7 del d.lgs n.141/2010

*Soggetti ex art. 10, comma 10, del d.lgs. n. 141/2010 (Holding)

 L’elenco completo è consultabile nell’allegato 1 al Provvedimento del 20 giugno 2012.

FAQ ANAGRAFE RAPPORTI

24 Maggio 2023

FAQ ANAGRAFE RAPPORTI STAR SOLUZIONI

Abbiamo pensato che potesse essere utile creare una pagina , con le risposte alle domande più frequenti in tema Anagrafe Rapporti, che riceviamo sia dai nostri clienti che da chi si interfaccia per la prima volta con questa normativa.

HOLDING

1) Quando una Holding diventa soggetto obbligato agli adempimenti Anagrafe Rapporti?

2) Qual è la prima scadenza per gli adempimenti Anagrafe Rapporti?

3) Cosa bisogna fare per essere in regola?

4) Come posso registrare la pec al REI?

5) Come registrare la Holding (soggetto obbligato) al SID?

6) Cosa sono i certificati di firma (ambiente di sicurezza)?

7) Come verifico se i certificati di firma sono validi?

8) Quale programma compro per adempiere agli obblighi Anagrafe Rapporti?

9) Cos’è la comunicazione CRS?

10) Le Holding sono obbligate ad effettuare la comunicazione CRS?

11) Cosa fare quando un soggetto cessa di essere obbligato all’Anagrafe rapporti?

ABBONAMENTI

12) Quanto Costa Effettuare La Comunicazione Al REI?

13) Come compro il programma CORA e CRS?

14) Dove trovo i prezzi dei programmi?

15) Come rinnovo la licenza del programma web?

16) Come acquisto la licenza per un soggetto aggiuntivo?

17) Come posso modificare i dati dell’intestatario della licenza e non perdere lo storico delle comunicazioni?

COMUNICAZIONE RAPPORTI

18) Cos’è il soggetto obbligato all’Anagrafe Rapporti?

19) Come si configura il soggetto obbligato?

20) Come configurare la gestione automatica della pec?

21) Come posso caricare e verificare i certificati di firma del soggetto obbligato in CORA o CRS?

22) Come faccio la prima comunicazione con CORA?

23) Quando devo fare le comunicazioni mensili?

24) Titolare effettivo: chi è e come si comunica?

25) Come si comunica una variazione di un rapporto?

26) Come si comunicano i saldi annuali?

27) Cos’è la fotografia di consistenza e come si legge?

28) Come posso fare un backup dei dati?

29) Come posso eliminare un soggetto in CORA?

30) Come posso importare un soggetto in CORA – importazione da CORA?

31) Come posso importare un soggetto in CORA – importazione da altro software?

32) Come leggere i file ATPEC ricevuti dall’Agenzia delle Entrate?

ERRORI NELLE COMUNICAZIONI

33) Come leggere gli errori segnalati da CORA?

34) Come rispondere all’errore “nome file allegato non conforme alle specifiche”?

N.B. La pagina è in continuo aggiornamento

Vi invitiamo anche a consultare e scaricare il nostro documento con le FAQ, che trovate qui sotto.

Se, dopo aver letto il documento, non avete trovato risposta ai vostri dubbi, scriveteci a questo indirizzo : assistenza@starinfostudio.it

QUALI VIE PER CREARE UNA SOCIETA’?

24 Maggio 2023

Quali vie ci sono per creare una nuova società?

Abbiamo già visto in altri contributi in questo blog come sia possibile creare una società, come ad esempio una holding, attraverso l’operazione di conferimento di partecipazioni.

Esistono altri metodi per la creazione di “scatole” che detengono partecipazioni in altre società.

Una via è sicuramente quella relativa al CONFERIMENTO DI AZIENDA.

Si veda la seguente figura:

In sostanza, Alfa srl “scorpora” la propria azienda conferendola in una nuova “scatola”, una NEWCO SRL.

Come noto, l’art. 176 del tuir prevede che il conferimento di azienda operata tra soggetti che lavorano come imprenditori commerciali risulta fiscalmente neutro.

Peraltro, il comma 2 estende la neutralità anche al caso in cui il conferente o il conferitario sia un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato.

L’operazione è di interesse perché consente di “mettere in sicurezza” il patrimonio immobiliare che non viene messo a rischio dall’attività aziendale, in precedenza svolta direttamente da Alfa srl.

In sostanza Alfa diventa una “holding/immobiliare”. Inoltre se Alfa dovesse vendere la partecipazione nella NEWCO SRL-AZIENDA, potrebbe godere del regime di tassazione cd. Pex, ovvero tassazione del 24% solo sul 5% della plusvalenza senza incorrere in alcun profilo di abuso del diritto.

Sebbene l’operazione abbia diversi aspetti positivi, si tratta di una via particolarmente invasiva in quanto l’attività aziendale dovrebbe essere esercitata con una nuova partita iva attribuita alla NEWCO SRL, con necessità di cambiare tutti i contratti in essere con dipendenti, clienti, fornitori e così via.

E’ quindi, necessario valutare di volta in volta le opportunità concesse dall’operazione di conferimento di azienda.

Se stai pensando a questo tipo di operazione, chiedi aiuto ai nostri esperti!

HOLDING: LE VARIE DEFINIZIONI

19 Maggio 2023

QUANTE DEFINIZIONI DI HOLDING ESISTONO?

Sempre più spesso si sente utilizzare la parola “holding” al fine di riferirsi ad una “scatola societaria” che svolge come attività principale quella di detenere partecipazioni in altre società.

Si veda il seguente grafico:

A prima vista, la società Alfa viene, infatti, definita holding in quanto la sua attività principale è costituita dalla detenzione di partecipazioni in altre società.

Invero, la qualifica di holding , se utilizziamo la definizione data dall’art. 162-bis, è attribuita anche ad una società che detiene sia immobili che partecipazioni e queste ultime presentano un valore contabile che supera di oltre il 50% il totale dell’attivo patrimoniale.

Si pensi al seguente duplice caso.

Alfa presenta il seguente bilancio:

In una situazione come quella sopra esposta, Alfa non viene “qualificata” come holding , bensì è più facile chiamarla società “immobiliare”.

Cosa accade se però, Alfa acquista una nuova partecipazione, ad esempio in Gamma, per 105.000 €?

Per 5mila euro oltre il 50% del totale dell’attivo (405.000 €) è ora rappresentato da partecipazioni in altre imprese e pertanto, la medesima Alfa che fino a qualche giorno prima era definita “immobiliare” ora viene assimilata ad una qualsiasi holding in quanto ricade nella definizione ex. Art. 162-bis Tuir!

Va detto una società può essere qualificata holding in base a normative completamente differenti tra di loro.

Ai fini della soggettività IVA, ad esempio, la definizione ex. Art. 162 bis Tuir non rileva.

Così come quest’ultima non ha alcun significato in materia di comunicazioni in ambito internazionale (CRS/FATCA).

Nella successiva tabella abbiamo sintetizzato quali sono le normative di riferimento quando, in maniera a tecnica, sentiamo parlare di holding :

Vuoi verificare se la tua società è qualificabile come holding ? Contatta i nostri esperti!

Abuso del diritto per le holding.

14 Marzo 2023

È abuso del diritto rivalutare le partecipazioni e creare la holding?

Un’operazione che ancora oggi viene proposta nella pratica professionale è la cessione di partecipazioni previamente rivalutate a società partecipate dal cedente. Si tratta della operazione c.d. “cash buy out”.

Il caso è il seguente.

Tizio ha il 100% di una società Alfa che è ricca di riserve e di liquidità.

Se Tizio volesse far fuoriuscire tale liquidità dovrebbe deliberare dividendi scontando il 26% di imposta sostitutiva.

Cosa può fare Tizio per rendere meno costosa l’operazione?

Può rivalutare il valore fiscale della partecipazione nella sua società Alfa, con le periodiche leggi di rivalutazione (da ultima Legge di bilancio 2023), pagando l’imposta sostitutiva del 16% e vendere tale quota ad una holding di sua proprietà.

Tale holding, appena costituita, con giusto un capitale sociale di 10mila euro, non ha le finanze per pagare la cessione di quote, pertanto Tizio acconsentirebbe ad un pagamento dilazionato, finanziando così la sua società. La holding pagherà il corrispettivo negli anni grazie ai dividendi che la società Alfa delibererà.

Su questi ultimi la holding sconterà solo l’1,2% (Ires del 24% sul 5%).

In sostanza Tizio sta beneficiando dei “dividendi”: a fronte del 26%, pagherà solo un 16% di imposta sostitutiva da rivalutazione e un 1.2% in capo alla holding.

Il risparmio fiscale è evidente.

La nuova holding quindi acquisisce le quote, indebitandosi presso i soci della vecchia società.

Il debito verrà rimborsato con la liquidità generata dai dividendi della società partecipata, ossia quella ricca di utili, che se distribuiti ai soci avrebbero scontato un regime impositivo particolarmente oneroso. Diversamente, come noto, la tassazione in capo alla holding è modesta.

Smorziamo fin da subito gli animi perché l’Ufficio ritiene questa operazione assolutamente elusiva!

L’Agenzia contesta che l’operazione di creazione di una holding, pur risultando legittima, dovrebbe naturalmente avvenire mediante conferimento e non mediante cessione di quote societarie.

L’abuso, peraltro, emergerebbe in tutta evidenza nei casi in cui il contribuente proceda a fondere le due società. Ma come? Hai fatto di tutto per creare la holding e già te ne disfi?

L’elusione potrebbe presentarsi in modo più subdolo nei casi in cui la holding rimane in vita ma il contribuente ha scelto di cedere le quote in luogo di procedere al conferimento delle stesse.

Tra gli indici che vengono spesso valutati per ritenere il comportamento sospetto si segnala:

  1. il fatto che il prezzo per l’acquisto delle quote non venga corrisposto. Infatti, la società acquirente dovrà attendere la distribuzione dei dividendi per poter acquisire la liquidità necessaria;
  2. il cedente ed il cessionario coincidono nella sostanza. Il cedente è costituito dai soci mentre il cessionario è una società di capitali che presenta la medesima compagine societaria;
  3. il corrispettivo non è legato all’effettivo valore delle quote acquistate;
  4. il contratto di compravendita che viene stipulato prevede le clausole tipiche ma ad esse non viene generalmente dato seguito. Ad esempio, in caso di inadempimento derivante dal ritardo nei pagamenti il cedente non attiva alcuna procedura legale per favorire l’incasso.

L’Agenzia è tornata sul tema, uno fra tutti il Principio diritto 20/2019 ove si legge che “Il vantaggio fiscale conseguito è da considerarsi indebito e le operazioni poste in essere prive di sostanza economica ed essenzialmente finalizzate al conseguimento del vantaggio fiscale limitatamente a uno dei genitori cedenti che conserva particolari poteri nella società target: partecipazione nella conduzione della società target, potere di veto in caso di disaccordo tra i figli, possibilità di riacquisire il controllo della società target in presenza di inefficienze tali che, a giudizio del collegio sindacale, possano mettere in pericolo la governance e/o la solidità patrimoniale e/o la solidità finanziaria e/o economica della società target”.

Anche con la risposta all’interpello n. 341 del 23 agosto 2019, l’Agenzia ha ritenuto abusiva una riorganizzazione attuata con lo schema di merger leveraged cash out, nella quale i soci interessati a fuoriuscire definitivamente dalla compagine sociale cedevano le partecipazioni, previa loro rivalutazione, ad una Newco partecipata dagli altri soci, Newco poi incorporata, con fusione inversa, nella società target.

Si tratta, pertanto, di operazioni da sconsigliare vivamente.

LA CREAZIONE DI UNA HOLDING

6 Marzo 2023

La creazione della holding con l’operazione di conferimento

Cosa sono le Holding?

Sempre più spesso si sente parlare di HOLDING, ovvero, in senso a-tecnico, di società la cui attività principale è quella di detenere partecipazioni in altre società.

Spesso si tratta di società che nascono a fronte di un’esigenza di riorganizzazione anche in un’ottica di passaggio generazionale.

Si pensi al caso in cui, ad esempio, Tizio è socio di diverse società come sotto rappresentato:

Potrebbe essere nelle intenzioni di Tizio porre sotto un unico “cappello” comune le tre società Alfa/Beta e Gamma per crearsi la c.d. holding, rappresentata meglio nella successiva figura.

Quali vantaggi si ottengono attraverso la creazione di una Holding?

I vantaggi possono essere diversi, uno dei quali è di natura fiscale: la possibilità di far fluire la liquidità tra le varie società del gruppo sostanzialmente a “costo zero”.

 I dividendi tra società di capitali, infatti, scontano l’IRES del 24% solo sul 5%.

Quindi se nel nostro esempio Alfa è piena di liquidità, questa può fluire in capo alla holding con una tassazione dell’1.2% per poi essere utilizzata dalla holding stessa magari, per finanziare Gamma con “finanziamento socio”.

Come arriva Tizio alla figura nr. 2? Quali sono le operazioni da attuare per costituirsi una holding?

1.Una prima via è quella della creazione della holding presso un Notaio, con mero versamento di capitale sociale e successiva cessione delle quote da Tizio alla sua stessa società, magari con cessioni al valore nominale. Tuttavia si tratta di operazioni da sconsigliare perché non condivise dall’Agenzia Entrate. L’Ufficio infatti, nella risposta 101/2018 ha avuto modo di prendere le distanze da cessioni di quote al valore nominale.

2. La via più naturale per raggiungere la figura nr. 2) è l’operazione di conferimento di partecipazioni. Si tratta di un’operazione tale per cui Tizio conferisce le quote di una società in un’altra società e riceve in cambio quote di quest’ultima società (conferitaria).

Quale regime fiscale applicare?

Vi sono diversi regimi fiscali che possono essere applicati all’operazione di conferimento.

1. Il primo è il regime di cui all’art. 9 del Tuir. Viene equiparato il conferimento ad una vera e propria cessione, senza il flusso di liquidità. Tizio sarà quindi tassato sulla differenza tra il valore effettivo della partecipazione conferita meno il costo fiscale della stessa. Se, ad esempio, viene conferito il 100% di Alfa, ed il valore di mercato di Alfa è 100mila euro, Tizio   sarà tassato con aliquota del 26% sulla differenza tra 100mila euro ed il costo fiscale in capo a Tizio della partecipata Alfa. Il costo fiscale in capo al socio conferente altro non è che “i soldi che Tizio ha disposto in società per la sua creazione”. A volte, ma non sempre, se il socio conferente è anche fondatore, il suo costo fiscale coincide con il capitale sociale. 

2. Un altro regime, più interessante rispetto all’articolo 9, è quello previsto dall’articolo 177 co. 2 e 2bis.Attraverso l’operazione di conferimento ex. Art 177 il socio conferente potrà legittimamente pilotare   la plusvalenza “decidendo” quante imposte pagare. Nel rispetto di taluni requisiti, infatti, che approfondiremo in prossimi contributi, il conferente sarà tassato sulla differenza tra l’incremento patrimoniale effettuato nella holding a fronte del conferimento ed il costo fiscale riconosciuto della sua partecipazione!

Si veda la seguente tabella dove confrontiamo i vari risultati circa l’operazione di conferimento.

Con il conferimento ex. Art. 177 non è necessario aumentare il capitale sociale/patrimonio netto della conferitaria holding pari al valore di mercato della partecipazione conferita, ben potendo stare al di sotto di tale importo. In tal caso la plusvalenza sarà così “pilotata” e sarà possibile scontare meno imposte (pur sempre nel rispetto della normativa!).

Per ulteriori approfondimenti potete chiedere una Consulenza personalizzata ai nostri esperti!

TREGUA FISCALE 2023

17 Febbraio 2023

TREGUA FISCALE 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la cosiddetta Tregua Fiscale che prevede, tra le altre cose, la possibilità di sanare le irregolarità formali, commesse fino al 31 ottobre 2022, pagando 200 euro per ciascun periodo d’imposta a cui le violazioni si riferiscono.

Nell’elenco delle violazioni sanabili, che potete leggere qui o sulla Circolare N. 2 E, sono citate anche le “irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (articolo 10, Dlgs 471/1997)”.

A conferma di ciò, riportiamo una riposta da parte della Direzione Centrale Dati Enti Esterni, da noi interpellata sul tema specifico:

Buongiorno, con riferimento alla email sotto riportata si conferma che la regolarizzazione delle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante il versamento di una somma pari a € 200,00 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, prevista dalla  legge 29 dicembre 2022, n. 197  ( Legge di bilancio 2023, articolo 1 commi da 166 a 173), può applicarsi anche alle  violazioni relative agli obblighi di  comunicazione all’archivio dei rapporti finanziari. A tal riguardo la Circolare 2 /E/2023 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce infatti che A titolo esemplificativo, e non esaustivo, rientrano tra le violazioni definibili: le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (cfr. articolo 10 del d.lgs. n. 471 del 1997).

Riguardo alle modalità di regolarizzazione, deve essere effettuato un versamento di 200 euro, a scelta tra:

  1.  un’unica soluzione, entro il 31 marzo 2023;
  2.   due rate di 100 euro, con scadenza 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024.

 Il codice tributo da utilizzare è il TF44, nel campo “anno di riferimento” va indicato il periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione (oppure l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni).

Per perfezionare la procedura, bisogna anche rimuovere le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, cioè entro il 31 marzo 2024.

In questa pagina trovate la normativa di riferimento.

ATTENZIONE:

Quanto riportato è la sintesi delle informazioni in nostro possesso al momento della scrittura di questo articolo. Non abbiamo altri dettagli sul calcolo degli importi né sulle peculiarità dei singoli casi.

Per qualsiasi dubbio interpretativo sulla norma, sull’applicazione a vostri casi specifici o sulle modalità di calcolo delle sanzioni, vi invitiamo quindi a rivolgervi agli Uffici Territoriali dell’agenzia delle entrate o a scrivere ai seguenti indirizzi istituzionali:

AnagRapporti@sogei.it

dc.ti.datientiesterni@agenziaentrate.it .

ATTENZIONE PROROGA TREGUA FISCALE

In questo articolo potete leggere le nuove scadenze per sanare le eventuali violazioni formali commesse.



L’operazione di fusione che coinvolge più holding

17 Marzo 2022

Può accadere che una società holding, che chiameremo Alfa, che rispetta i requisiti dell’art. 162bis Tuir venga fusa per incorporazione in un’altra società che chiameremo Beta.

L’operatore deve a questo punto chiedersi quali attività e comunicazioni porre in essere nei confronti dell’anagrafe tributaria nell’ipotesi in cui anche Beta sia un operatore finanziario ex. art. 162-bis.

Il tema viene analizzato tra le FAQ del sito dell’Agenzia delle Entrate, dove viene analizzato il caso di una fusione tra operatori finanziari con incorporazione di un soggetto che termina la propria attività.

Chiaramente l’Anagrafe Tributaria avrà ricevuto in passato comunicazioni circa i rapporti che Alfa aveva in essere (ad esempio partecipazioni, finanziamenti ecc). Ora, tali rapporti, a seguito della fusione per incorporazione, vengono collocati in Beta. Quali comunicazioni si devono porre in essere per segnalare all’Anagrafe tributaria il “subentro” dei rapporti che da Alfa passano a Beta?

Nel nostro caso abbiamo ipotizzato che Alfa cessi la propria attività in quanto viene incorporata al 100% in Beta. In questo caso si applicano le disposizioni del punto 3 del Provvedimento del 10 febbraio 2015, secondo cui

Nei casi di cessazione dell’attività finanziaria con confluenza in altro soggetto obbligato, l’operatore la cui attività è cessata a seguito di fusione, incorporazione, scissione, cessione di ramo finanziario, cessione di azienda o che ad altro titolo confluisce in altro operatore finanziario trasferisce, entro 60 giorni dall’evento, il proprio Archivio dei rapporti, incluse le chiavi identificative dei rapporti finanziari, all’intermediario incorporante o risultante dalla fusione, o al cessionario, il quale garantisce la conservazione delle informazioni ricevute e la integrazione delle stesse con le proprie rilevazioni ed archivi.

L’operatore di confluenza comunica entro 60 giorni dalla predetta acquisizione nell’Archivio la presa in carico dei rapporti (…)

Il soggetto risultante dalla fusione [ovvero l’incorporante] (…) trasmettono le informazioni integrative annuali di cui al provvedimento del 25 marzo 2013 comunicando oltre ai rapporti di propria competenza anche i rapporti del soggetto confluito, compresi quelli cessati.

Con la fusione infatti, l’incorporante (il nostro Beta) diviene intestatario, attraverso una comunicazione di c.d. ‘Presa in carico ’ (comunicazione di tipo 8), di tutti i rapporti riferiti al soggetto incorporato (nel nostro caso Alfa) nell’Archivio dei Rapporti Finanziari.

Si raccomanda agli operatori finanziari interessati da operazioni straordinarie che prevedano operazioni societarie regolate dal punto 3 del Provvedimento del 10 febbraio 2015, di effettuare una attenta verifica che tutti gli adempimenti finalizzati all’acquisizione di una corretta posizione in Archivio delle entità da incorporare siano realizzati prima dell’operazione.

Per dubbi puoi contattarci direttamente