SCISSIONE ASIMMETRICA

VOGLIO SEPARARMI DAL MIO SOCIO: QUALI VIE HO A DISPOSIZIONE?

Spesso nelle compagini societarie ci si imbatte in situazioni di stallo in quanto, ad esempio, per difformità di vedute o dissidi tra i soci, non si riesce a trovare “la quadra” per prendere le decisioni necessarie.

A volte viene proposto l’utilizzo della holding per “spostare” di un livello superiore le discussioni tra i vari soci. In molti casi si può seguire la via dell’operazione di scissione asimmetrica, ossia quell’operazione straordinaria che consente di separare singoli o gruppi di soci.

Si pensi al caso classico di una società Alfa, con due soci Tizio e Caio al 50%.

La scissione asimmetrica, non totale, comporterà la nascita di una nuova società dove vi sarà solo Caio come socio unico, mentre Tizio rimarrà socio totalitario di Alfa.

Una simile operazione permette di separare i destini dei due soci.

Oppure si pensi al caso di una società Beta con tre soci al 33%. E’ possibile che due di essi rimangano soci della società Alfa al 50% e che il terzo diventi unico socio della società beneficiaria newCo.

La prima preoccupazione che gli operatori si pongono, in questo caso, attiene ai possibili profili di abuso, soprattutto se i beni sociali oggetto di suddivisione non sono aziende ma immobili.

La natura non abusiva dell’operazione è stata sdoganata da anni da parte dell’Agenzia. Si citano, al riguardo, ex pluribus, le risposte ad interpello n. 36/2018, n. 40/2018, n. 68/2018, n. 91/2018, n. 101/2018, n. 89/2019, n. 106/2019, n. 343/2019, n. 537/2019, n. 72/2020, n. 98/2020, n. 155/2020, n. 421/2020 e n. 435/2021. Secondo l’Ufficio, in particolare, l’operazione appare fisiologica a separare il patrimonio tra soci che non vanno d’accordo.

Vi sono, tuttavia, delle cautele da osservare:

1) Innanzi tutto, le società non devono contenere beni che vengono utilizzati dai soci. In sostanza, la scissione non deve avere uno scopo assegnatario.

2) In secondo luogo, l’operazione non deve far emergere donazioni indirette che verrebbero accertate dagli Uffici.

Tornando ai nostri esempi, nel caso della scissione della società posseduta Alfa al 50% da Tizio e da Caio, le due società post scissione dovranno contenere un patrimonio uguale in termini di valore economico effettivo.

Passando al secondo esempio proposto, ossia quello dei tre soci di Beta con un terzo ciascuno, la beneficiaria posseduta al 100% da uno dei tre deve avere un terzo del patrimonio complessivo, mentre la scissa, che rimane agli altri due soci, dovrà avere i due terzi di detto patrimonio effettivo.

Un ulteriore aspetto da valutare in questo tipo di operazioni attiene la relazione di stima.

L’art. 2506 ter c.c. co. 3 prevede che la perizia non è richiesta qualora si tratti di una scissione proporzionale, ossia di una scissione dove i soci conservano le medesime quote sia nella società scissa che nelle società beneficiarie.

La scissione asimmetrica, per sua natura, non può certamente essere annoverata nelle scissioni proporzionali.

Il medesimo articolo al successivo c. 4 prevede che “con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l’organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi.”

In questo modo, se si soci sono tutti d’accordo, è possibile evitare la relazione di stima che viene prevista normativamente solo nell’interesse dei soci e non anche nell’interesse dei terzi.

L’art. 2506 al co. 2 peraltro, ammette espressamente la scissione asimmetrica: “È consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa.”

Se stai valutando un’operazione di scissione, chiedi aiuto ai nostri esperti!