PROROGA TREGUA FISCALE

29 Marzo 2023

PROROGA TREGUA FISCALE

La bozza del “DL bollette”, approvato ieri 28 Marzo 2023 dal Consiglio dei Ministri contiene diverse novità in tema di definizioni delle pendenze fiscali introdotte dalla L. 197/2022.

L’ufficialità arriverà con la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, ma il Governo con un comunicato stampa di presentazione del nuovo provvedimento, ha anticipato le novità.

Per quanto riguarda la definizione delle Violazioni Formali, di cui abbiamo già parlato nel nostro blog con due articoli (TREGUA FISCALE 2023 e TREGUA FISCALE ANAGRAFE RAPPORTI: UN CASO PRATICO) viene modificato il comma 167:

La sanzione di 200 euro per poter sanare le violazioni potrà essere pagata:

– in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (e non più entro il 31 marzo)

– o in due rate entro il 31 ottobre 2023 ed il 31 marzo 2024.


Il termine per rimuovere la violazione, se necessario, rimane fissato al 31 marzo 2024.

MANCATA COMUNICAZIONE SALDI ANNUALI

24 Marzo 2023

MANCATA COMUNICAZIONE SALDI ANNUALI

In questi giorni, diversi nostri clienti, stanno ricevendo dall’Agenzia delle Entrate il file ATPEC04.

Si tratta di una comunicazione che arriva spontaneamente dall’Agenzia se questa rileva la mancata comunicazione dei saldi annuali per rapporti che li prevedono (errore 409).

Bisogna verificare quindi che per i rapporti indicati dall’Agenzia in questa segnalazione sia stata fatta la comunicazione annuale dei saldi per il 2023.

Avete tempo fino al 30 Aprile 2024 per sistemare l’errore.

Gli scenari possibili sono 5:

1. Non avete comunicato i saldi, va fatto entro il 30 Aprile 2024 dalla scheda saldi annuali;

2. Il codice univoco del rapporto per cui mancano i saldi, differisce da quello presente in CORA. In questa ipotesi bisogna aggiornare il codice univoco in CORA (scrivetecelo: vi aiutiamo noi) e poi vanno comunicati i saldi entro il 30 Aprile dalla scheda saldi annuali (come sopra).

3. Il rapporto risulta chiuso in CORA (ma non in Agenzia). Va effettuata la comunicazione di chiusura rapporto TIPO COMUNICAZIONE 2 Aggiornamento.

4. Il rapporto è stato comunicato per sbaglio, va cancellato. Va effettuata la comunicazione di cancellazione rapporto TIPO COMUNICAZIONE 4 Cancellazione.

5. Il rapporto NON risulta in CORA: va cercato il codice univoco nelle comunicazioni storiche, meglio ancora nella fotografia di consistenza, e caricato per poter fare la comunicazione saldi annuali (compilando gli importi previsti) entro il 30 aprile 2024.

TREGUA FISCALE ANAGRAFE RAPPORTI: UN CASO PRATICO

20 Marzo 2023

TREGUA FISCALE ANAGRAFE RAPPORTI: UN CASO PRATICO

Abbiamo già affrontato sul nostro blog, in questo articolo,  l’argomento Tregua Fiscale e la sua applicazione alle violazioni commesse in tema di Anagrafe Rapporti.

In questo articolo vediamo assieme un caso pratico:

Alfa S.r.l. è una società che rispetta i requisiti ex. art. 162 bis Tuir già con il bilancio approvato in aprile 2021 relativo al 31.12.2020.

Alfa S.r.l.:

1) Detiene una partecipazione tra le immobilizzazioni immateriali in Beta S.r.l. dal 5/11/2020;

2) Non ha effettuato alcuna comunicazione all’Anagrafe Tributaria entro il mese di maggio 2021 (primo mese successivo all’approvazione del bilancio);

3) Nel mese di ottobre 2021 ha erogato un finanziamento alla partecipata Beta S.r.l. Anche questa comunicazione non è stata trasmessa all’anagrafe.

Entro il prossimo 31.10.2023, Alfa S.r.l. deve pagare con mod. F24 € 200 per sanare entrambe le due comunicazioni non effettuate nel 2021.

In base alle informazioni in nostro possesso, la sanzione sana gli errori formali riferibili alla medesima irregolarità, per l’intero anno. Questo è quanto risulta interpretando la normativa, in ogni caso vi raccomandiamo sempre di affidarvi ai vostri consulenti o di scriverei ai seguenti indirizzi istituzionali: AnagRapporti@sogei.it dc.ti.datientiesterni@agenziaentrate.it .

Di seguito la compilazione del mod. F24:

Alfa S.r.l. deve anche rimuovere l’irregolarità commessa, quindi trasmettere le comunicazioni all’anagrafe con tipo invio n. 2) straordinario per segnalare i due rapporti come di seguito:

Comunicazione della partecipazione in Beta S.r.l.

Come emerge dal successivo ritaglio si deve indicare la data originaria di apertura del rapporto.

Comunicazione del finanziamento a Beta S.r.l.

In considerazione del fatto che Alfa S.r.l già nel 2021 si qualificava come “holding 162-bis”, i nuovi rapporti nati durante il 2021 dovevano essere comunicati entro il mese successivo.

Con la sanatoria, pertanto, deve essere trasmesso anche il rapporto di finanziamento erogato ad Ottobre 2021 a favore di Beta S.r.l. che non è stato comunicato entro la scadenza originaria di novembre 2021:

Per ulteriori approfondimenti o casi particolari rivolgetevi alla nostra Consulenza personalizzata!

COME LEGGERE I FILE ATPEC RICEVUTI DALL’AGENZIA

15 Marzo 2023

ANAGRAFE RAPPORTI: COME LEGGERE I FILE RICEVUTI DALL’AGENZIA

Tutti i file spediti dall’Agenzia delle Entrate (Sogei) hanno un nome strutturato in questo modo:

AT PEC XX

Dove :

AT = Anagrafe Tributaria verso

PEC = Soggetto che comunica con la PEC

XX = Tipo comunicazione.

Il nome del file ricevuto cambia in funzione del contenuto ( tipo comunicazione):

1) ATPECZC = Ricevuta di trasmissione. È il corrispondente della “ricevuta di ritorno” cartacea: testimonia la ricezione da parte dell’Agenzia della comunicazione.

2) ATPEC03 = Esito di trasmissione. È il risultato dell’elaborazione della ricevuta di trasmissione. Riporta gli esiti / errori di contesto in comunicazioni precedenti.

3) ATPEC04 = Saldi annuali mancanti. Questo file arriva spontaneamente dall’Agenzia se viene rilevata la mancata comunicazione dei saldi annuali per rapporti che li prevedono (errore 409). A questa comunicazione va data risposta entro 30 giorni.

4) ATPEC05 = Fotografia di consistenza. A fine ottobre/inizio novembre l’Agenzia spedisce spontaneamente questo file con la situazione dei rapporti presenti in anagrafe per il soggetto. La Fotografia va elaborata (messa in chiaro) con SID e il contenuto confrontato con il database in uso (il nostro CORA) per verificare il perfetto allineamento dei due archivi: eventuali discordanze vengono evidenziate dalla nostra procedura automaticamente.

Per leggere il contenuto dei file ATPEC con CORA è necessario elaborarli con il bottone ELABORA FILE RICEVUTI .

In questo modo viene messo in chiaro il file ricevuto.

STORICO DELLE COMUNICAZIONI

Il nostro programma CORA Web associa automaticamente la ricevuta ATPECXX alle comunicazioni nello storico.

Se trovata una corrispondenza blocca la riga dello storico e aggiunge un’ icona nera: questo vuol dire che la comunicazione è spedita ed elaborata definitivamente. Di conseguenza la riga dello storico corrispondente non sarà più cancellabile.

La corrispondenza viene controllata attraverso i numeri che compongono il nome della ricevuta: sono identici ai file pecat creati e inviati.

Guarda anche il video tutorial sulle ricevute

Abuso del diritto per le holding.

14 Marzo 2023

È abuso del diritto rivalutare le partecipazioni e creare la holding?

Un’operazione che ancora oggi viene proposta nella pratica professionale è la cessione di partecipazioni previamente rivalutate a società partecipate dal cedente. Si tratta della operazione c.d. “cash buy out”.

Il caso è il seguente.

Tizio ha il 100% di una società Alfa che è ricca di riserve e di liquidità.

Se Tizio volesse far fuoriuscire tale liquidità dovrebbe deliberare dividendi scontando il 26% di imposta sostitutiva.

Cosa può fare Tizio per rendere meno costosa l’operazione?

Può rivalutare il valore fiscale della partecipazione nella sua società Alfa, con le periodiche leggi di rivalutazione (da ultima Legge di bilancio 2023), pagando l’imposta sostitutiva del 16% e vendere tale quota ad una holding di sua proprietà.

Tale holding, appena costituita, con giusto un capitale sociale di 10mila euro, non ha le finanze per pagare la cessione di quote, pertanto Tizio acconsentirebbe ad un pagamento dilazionato, finanziando così la sua società. La holding pagherà il corrispettivo negli anni grazie ai dividendi che la società Alfa delibererà.

Su questi ultimi la holding sconterà solo l’1,2% (Ires del 24% sul 5%).

In sostanza Tizio sta beneficiando dei “dividendi”: a fronte del 26%, pagherà solo un 16% di imposta sostitutiva da rivalutazione e un 1.2% in capo alla holding.

Il risparmio fiscale è evidente.

La nuova holding quindi acquisisce le quote, indebitandosi presso i soci della vecchia società.

Il debito verrà rimborsato con la liquidità generata dai dividendi della società partecipata, ossia quella ricca di utili, che se distribuiti ai soci avrebbero scontato un regime impositivo particolarmente oneroso. Diversamente, come noto, la tassazione in capo alla holding è modesta.

Smorziamo fin da subito gli animi perché l’Ufficio ritiene questa operazione assolutamente elusiva!

L’Agenzia contesta che l’operazione di creazione di una holding, pur risultando legittima, dovrebbe naturalmente avvenire mediante conferimento e non mediante cessione di quote societarie.

L’abuso, peraltro, emergerebbe in tutta evidenza nei casi in cui il contribuente proceda a fondere le due società. Ma come? Hai fatto di tutto per creare la holding e già te ne disfi?

L’elusione potrebbe presentarsi in modo più subdolo nei casi in cui la holding rimane in vita ma il contribuente ha scelto di cedere le quote in luogo di procedere al conferimento delle stesse.

Tra gli indici che vengono spesso valutati per ritenere il comportamento sospetto si segnala:

  1. il fatto che il prezzo per l’acquisto delle quote non venga corrisposto. Infatti, la società acquirente dovrà attendere la distribuzione dei dividendi per poter acquisire la liquidità necessaria;
  2. il cedente ed il cessionario coincidono nella sostanza. Il cedente è costituito dai soci mentre il cessionario è una società di capitali che presenta la medesima compagine societaria;
  3. il corrispettivo non è legato all’effettivo valore delle quote acquistate;
  4. il contratto di compravendita che viene stipulato prevede le clausole tipiche ma ad esse non viene generalmente dato seguito. Ad esempio, in caso di inadempimento derivante dal ritardo nei pagamenti il cedente non attiva alcuna procedura legale per favorire l’incasso.

L’Agenzia è tornata sul tema, uno fra tutti il Principio diritto 20/2019 ove si legge che “Il vantaggio fiscale conseguito è da considerarsi indebito e le operazioni poste in essere prive di sostanza economica ed essenzialmente finalizzate al conseguimento del vantaggio fiscale limitatamente a uno dei genitori cedenti che conserva particolari poteri nella società target: partecipazione nella conduzione della società target, potere di veto in caso di disaccordo tra i figli, possibilità di riacquisire il controllo della società target in presenza di inefficienze tali che, a giudizio del collegio sindacale, possano mettere in pericolo la governance e/o la solidità patrimoniale e/o la solidità finanziaria e/o economica della società target”.

Anche con la risposta all’interpello n. 341 del 23 agosto 2019, l’Agenzia ha ritenuto abusiva una riorganizzazione attuata con lo schema di merger leveraged cash out, nella quale i soci interessati a fuoriuscire definitivamente dalla compagine sociale cedevano le partecipazioni, previa loro rivalutazione, ad una Newco partecipata dagli altri soci, Newco poi incorporata, con fusione inversa, nella società target.

Si tratta, pertanto, di operazioni da sconsigliare vivamente.

Nuova gestione degli errori in CORA

8 Marzo 2023

Come leggere gli errori segnalati da CORA?

Ecco la nuova gestione degli errori

Abbiamo migliorato la gestione degli errori in CORA per renderne più intuitiva la lettura.

Il modo migliore per spiegarvelo e mostrarvi come funziona.

La Holding STAR SOLUZIONI SPA deve comunicare due nuovi rapporti, con periodi differenti:

A) Una partecipazione nella Società Alfa (tipo rapporto 22)

B) Un finanziamento ricevuto dal socio (tipo rapporto 18)

Una volta create le due comunicazioni, CORA segnala la presenza di errori.

Per leggere gli errori potete:

  1. Cliccare sul pulsante giallo “SCARICA errori”. In questo modo scaricherete uno zip che contiene entrambi i file txt con il report degli errori
  2. Cliccare sul punto esclamativo giallo, per ogni comunicazione. Scaricherete il file txt di quella specifica comunicazione.

Lettura del diagnostico

A) Nel caso della partecipazione nella Società Alfa il diagnostico segnala due errori:

-Il codice fiscale errato del rapporto

-Il codice fiscale errato nell’anagrafica collegata al rapporto.

In entrambi i casi è individuato qual è il Valore da correggere

B) Nel caso del finanziamento ricevuto dal socio il diagnostico segna un errore:

-Il codice fiscale errato del rapporto.

Viene individuato quel è il Valore da correggere

Se si ritorna nell’elenco dei rapporti della Holding, i rapporti errati vengono evidenziati in giallo e una breve descrizione dell’errore è visibile nell’ultima colonna a destra

Inoltre cliccando sul rapporto, in rosso viene evidenziato l’errore da correggere.

Basterà correggere l’errore e premere su conferma per far ritornare la riga rosa e rendere il rapporto pronto per la prossima comunicazione.

LA CREAZIONE DI UNA HOLDING

6 Marzo 2023

La creazione della holding con l’operazione di conferimento

Cosa sono le Holding?

Sempre più spesso si sente parlare di HOLDING, ovvero, in senso a-tecnico, di società la cui attività principale è quella di detenere partecipazioni in altre società.

Spesso si tratta di società che nascono a fronte di un’esigenza di riorganizzazione anche in un’ottica di passaggio generazionale.

Si pensi al caso in cui, ad esempio, Tizio è socio di diverse società come sotto rappresentato:

Potrebbe essere nelle intenzioni di Tizio porre sotto un unico “cappello” comune le tre società Alfa/Beta e Gamma per crearsi la c.d. holding, rappresentata meglio nella successiva figura.

Quali vantaggi si ottengono attraverso la creazione di una Holding?

I vantaggi possono essere diversi, uno dei quali è di natura fiscale: la possibilità di far fluire la liquidità tra le varie società del gruppo sostanzialmente a “costo zero”.

 I dividendi tra società di capitali, infatti, scontano l’IRES del 24% solo sul 5%.

Quindi se nel nostro esempio Alfa è piena di liquidità, questa può fluire in capo alla holding con una tassazione dell’1.2% per poi essere utilizzata dalla holding stessa magari, per finanziare Gamma con “finanziamento socio”.

Come arriva Tizio alla figura nr. 2? Quali sono le operazioni da attuare per costituirsi una holding?

1.Una prima via è quella della creazione della holding presso un Notaio, con mero versamento di capitale sociale e successiva cessione delle quote da Tizio alla sua stessa società, magari con cessioni al valore nominale. Tuttavia si tratta di operazioni da sconsigliare perché non condivise dall’Agenzia Entrate. L’Ufficio infatti, nella risposta 101/2018 ha avuto modo di prendere le distanze da cessioni di quote al valore nominale.

2. La via più naturale per raggiungere la figura nr. 2) è l’operazione di conferimento di partecipazioni. Si tratta di un’operazione tale per cui Tizio conferisce le quote di una società in un’altra società e riceve in cambio quote di quest’ultima società (conferitaria).

Quale regime fiscale applicare?

Vi sono diversi regimi fiscali che possono essere applicati all’operazione di conferimento.

1. Il primo è il regime di cui all’art. 9 del Tuir. Viene equiparato il conferimento ad una vera e propria cessione, senza il flusso di liquidità. Tizio sarà quindi tassato sulla differenza tra il valore effettivo della partecipazione conferita meno il costo fiscale della stessa. Se, ad esempio, viene conferito il 100% di Alfa, ed il valore di mercato di Alfa è 100mila euro, Tizio   sarà tassato con aliquota del 26% sulla differenza tra 100mila euro ed il costo fiscale in capo a Tizio della partecipata Alfa. Il costo fiscale in capo al socio conferente altro non è che “i soldi che Tizio ha disposto in società per la sua creazione”. A volte, ma non sempre, se il socio conferente è anche fondatore, il suo costo fiscale coincide con il capitale sociale. 

2. Un altro regime, più interessante rispetto all’articolo 9, è quello previsto dall’articolo 177 co. 2 e 2bis.Attraverso l’operazione di conferimento ex. Art 177 il socio conferente potrà legittimamente pilotare   la plusvalenza “decidendo” quante imposte pagare. Nel rispetto di taluni requisiti, infatti, che approfondiremo in prossimi contributi, il conferente sarà tassato sulla differenza tra l’incremento patrimoniale effettuato nella holding a fronte del conferimento ed il costo fiscale riconosciuto della sua partecipazione!

Si veda la seguente tabella dove confrontiamo i vari risultati circa l’operazione di conferimento.

Con il conferimento ex. Art. 177 non è necessario aumentare il capitale sociale/patrimonio netto della conferitaria holding pari al valore di mercato della partecipazione conferita, ben potendo stare al di sotto di tale importo. In tal caso la plusvalenza sarà così “pilotata” e sarà possibile scontare meno imposte (pur sempre nel rispetto della normativa!).

Per ulteriori approfondimenti potete chiedere una Consulenza personalizzata ai nostri esperti!