TITOLARE EFFETTIVO E ANAGRAFE RAPPORTI

27 Aprile 2023

TITOLARE EFFETTIVO E ANAGRAFE RAPPORTI

Per i rapporti accesi a partire dal 1° gennaio 2016 è necessario comunicare i dati del titolare effettivo (codice ruolo 7). L’obbligo sussiste quando il titolare del rapporto è una persona giuridica.

Come chiarito anche dalle FAQ sulla normativa anagrafe rapporti, in riferimento alla comunicazione del titolare effettivo del rapporto finanziario, tale dato deve essere rilevato secondo i criteri applicabili ai fini della normativa antiriciclaggio, come indicato nell’Allegato 1 al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 gennaio 2016.

Chi è il titolare effettivo?

Per la normativa antiriciclaggio 2019 (D.Lgs. n.125 del 2019), il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione e nel caso di entità giuridica, le persone fisiche che possiedono o controllano tale entità che ne risultano beneficiari.

Nel caso di un’entità giuridica, si tratta di quella persona fisica (o le persone) che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria.

La mancata individuazione di queste persone può essere un indicatore di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio.

Per tutte le suddette entità giuridiche il titolare effettivo dovrebbe poter essere sempre individuato.

Come individuare il titolare effettivo?

Sappiamo che ci sono tre i criteri per individuare il titolare effettivo (assetto proprietario, controllo e poteri di amministrazione della società). Questi 3 criteri si applicano a cascata: se il primo criterio non dà risultati si passa al secondo e poi al terzo.

Tuttavia in questa sede non vogliamo limitarci a elencare i criteri (criteri che tra l’altro trovate scritti ovunque) ma a farvi riflettere su un aspetto che spesso viene sottovalutato da chi si trova ad affrontare la questione: non siete voi a dover indagare su chi sia il titolare effettivo, ma sarà la controparte a dichiarare chi sia il titolare effettivo.

Facciamo un esempio

Se il soggetto obbligato all’anagrafe rapporti Alfa Srl, acquisisce una partecipazione in Beta Srl, Alfa Srl dovrà comunicare il nuovo rapporto all’Anagrafe Tributaria e dovrà anche indicare il titolare effettivo di Beta Srl.

Alfa Srl non è tenuta a sapere chi sia il titolare effettivo del rapporto: dovrà chiedere a Beta Srl, che dovrà indicarlo e non può non saperlo!

Come comunicare il titolare effettivo di un rapporto con CORA

Se leggendo questo articolo vi siete accorti che vi è sfuggito di comunicare il titolare effettivo per alcuni rapporti, potete rimediare con una comunicazione di TIPO 2 Aggiornamento.

Per aggiornare i rapporti vanno caricate le anagrafiche nella sezione Titolari effettivi (bottone aggiungi, Ruolo 7=Titolare effettivo).

Dopo aver aggiornato i dati, impostare

– tipo comunicazione 2=Aggiornamento

– visto nel campo INCLUSO NELLA PROSSIMA COMUNICAZIONE

-Create la comunicazione come al solito.

GESTIONE AUTOMATICA PEC

14 Aprile 2023

COME CONFIGURARE LA GESTIONE AUTOMATICA DELLA PEC

Da inizio anno, sui nostri programmi CORA e CRS , è possibile configurare la GESTIONE AUTOMATICA DELLA PEC.

Questa funziona vi permetterà di risparmiare tempo prezioso!

Soprattutto se gestite gli adempimenti verso l’Anagrafe Tributaria per diversi soggetti, non potrete più farne a meno.

L’invio delle comunicazioni create con i nostri applicativi, potranno essere effettuati DIRETTAMENTE dal programma.

Sempre il programma in AUTOMATICO procederà all’elaborazione e alla lettura della ricevuta .

Vediamo come procedere con la configurazione.

Dall’Elenco Soggetti, cliccare sull’occhiolino verde per accedere al Dettaglio del soggetto.

Premere il pulsante Configura gestione automatica PEC

Selezionando un operatore verranno impostati automaticamente i dati tecnici.

Andranno compilate manualmente l’indirizzo Pec mittente e la password.

Vanno obbligatoriamente accettate le condizioni sul trattamento dei dati personali premendo il tasto Accetta.

Una volta inseriti tutti i dati premere il pulsante VERIFICA CONNESSIONE e poi CONFERMA.

La configurazione permetterà l’invio automatico dei due file PECAT all’indirizzo SID1@PCERT.AGENZIAENTRATE.IT.

Una copia della comunicazione verrà comunque inviata all’indirizzo di posta ordinario indicato nell’apposito riquadro.

Fleggando il campo Elabora automaticamente le ricevute il programma andrà a verificare ogni ora se è

disponibile la ricevuta, la elaborerà e metterà in chiaro.

Una mail all’indirizzo di posta ordinario per contatti, vi avviserà della disponibilità della ricevuta.

Non perdete altro tempo: Configurate la gestione automatica della pec!

Guarda anche il nostro video tutorial sulla configurazione pec automatica.

Perché creare una holding?

13 Aprile 2023

Perché creare una holding?

La creazione di una holding può rispondere a diverse esigenze dell’imprenditore.

Possono variare da caso a caso, ma partono spesso dall’ esigenza di gestire in modo razionale il patrimonio di famiglia creando un assetto ideale per il passaggio dello stesso.

Questo passaggio può avvenire nei confronti dei terzi in caso di realizzo del patrimonio, soprattutto di quello aziendale, oppure nei confronti dei propri discendenti qualora si decida di avviare il processo del ricambio generazionale.

Varie sono le strade che portano alla nascita di una holding.

L’operazione straordinaria più diffusa è sicuramente il conferimento di partecipazioni societarie (per maggiori approfondimenti si veda il nostro blog: La creazione della holding con l’operazione di conferimento).

Il caso classico è quello delle società detenute direttamente dalle persone fisiche che vengono conferite in una NewCo che assurge al ruolo di holding di famiglia.

Varie sono le norme del testo unico che possono fare al caso nostro.

Quella di portata più generale è sicuramente rappresentata dall’art. 9 del tuir che costituisce la norma applicabile a tutte le casistiche possibili ma che risulta fiscalmente onerosa.

Alcuni regimi fiscali previsti dal nostro testo unico presentano sicuramente dei profili di interesse ma possono essere perseguiti solo in ipotesi molto particolari.

Ad esempio il conferimento ex art. 175 richiede che sia soddisfatta la condizione, non molto frequente, che le partecipazioni siano detenute nella sfera di impresa commerciale. Potrebbe pertanto essere il caso di un conferimento effettuato da una holding che si crea la subholding o quello di un imprenditore che conferisce una partecipazione detenuta nella sfera di impresa commerciale.

Altrettanto raro è il caso dell’art. 177 co. 1 che permette la nascita della holding attraverso uno scambio di partecipazioni. L’onerosità dell’operazione non è tanto fiscale, quanto piuttosto legata al fatto che la società che assurge al ruolo di holding deve essere una società per azioni o una società in accomandita per azioni.

Particolare è sicuramente anche il conferimento ex art. 178 tuir che postula che la conferitaria sia una società collocata in un Paese comunitario diverso dall’Italia (c.d. conferimento intracomunitario).

La norma più frequentemente utilizzata è sicuramente l’art. 177 co. 2 e comma 2 bis del Tuir.

Il regime fiscale di questa norma non è propriamente di neutralità in quanto si tratta piuttosto di un realizzo controllato. In sostanza la plusvalenza in capo ai soci conferenti non viene calcolata come differenza tra il valore normale ed il costo storico delle partecipazioni, bensì come differenza tra l’incremento del patrimonio netto della conferitaria ad il costo storico delle partecipazioni.

La holding può, infine, nascere anche a seguito di un conferimento di azienda ex art. 176 del tuir.

Rispetto alle casistiche precedenti, tuttavia, l’operazione, pur essendo caratterizzata da una assoluta neutralità fiscale, risulta molto più impattante sul piano della gestione amministrativa in quanto l’azienda operativa passa alla società conferitaria.

La situazione è quella presentata nel seguente grafico:

In sostanza conferendo l’azienda in una NewCo si crea una società nuova che svolgerà l’attività operativa.

In questo modo Alfa srl rimane proprietaria solo della quota societaria nella NewCo, diventando così una nuova HOLDING.

Holding società semplice e anagrafe tributaria

4 Aprile 2023

Holding società semplice e obbligo comunicazioni all’anagrafe tributaria

Una domanda che attanaglia spesso gli operatori è la seguente:

“La holding società semplice, laddove possa essere considerata holding ai sensi dell’art. 162 bis del tuir, è tenuta ad effettuare le comunicazioni all’anagrafe dei rapporti tributaria?”

L’articolo 162 bis del tuir, introdotto ad opera dell’art. 12 del D. Lgs. 142/2018 ed entrato in vigore dal 12 gennaio 2019 definisce gli “Intermediari finanziari” e le “società di partecipazione” finanziaria e non.

L’art. 162 bis del tuir individua, infatti, tre grandi categorie di soggetti che potremmo inquadrare come capofila:

1) Gli intermediari finanziari veri e propri;

2) Le società di partecipazione finanziaria (holding che posseggono partecipazioni in intermediari finanziari di cui al punto 1 precedente);

3) Le holding non finanziarie e i soggetti assimilati.

È il punto 3) quello che potrebbe comprendere le società semplici.

Si tratta delle società “holding industriali e commerciali e di servizi” non di matrice bancaria, che soddisfano il principio di prevalenza richiesto dall’art. 162-bis.

La prevalenza interviene quando oltre il 50% dell’attivo dell’ultimo bilancio approvato è rappresentato da partecipazioni e da attivi collegati. Trattasi di partecipazioni iscritte nell’attivo immobilizzato e non, invece, nell’attivo circolante.

Tornando alla domanda iniziale: la società semplice può essere considerata holding non finanziaria?

La questione è stata oggetto di un paio di risposte ad interpello, mai pubblicate ufficialmente, fornite della DRE Piemonte.

Il primo documento è la risposta ad Interpello: 901 – 384/2019 presentato in data 4.7.2019 alla DRE Piemonte.

L’Agenzia, in quell’occasione, ha escluso l’obbligo circa le comunicazioni in capo alla società semplice.

L’adempimento discende dalla verifica della prevalenza finanziaria, che trova nell’art. 162-bis una nuova definizione. Come abbiamo avuto modo di illustrare, infatti, il nuovo requisito viene valutato in base all’attivo dello stato patrimoniale. Tale circostanza, secondo l’Agenzia, non comporta di per sé una causa ostativa all’applicazione della norma alle società semplici, in quanto il requisito patrimoniale è comunque rilevabile in base ai dati del rendiconto relativo all’ultimo esercizio chiuso. Infatti, l’esonero dalla tenuta delle scritture contabili e dall’obbligo di redazione del bilancio civilistico non può comportare di per sé motivo, per la società semplice, per non poter rilevare le consistenze dei beni che ne costituiscono il patrimonio.

L’esclusione dal novero dei soggetti ex. art. 162-bis discende da altre argomentazioni. Secondo l’Ufficio, infatti, l’art. 1 della direttiva, nel definirne l’ambito di applicazione, stabilisce che essa si applica a tutti i contribuenti che sono soggetti all’imposta sulle società in uno o più Stati membri, comprese le stabili organizzazioni situate in uno o più Stati membri di entità residenti a fini fiscali in un paese terzo.

L’Agenzia conclude che dalla lettura combinata della direttiva e dalla relazione illustrativa al decreto legislativo del 29 novembre 2018, n. 142, le società semplici, che per definizione non possono svolgere attività commerciale, non sono soggette alla comunicazione ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 605/1973, ovvero alla Comunicazione all’anagrafe tributaria.

Tuttavia, la successiva DRE Piemonte torna sui propri passi e include anche le società semplici tra i soggetti “comunicanti”.

Si tratta della DRE Piemonte, risposta n. 956-22/2020 – Istanza presentata il 13/01/2020, in cui si legge come “la circostanza che la Direttiva ATAD abbia come specifico riferimento i contribuenti soggetti “alle imposte sulla società” non costituisce argomentazione sufficiente ad escludere la possibilità per il legislatore nazionale di prevedere l’applicazione delle norme recepite ad una più ampia platea di destinatari.»

L’intento del legislatore è quello di mantenere inalterata la platea dei soggetti destinatari degli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria previsti per legge.

Per le ragioni indicate, si è dell’avviso che le holding di partecipazioni costituite in forma di società semplice siano tenute ad adempiere, senza soluzione di continuità, gli obblighi comunicativi, di cui all’articolo 7 del DPR n. 605 del 1973”.