QUALE CODICE PER LE HOLDING PER ISCRIVERSI AL REI?

12 Gennaio 2024

QUALE CODICE DEVONO UTILIZZARE LE HOLDING PER ISCRIVERSI AL REI- SEZIONE FACTA/CRS?

Una domane che spesso si pongono le Holding che devono registrarsi al REI (Registro Elettronico degli indirizzi), nella sezione FACTA/CRS, è quale sia il codice operatore corretto da indicare in fase di iscrizione.

L’interrogativo nasce dal fatto che nella tabella prevista dalla normativa, sono disponibili due codici differenti per le holding : 05 e 29.

Utilizzando il nostro programma COMUREI, la scelta deve essere fatta al momento dell’inserimento del Tipo soggetto, selezionandola tra le opzioni mostrate nel menù a tendina

La soluzione è rinvenibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, tra le risposte alle domande più frequenti in tema REI, che vi mostriamo in questa immagine.

Quindi, volendo chiarire ulteriormente quanto scritto dall’Agenzia delle Entrate, le holding obbligate all’Anagrafe Rapporti, se sono tenute anche all’adempimento FACTA/CRS, dovranno comunicare l’indirizzo PEC, indicando il codice operatore 05.

Tutte le altre holding che non rispettano il requisito di prevalenza previsto dalla normativa ATAD e che quindi non sono soggetti obbligati all’Anagrafe Rapporti, dovranno iscriversi al REI sezione FACTA/CRS, con codice operatore 29.

Consulta anche il mini tutorial che trovi di seguito.

TEST-Marco-5

23 Novembre 2022

ARGOMENTO:

La circolare 34/E dello scorso 20 ottobre ha affrontato diverse questioni sulla fiscalità del trust. Il breve incontro, dopo il webinar dello scorso 23.9.2021 in cui abbiamo commentato la bozza di Circolare sul Trust, ha lo scopo di approcciare le principali questioni.

Verrà dedicato uno spazio ai quesiti dei partecipanti.

La registrazione del corso sarà poi consegnata ai partecipanti.


QUANDO:

Venerdì 10 Novembre 2023 dalle 17:00 WEBINAR GRATUITO


CONTENUTI:

Questi gli argomenti che verranno trattati:

  • La fiscalità diretta del trust
  • La fiscalità indiretta del trust
  • Il monitoraggio fiscale


ISCRIZIONE AL WEBINAR:

Il webinar è gratuito. È sufficiente la prenotazione compilando il form qui sotto dove è anche possibile sottoporre anticipatamente eventuali domande specifiche che saranno trattate dai relatori nel corso del webinar.

A seguito dell’avvenuta iscrizione, vi verrà spedita una email con il link per il collegamento diretto all’evento.



RELATORI:

 

Lo Studio opera nei seguenti settori della consulenza professionale: Fiscalità internazionale, Riorganizzazioni societarie, Gestione e passaggio del patrimonio, Trust, Holding, Attività di formazione, Attività pubblicistica, Contenzioso tributario. Lo Studio si pone come uno strumento di ausilio esclusivamente su temi specialistici prevalentemente in affiancamento di altre figure professionali. La sede è a Castelfranco Veneto (TV)

Immagine che contiene persona, parete, interni, donna

Descrizione generata automaticamente

Dott.ssa Silvia Bettiol, commercialista dello Studio Vial, ha sviluppato particolare competenza sul tema degli adempimenti dovuti dalle holding, procuratrice di trust company professionale, è relatrice e autrice di pubblicazioni sui temi di sua competenza.


  • Gli strumenti per la pianificazione patrimoniale della famiglia

    Convegno gratuito QUANDO: Il convegno si terrà Venerdì 22 marzo 2024 – ore 15 – 18 DOVE: Presso l’Albergo Roma in centro a Castelfranco Veneto. https://www.albergoroma.com/it Via Fabio Filzi, 39 – 31033 – Castelfranco Veneto (TV)Tel. +39 0423721616 info@albergoroma.com La sede è comodamente raggiungibile in auto ed in treno. Locandina dell’evento in pdf: cliccare qui – … Continued

  • Webinar gratuito – Uso programma ARCO Web

    ARGOMENTO: il programma ARCO Web è l’evoluzione dei programmi ARI, ARCO e PROFILO versione desktop per la gestione completa della normativa Antiriciclaggio per Operatori Non Finanziari e Professionisti. Con ARCO Web la profilatura dei clienti e delle controparti, la creazione dei documenti di Adeguata Verifica e la consultazione automatica delle liste Antiterrorismo è resa semplice, … Continued

  • Webinar gratuito – Verifica validità Certificati

    ARGOMENTO: Avviso dell’Agenzia delle Entrate (link diretto) L’Agenzia delle entrate, ha reso più sicuri i certificati digitali per la firma e cifratura dei documenti informatici da scambiare mediante i canali telematici e l’infrastruttura SID. In particolare, i nuovi requisiti minimi di sicurezza da recepire entro il 30/04/2022 sono: ·      algoritmo di hash: SHA-256; ·         algoritmo … Continued

  • Webinar gratuito: novità per i TRUST

    La bozza di circolare sul trust per la pubblica discussione: primi aspetti critici ARGOMENTO: Lo scorso 11 agosto l’Agenzia Entrate ha diramato una bozza di circolare relativa alla fiscalità del TRUST, sottoponendola agli operatori per la pubblica consultazione. E’ possibile inviare delle osservazioni via email all’agenzia delle Entrate entro il 30 settembre. La bozza di … Continued

  • Webinar gratuito: uso programma CORA Web

    ARGOMENTO: il programma CORA Web sta riscuotendo un grande successo: abbiamo deciso di creare un appuntamento mensile che spieghi in modo semplice e chiaro quali sono le principali funzioni del programma. Il Webinar è gratuito ed è a disposizione dei nuovi clienti ma anche dei “vecchi”! Tutto potranno fare riferimento a questo appuntamento per essere … Continued

  • Webinar gratuito: obblighi di comunicazione CRS per holding e trust

    ARGOMENTO: La normativa italiana di recepimento dell’adempimento relativo allo scambio automatico di informazioni Common Reporting Standard CRS (L. 95/2015 e D.M. 28.12.2015) desta spesso tra gli operatori del settore alcune perplessità. Per certo l’adempimento è dovuto dagli istituti finanziari di ramo bancario. Quello che però, a volte, non è chiaro è se lo stesso adempimento … Continued

Brevi cenni operativi per la vendita di un immobile con un pignoramento trascritto

25 Maggio 2022

Nell’attuale scenario macroeconomico capita sempre più spesso all’agente immobiliare di trattare immobili che hanno dei cosiddetti “gravami” ossia trascrizioni/iscrizioni pregiudizievoli come ipoteche (volontarie o giudiziali), sequestri o anche pignoramenti. In generale potremmo dire dunque delle situazioni ove il diritto di credito di terzi è già stato accertato e il bene in oggetto è utilizzato come garanzia dell’adempimento.

Ora ci occuperemo del caso più grave ossia quello del pignoramento.

In termini molto generici potremmo dire che le ipoteche si risolvono cancellandole contestualmente al rogito ossia pagando il creditore con i soldi (tutti o una parte) che si ricava dalla vendita, con la notabile differenza che se si tratta di ipoteca volontaria sarà possibile una cancellazione telematica (a mezzo decreto Bersani), nel caso di una ipoteca giudiziale dovremo necessariamente procedere ad un atto notarile di assenso alla cancellazione ipotecaria (dunque con la presenza del creditore o di un suo legale rappresentante). In termini generici però il problema che si pone all’agente immobiliare è di fatto il medesimo: valutare se il bene sia capiente, ovvero se il valore di debiti sia “coperto” dal valore del prezzo di vendita per poi procedere.

Nel caso in cui invece sul bene vi sia un pignoramento il problema è ben maggiore; in questo caso infatti non esiste solo la garanzia ipotecaria, (alla luce, evidentemente, di un inadempimento del debitore che nel nostro caso è anche il proprietario/venditore) ma il creditore ha proceduto per l’escussione del suo credito con una procedura esecutiva.

Anzi dovremmo dire che è proprio il pignoramento l’atto che da il via al procedimento di espropriazione forzata, con lo scopo di vincolare determinati beni del debitore al soddisfacimento del credito. Si tratta quindi di una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa (e non il creditore) al debitore di astenersi da qualunque atto che possa sottrarre i beni oggetto del pignoramento alla garanzia del pagamenti di un debito. Dunque il bene non si può vendere. Ma nel caso l’agente immobiliare stesse trattando la vendita di un immobile che (ad esempio) durante le trattative viene pignorato, e magari dovesse ricevere una valida proposta cosa si può fare? Esiste una soluzione.

Ovviamente non si chiede all’agente di fare l’avvocato, ma di tenere in considerazione queste brevi indicazioni, per non perdere il lavoro fatto.

Il pignoramento infatti viene trascritto nella conservatoria competente, ma non può essere estinto semplicemente con un pagamento contestuale. Infatti per legge il pignoramento può essere cancellato solo dal giudice. Quindi come si procederà, facendo l’esempio di un immobile in compravendita a 400 mila euro con un pignoramento trascritto per 100 Mila? Semplicemente si andrà dal notaio e qui si consegnerà l’importo al creditore procedente, il quale lo darà al notaio (non lo incasserà) in deposito fiduciario. Contestualmente egli riceverà l’atto di rinuncia all’azione legale che dovrà essere depositato presso il tribunale competente. Generalmente il tutto sarà inserito in un atto di compravendita condizionato, ossia sotto la condizione sospensiva della cancellazione effettiva del pignoramento. 

Con la richiesta di rinuncia all’azione legale il giudice deve cancellare il pignoramento, non avendo senso che i beni rimangano assoggettati come garanzia di un credito estinto. Tuttavia dovranno attendersi almeno 20 giorni affinché la cancelleria emetta il provvedimento di estinzione della procedura apponendo il timbro di mancata opposizione (termine concesso perché altri creditori potrebbero opporsi all’estinzione del procedimento di escussione). Questo è il termine previsto dalla legge, ma ovviamente le cose possono andare per le lunghe in cancellerie più “occupate”. Finalmente con il decreto del giudice (con il citato timbro) si potrà tornare dal notaio e rogitare, essendosi verificata la condizione sospensiva. Se invece qualche altro creditore si opponesse, allora non si potrebbe procedere, e il promissario acquirente riavrebbe il suo assegno posto in deposito.

Una operazione strutturata che richiede delle competenze di base, ma che può permettere di chiudere trattative spesso considerate (erroneamente) impossibili. Ovviamente si chiede di procedere prima che vengano fissate le aste di vendita, e con acquirenti che abbiano la possibilità di pagare senza la richiesta di un mutuo che, stante la presenza di un pignoramento, non sarebbe concesso.

Dott. Simone Cerri.

Il certificato di agibilità e gli obblighi del mediatore immobiliare

9 Marzo 2022

Nelle compravendite immobiliari, spesso emerge il tema del certificato di abitabilità, termine che si sovrappone inevitabilmente con quello di agibilità; con questo breve approfondimento si cercherà di capire cosa sia esattamente e quando sia necessario.

Premesso che il certificato di agibilità ha sostituito quello di abitabilità (dunque bisogna oggi fare riferimento esclusivamente al primo) dal 2013, entrambi i documenti, cercando di fare chiarezza all’interno di molte norme urbanistiche che si sono sovrapposte, mirano a fornire una certificazione del fatto che l’immobile è in possesso degli elementi di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici.

Si ottiene con una richiesta presso l’ufficio tecnico del comune (oggi Sportello Unico Edilizia) entro 15 giorni dalla fine dei lavori, ma è necessario fare presente che con il termine “Lavori” non si indica solo la costruzione di un immobile, ma anche tutte le opere all’interno di una unità abitativa che possono avere alterato le condizioni preesistenti di sicurezza, igiene e salubrità (si pensi al caso in cui viene sopraelevato un immobile).

L’ufficio comunale competente ha poi 30 giorni per pronunciarsi, e vige (in materia) il c.d. silenzio assenso. Il termine è esteso a 60 giorni se il parere dell’ASL (che riguarda unicamente gli elementi di salubrità) è sostituito da un’autocertificazione.

Fatto importante: ovviamente il fatto che vi sia il silenzio-assenso non significa che l’ufficio tecnico non proceda con accertamenti nel merito e, nel caso, non neghi la certificazione dopo avere fatto le proprie verifiche (ad esempio collaudo) e verificata la rispondenza con le vigenti normative anche regionali.

Oltre che dal proprietario e dai suoi eredi il certificato può essere richiesto dal titolare del permesso di costruire.

Ciò che rileva per l’agente immobiliare, è che per gli immobili costruiti, oppure oggetto di importanti lavori dopo il 2013 sarà necessario richiedere alla parte venditrice questo documento. Si ricorda che il certificato di agibilità serve per le costruzioni edificate dopo il 30 giungo 2003, considerando poi che sino al 2013, lo stesso si chiamava abitabilità per gli immobili abitativi, agibilità per quelli commerciali; ovviamente per avere una idea della data di edificazione/fine lavori che abbiano alterato gli standard di cui sopra, si farà riferimento alla provenienza, ma anche una visura catastale storica potrà dirci se sono stati effettuati lavori (essendo l’aggiornamento catastale un documento che va allegato quando il tecnico fa l’istanza per detto documento). Se l’immobile è precedente come data di edificazione il documento sarà necessario, ovviamente, solo se sono stati fatti lavori che ne alterino lo stato come detto prima.

Altro elemento da tenere in considerazione per il mediatore immobiliare; e se manca questo documento? Prima di tutto, chiariamo che non è vero che non si può procedere alla vendita, ai sensi di legge la sua mancanza non causa la nullità della vendita. Tuttavia in base ai principi generali del codice civile in materia di contratto il bene verrebbe venduto senza una sua qualità essenziale, dunque la parte acquirente potrebbe domandare la risoluzione del contratto per inadempimento con tutti gli accessori relativi (si pensi alla caparra confirmatoria). Questo significa che la parte acquirente sarà libera, o meno, di accettare la vendita, ma deve essere resa edotta della mancanza di questo documento di rilevante importanza, e tale elemento deve essere presente nella contrattualizzazione che viene svolta presso il mediatore immobiliare. Ovviamente sarà cura del mediatore fare presente alla parte venditrice il ridotto mercato che tale immobile avrà, ma soprattutto il ridotto prezzo che lo stesso potrà ottenere sul mercato, quindi suggerire allo stesso di procedere facendosi assistere da un tecnico di fiducia.

———————

Avv. Simone Cerri

(vedi qui la mia video presentazione)

Per dubbi puoi contattarci direttamente