TIPO RAPPORTO 99 ALCUNE NOVITA’

21 Novembre 2024

Novità in CORA per i Tipo Rapporto 99=altro rapporto

Abbiamo di recente implementato alcune novità sul Tipo Rapporto 99: altro rapporto.

Ricordiamo che il codice rapporto 99 veniva usato nei primi anni di applicazione degli adempimenti Anagrafe Rapporti per comunicare i rapporti che non erano definiti dagli altri codici previsti dalla normativa.
Viene quindi considerato un codice “residuale”: non sapendo come definire il rapporto si usa il codice 99.
Proprio perché indefinito prevede l’obbligo della descrizione.

Da molti anni ormai non si dovrebbe più usare visto l’ampliamento della tabella dei codici.

Tuttavia diversi soggetti obbligati possono ancora oggi avere dei tipo rapporto 99 aperti, per questo motivo abbiamo implementato in CORA queste novità:

1) Nell’elenco rapporti ora è possibile visualizzare nella colonna Descrizione/ Note la descrizione del rapporto con codice 99.

2) Quando si elabora la fotografia di consistenza ora andiamo a controllare il campo descrizione per i rapporti ancora aperti.

Questo perché in fase di comunicazione della chiusura degli stessi il campo descrizione è obbligatorio.

Questo è un esempio di segnalazione di errore in fotografia:

Per questi quattro rapporti ancora aperti segnaliamo che in Agenzia delle Entrate risulta compilato il campo descrizione, mentre in CORA il campo è vuoto.

3) Per allineare i dati in CORA a quelli della fotografia può essere usata la funzione di import dati da fotografia.

Dalla scheda elenco rapporti premere il tasto Importa e quindi Allineamento rapporti all’ultima fotografia elaborata

Fleggare il campo “Aggiorna rapporti esistenti” e premere CONFERMA

Il campo descrizione dei quattro rapporti 99 verrà quindi aggiornato con i dati riportati in fotografia e se si elabora nuovamente la fotografia non verranno più segnalate discordanze.

NUOVE FUNZIONALITA’ CORA WEB

13 Settembre 2024

NOVITA’ CORA WEB

Dopo il rientro dalla ferie abbiamo una serie di novità che sono state implementate in CORA che vogliamo mostrarvi in questo articolo.

RAPPORTI IN LISTA

E’ ora possibile vedere il numero dei rapporti che un soggetto obbligato ha nell’elenco rapporti.

Nella pagina sono visualizzabili a video i primi 500 rapporti.

Nel caso in cui un soggetto abbia più di 500 rapporti in lista, quando si effettua una ricerca con un criterio di selezione a scelta tra quelli disponibili, se la selezione coinvolge più di 500 rapporti apparirà il seguente messaggio:

Se si ha la necessità di effettuare delle operazioni su tutti i rapporti selezionati ( ad esempio impostare massivamente la data di chiusura), allora andrà scelto di visualizzare tutti i rapporti.

CODICE UNIVOCO

Abbiamo modificato la posizione del codice univoco: adesso è visibile sotto la data inizio.

Cliccando sul lucchetto a desta è inoltre possibile abilitarne le modifiche.

Cliccando sul campo Note è possibile mostrare nella tabelle i codici univoci di tutti i rapporti: riteniamo questa funzione particolarmente utile, ricordiamo infatti che è il codice univoco ad identificare i rapporti ed è su di esso che vengono effettuati i controlli da parte dell’Agenzia delle entrate.

STORICO COMUNICAZIONI

E’ stata inserita la possibilità di effettuare una ricerca anche nello storico delle comunicazioni.

E’ possibile ricercare le comunicazioni tramite Codice Univoco, Denominazione del titolare del rapporto o nome della comunicazione. Vanno inseriti almeno 5 caratteri.

QUALE CODICE PER LE HOLDING PER ISCRIVERSI AL REI?

12 Gennaio 2024

QUALE CODICE DEVONO UTILIZZARE LE HOLDING PER ISCRIVERSI AL REI- SEZIONE FACTA/CRS?

Una domane che spesso si pongono le Holding che devono registrarsi al REI (Registro Elettronico degli indirizzi), nella sezione FACTA/CRS, è quale sia il codice operatore corretto da indicare in fase di iscrizione.

L’interrogativo nasce dal fatto che nella tabella prevista dalla normativa, sono disponibili due codici differenti per le holding : 05 e 29.

Utilizzando il nostro programma COMUREI, la scelta deve essere fatta al momento dell’inserimento del Tipo soggetto, selezionandola tra le opzioni mostrate nel menù a tendina

La soluzione è rinvenibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, tra le risposte alle domande più frequenti in tema REI, che vi mostriamo in questa immagine.

Quindi, volendo chiarire ulteriormente quanto scritto dall’Agenzia delle Entrate, le holding obbligate all’Anagrafe Rapporti, se sono tenute anche all’adempimento FACTA/CRS, dovranno comunicare l’indirizzo PEC, indicando il codice operatore 05.

Tutte le altre holding che non rispettano il requisito di prevalenza previsto dalla normativa ATAD e che quindi non sono soggetti obbligati all’Anagrafe Rapporti, dovranno iscriversi al REI sezione FACTA/CRS, con codice operatore 29.

Consulta anche il mini tutorial che trovi di seguito.

TEST-Marco-5

23 Novembre 2022

ARGOMENTO:

La circolare 34/E dello scorso 20 ottobre ha affrontato diverse questioni sulla fiscalità del trust. Il breve incontro, dopo il webinar dello scorso 23.9.2021 in cui abbiamo commentato la bozza di Circolare sul Trust, ha lo scopo di approcciare le principali questioni.

Verrà dedicato uno spazio ai quesiti dei partecipanti.

La registrazione del corso sarà poi consegnata ai partecipanti.


QUANDO:

Venerdì 10 Novembre 2023 dalle 17:00 WEBINAR GRATUITO


CONTENUTI:

Questi gli argomenti che verranno trattati:

  • La fiscalità diretta del trust
  • La fiscalità indiretta del trust
  • Il monitoraggio fiscale


ISCRIZIONE AL WEBINAR:

Il webinar è gratuito. È sufficiente la prenotazione compilando il form qui sotto dove è anche possibile sottoporre anticipatamente eventuali domande specifiche che saranno trattate dai relatori nel corso del webinar.

A seguito dell’avvenuta iscrizione, vi verrà spedita una email con il link per il collegamento diretto all’evento.



RELATORI:

 

Lo Studio opera nei seguenti settori della consulenza professionale: Fiscalità internazionale, Riorganizzazioni societarie, Gestione e passaggio del patrimonio, Trust, Holding, Attività di formazione, Attività pubblicistica, Contenzioso tributario. Lo Studio si pone come uno strumento di ausilio esclusivamente su temi specialistici prevalentemente in affiancamento di altre figure professionali. La sede è a Castelfranco Veneto (TV)

Immagine che contiene persona, parete, interni, donna

Descrizione generata automaticamente

Dott.ssa Silvia Bettiol, commercialista dello Studio Vial, ha sviluppato particolare competenza sul tema degli adempimenti dovuti dalle holding, procuratrice di trust company professionale, è relatrice e autrice di pubblicazioni sui temi di sua competenza.


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Brevi cenni operativi per la vendita di un immobile con un pignoramento trascritto

25 Maggio 2022

Nell’attuale scenario macroeconomico capita sempre più spesso all’agente immobiliare di trattare immobili che hanno dei cosiddetti “gravami” ossia trascrizioni/iscrizioni pregiudizievoli come ipoteche (volontarie o giudiziali), sequestri o anche pignoramenti. In generale potremmo dire dunque delle situazioni ove il diritto di credito di terzi è già stato accertato e il bene in oggetto è utilizzato come garanzia dell’adempimento.

Ora ci occuperemo del caso più grave ossia quello del pignoramento.

In termini molto generici potremmo dire che le ipoteche si risolvono cancellandole contestualmente al rogito ossia pagando il creditore con i soldi (tutti o una parte) che si ricava dalla vendita, con la notabile differenza che se si tratta di ipoteca volontaria sarà possibile una cancellazione telematica (a mezzo decreto Bersani), nel caso di una ipoteca giudiziale dovremo necessariamente procedere ad un atto notarile di assenso alla cancellazione ipotecaria (dunque con la presenza del creditore o di un suo legale rappresentante). In termini generici però il problema che si pone all’agente immobiliare è di fatto il medesimo: valutare se il bene sia capiente, ovvero se il valore di debiti sia “coperto” dal valore del prezzo di vendita per poi procedere.

Nel caso in cui invece sul bene vi sia un pignoramento il problema è ben maggiore; in questo caso infatti non esiste solo la garanzia ipotecaria, (alla luce, evidentemente, di un inadempimento del debitore che nel nostro caso è anche il proprietario/venditore) ma il creditore ha proceduto per l’escussione del suo credito con una procedura esecutiva.

Anzi dovremmo dire che è proprio il pignoramento l’atto che da il via al procedimento di espropriazione forzata, con lo scopo di vincolare determinati beni del debitore al soddisfacimento del credito. Si tratta quindi di una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa (e non il creditore) al debitore di astenersi da qualunque atto che possa sottrarre i beni oggetto del pignoramento alla garanzia del pagamenti di un debito. Dunque il bene non si può vendere. Ma nel caso l’agente immobiliare stesse trattando la vendita di un immobile che (ad esempio) durante le trattative viene pignorato, e magari dovesse ricevere una valida proposta cosa si può fare? Esiste una soluzione.

Ovviamente non si chiede all’agente di fare l’avvocato, ma di tenere in considerazione queste brevi indicazioni, per non perdere il lavoro fatto.

Il pignoramento infatti viene trascritto nella conservatoria competente, ma non può essere estinto semplicemente con un pagamento contestuale. Infatti per legge il pignoramento può essere cancellato solo dal giudice. Quindi come si procederà, facendo l’esempio di un immobile in compravendita a 400 mila euro con un pignoramento trascritto per 100 Mila? Semplicemente si andrà dal notaio e qui si consegnerà l’importo al creditore procedente, il quale lo darà al notaio (non lo incasserà) in deposito fiduciario. Contestualmente egli riceverà l’atto di rinuncia all’azione legale che dovrà essere depositato presso il tribunale competente. Generalmente il tutto sarà inserito in un atto di compravendita condizionato, ossia sotto la condizione sospensiva della cancellazione effettiva del pignoramento. 

Con la richiesta di rinuncia all’azione legale il giudice deve cancellare il pignoramento, non avendo senso che i beni rimangano assoggettati come garanzia di un credito estinto. Tuttavia dovranno attendersi almeno 20 giorni affinché la cancelleria emetta il provvedimento di estinzione della procedura apponendo il timbro di mancata opposizione (termine concesso perché altri creditori potrebbero opporsi all’estinzione del procedimento di escussione). Questo è il termine previsto dalla legge, ma ovviamente le cose possono andare per le lunghe in cancellerie più “occupate”. Finalmente con il decreto del giudice (con il citato timbro) si potrà tornare dal notaio e rogitare, essendosi verificata la condizione sospensiva. Se invece qualche altro creditore si opponesse, allora non si potrebbe procedere, e il promissario acquirente riavrebbe il suo assegno posto in deposito.

Una operazione strutturata che richiede delle competenze di base, ma che può permettere di chiudere trattative spesso considerate (erroneamente) impossibili. Ovviamente si chiede di procedere prima che vengano fissate le aste di vendita, e con acquirenti che abbiano la possibilità di pagare senza la richiesta di un mutuo che, stante la presenza di un pignoramento, non sarebbe concesso.

Dott. Simone Cerri.

Il certificato di agibilità e gli obblighi del mediatore immobiliare

9 Marzo 2022

Nelle compravendite immobiliari, spesso emerge il tema del certificato di abitabilità, termine che si sovrappone inevitabilmente con quello di agibilità; con questo breve approfondimento si cercherà di capire cosa sia esattamente e quando sia necessario.

Premesso che il certificato di agibilità ha sostituito quello di abitabilità (dunque bisogna oggi fare riferimento esclusivamente al primo) dal 2013, entrambi i documenti, cercando di fare chiarezza all’interno di molte norme urbanistiche che si sono sovrapposte, mirano a fornire una certificazione del fatto che l’immobile è in possesso degli elementi di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici.

Si ottiene con una richiesta presso l’ufficio tecnico del comune (oggi Sportello Unico Edilizia) entro 15 giorni dalla fine dei lavori, ma è necessario fare presente che con il termine “Lavori” non si indica solo la costruzione di un immobile, ma anche tutte le opere all’interno di una unità abitativa che possono avere alterato le condizioni preesistenti di sicurezza, igiene e salubrità (si pensi al caso in cui viene sopraelevato un immobile).

L’ufficio comunale competente ha poi 30 giorni per pronunciarsi, e vige (in materia) il c.d. silenzio assenso. Il termine è esteso a 60 giorni se il parere dell’ASL (che riguarda unicamente gli elementi di salubrità) è sostituito da un’autocertificazione.

Fatto importante: ovviamente il fatto che vi sia il silenzio-assenso non significa che l’ufficio tecnico non proceda con accertamenti nel merito e, nel caso, non neghi la certificazione dopo avere fatto le proprie verifiche (ad esempio collaudo) e verificata la rispondenza con le vigenti normative anche regionali.

Oltre che dal proprietario e dai suoi eredi il certificato può essere richiesto dal titolare del permesso di costruire.

Ciò che rileva per l’agente immobiliare, è che per gli immobili costruiti, oppure oggetto di importanti lavori dopo il 2013 sarà necessario richiedere alla parte venditrice questo documento. Si ricorda che il certificato di agibilità serve per le costruzioni edificate dopo il 30 giungo 2003, considerando poi che sino al 2013, lo stesso si chiamava abitabilità per gli immobili abitativi, agibilità per quelli commerciali; ovviamente per avere una idea della data di edificazione/fine lavori che abbiano alterato gli standard di cui sopra, si farà riferimento alla provenienza, ma anche una visura catastale storica potrà dirci se sono stati effettuati lavori (essendo l’aggiornamento catastale un documento che va allegato quando il tecnico fa l’istanza per detto documento). Se l’immobile è precedente come data di edificazione il documento sarà necessario, ovviamente, solo se sono stati fatti lavori che ne alterino lo stato come detto prima.

Altro elemento da tenere in considerazione per il mediatore immobiliare; e se manca questo documento? Prima di tutto, chiariamo che non è vero che non si può procedere alla vendita, ai sensi di legge la sua mancanza non causa la nullità della vendita. Tuttavia in base ai principi generali del codice civile in materia di contratto il bene verrebbe venduto senza una sua qualità essenziale, dunque la parte acquirente potrebbe domandare la risoluzione del contratto per inadempimento con tutti gli accessori relativi (si pensi alla caparra confirmatoria). Questo significa che la parte acquirente sarà libera, o meno, di accettare la vendita, ma deve essere resa edotta della mancanza di questo documento di rilevante importanza, e tale elemento deve essere presente nella contrattualizzazione che viene svolta presso il mediatore immobiliare. Ovviamente sarà cura del mediatore fare presente alla parte venditrice il ridotto mercato che tale immobile avrà, ma soprattutto il ridotto prezzo che lo stesso potrà ottenere sul mercato, quindi suggerire allo stesso di procedere facendosi assistere da un tecnico di fiducia.

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Avv. Simone Cerri

(vedi qui la mia video presentazione)

Per dubbi puoi contattarci direttamente