La “Struttura accentrata”.. cos’è ?

1 Ottobre 2021

Cosa è cambiato per la struttura accentrata il 15/09/21 ?

Le modifiche alle specifiche tecniche dal 15 settembre 2021 hanno interessato, oltre alla comunicazione di PEC al REI, le comunicazioni dovute dalla “struttura accentrata”.

Nello specifico si legge come “Se il soggetto che comunica i dati è una struttura accentrata, non può avvalersi di un intermediario telematico per la trasmissione della comunicazione.” 

Perciò, se la comunicazione della PEC al REI è l’unica comunicazione che si può fare tramite un intermediario abilitato, ad esempio un dottore commercialista, questa opportunità rimane preclusa per le strutture accentrate!

Ovviamente, con questa novità, viene previsto che nella ricevuta telematica sarà ora indicato:

“e) il soggetto obbligato tenuto alla comunicazione o la struttura accentrata”. 

Ma cosa è una STRUTTURA ACCENTRATA ? 

Per avere la definizione precisa di struttura accentrata dobbiamo tornare indietro nel 2006, dove con C.M. 32/E/2006 l’Agenzia Entrate ha precisato come “ vista l’evoluzione dell’organizzazione del sistema creditizio e finanziario e la nuova struttura che, attualmente, i grandi gruppi bancari e finanziari si sono dati – e si stanno ancora dando -, con riguardo ai destinatari delle richieste degli uffici occorre tener presente che: 

il processo di concentrazione bancaria ha creato numerosi Gruppi bancari, di diverse dimensioni, da cui sono scaturite grandi Banche spa che hanno inglobato numerosi Istituti di credito; 

– queste concentrazioni di banche sono avvenute sia tramite fusioni per incorporazione che per raggruppamenti a modello federativo; 

molte banche sono scomparse, altre, pur mantenendo la loro denominazione, sono diventate soggetti completamente diversi.

Pertanto, continuare a indirizzare le richieste a ogni singolo soggetto bancario o finanziario, come fatto sinora, si è rilevato poco aderente alla realtà attuale oltre che scarsamente produttivo.

Ulteriori destinatari della struttura accentrata

Preso atto del punto precedente, il legislatore ha inserito in entrambi i numeri 7), sia dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 che dell’art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, un’ulteriore categoria di destinatari delle richieste [trattasi delle richieste ai fini delle indagini finanziarie], individuandola nei responsabili della “struttura accentrata” degli intermediari.

Il nuovo concetto di Struttura Accentrata

In sostanza, è stato introdotto questo nuovo concetto di sede accentrata, cui indirizzare richieste e da cui ricevere relative risposte, suggerendo agli Uffici di privilegiare, quando possibile, l’inoltro diretto alle direzioni generali delle banche, anziché alle singole dipendenze.

Si tratta di una definizione che intende accorpare gruppi di intermediari finanziari che vengono identificati come “unica struttura – accentrata”. 

I soggetti interessati nella nuova definizione

Di fatto la definizione di “struttura accentrata” interessa i gruppi bancari che hanno costituito apposite strutture accentrate, alle quali, anche ai fini delle indagini bancarie, gli Uffici possono presentare eventuali richieste. 

Nella sezione “Domande & Risposte” nel sito dell’Agenzia viene precisato che la comunicazione di PEC al REI per “struttura accentrata” è prevista solo in caso di comunicazioni della PEC per le sezioni Rei Indagini e Rei Monitoraggio.

Le casistiche per la comunicazione della Struttura Accentrata

In particolare si potranno presentare i seguenti casi:

  1. Unica PEC e unico Responsabile per i due adempimenti: se si devono comunicare le iscrizioni o le variazioni per i REI Indagini finanziarie e Monitoraggio fiscale e si deve comunicare una sola pec per entrambi gli adempimenti e il responsabile è uno stesso soggetto per entrambi gli adempimenti
  2. PEC o Responsabili diversi per i due adempimenti: se si devono comunicare le iscrizioni o le variazioni per i REI Indagini finanziarie e per Monitoraggio fiscale e si vogliono comunicare 2 pec diverse, una per Indagini Finanziarie, l’altra per monitoraggio fiscale. 
  3. Cancellazione: se si vuole comunicare la cancellazione da più REI e si è comunicato lo stesso responsabile per tutti (indipendentemente dall’indirizzo PEC) si dovrà utilizzare la seguente struttura:
    • 1 record di testa, contenente il codice fiscale della struttura accentrata e i suoi dati
    • 1 record di tipo 1 in cui sarà indicato il responsabile, i due adempimenti per i quali si chiede la cancellazione
    • N. record di tipo 2, uno per ogni soggetto obbligato (operatore) per il quale si richiede la cancellazione, indicando i dati relativi alla cancellazione richiesti.

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15/09/21 comunicazione al REI, cosa cambia?

10 Settembre 2021

Cosa cambia con il nuovo tracciato per la comunicazione al REI dal 15 settembre 2021? 

Nel mese di agosto 2021 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nel proprio sito le nuove specifiche tecniche da utilizzare, dal 15 settembre 2021, per effettuare la comunicazione al REI (Registro Elettronico degli Indirizzi) dell’indirizzo PEC .

Cosa cambia per gli operatori? Sostanzialmente NULLA!  

L’applicativo COMUREI è al passo con gli aggiornamenti richiesti dall’Agenzia Entrate! 

Chi deve effettuare la comunicazione al REI ?

Ricordiamo rapidamente chi deve effettuare la comunicazione e cosa deve indicare, dando poi notizia delle principali novità in relazione al nuovo tracciato dal 15 settembre 2021! 

Come noto, il Provvedimento dell’Agenzia Entrate del 10 maggio 2017, in modifica ed integrazione alle disposizioni del precedente Provvedimento del 22 dicembre 2005, del 12 novembre 2007 e del 20 giugno 2012 ha definito i soggetti obbligati all’adempimento della comunicazione di PEC al REI, quali sono le ulteriori informazioni da comunicare al REI oltre all’indirizzo PEC, il termine per la comunicazione stessa e rinviava agli allegati n. 1 e n. 2 del Provvedimento stesso per le specifiche tecniche relative alla compilazione della comunicazione.  

Come si effettua la comunicazione al REI?

La comunicazione, in sé, si riduce nella trasmissione dei dati relativi al soggetto comunicante (Ragione sociale, indirizzo della sede e codice fiscale/partita iva), l’indirizzo PEC del soggetto stesso da cui poi saranno inviate le comunicazioni all’Anagrafe tributaria o ai fini CRS/FATCA, i dati dell’amministratore e i motivi per cui si richiede l’iscrizione della PEC alla sezione REI. 

Esempio di comunicazione al REI..

Ad esempio, le Holding ex. 162-bis che devono effettuare solo le comunicazioni all’anagrafe tributaria devono barrare la casella “Anagrafe Rapporti”.  Una volta elaborata la comunicazione la stessa va controllata con il modulo di controllo dell’Agenzia delle Entrate, il cui ultimo aggiornamento risale al 7.01.2021 (Nuova versione del modulo di controllo Comunicazioni al registro REI (PEC00)) e trasmessa con i canali FiscoOnLine/Entratel.  

Cosa cambia dal 15/09/21 ?

A partire dal 15 settembre 2021 entrano in vigore nuove specifiche tecniche. Nel sito dell’Agenzia Entrate , infatti, è già stato pubblicato un nuovo allegato n. 2) che sostituisce il precedente allegato relativo alle specifiche tecniche in coda al Provvedimento del 2017.  

Il nuovo tracciato contempla nuove informazioni e/o nuove variabili da poter indicare nella comunicazione al REI.

Tra le principali segnaliamo come nella sezione “tipo di comunicazione”, è ora previsto oltre all’ipotesi di “Cancellazione dal/dai Registri  e Prima iscrizione” anche la “Variazione di dati già comunicati” e la “Reiscrizione al/ai Registri per riacquisizione dei requisiti (utilizzabile esclusivamente da Holding che hanno già inviato la comunicazione di cancellazione al REI precedentemente)”.  

Comunicazione al REI, da due a quattro tipologie.

Fino a prima del 15 settembre 2021, infatti, erano previste due tipologie di comunicazione (Primo invio/successiva variazione oppure Cancellazione dal/dai Registri).

Ora invece, viene precisato che la comunicazione può essere di quattro tipologie: 

1- Cancellazione dal/dai Registri per comunicare la cancellazione dai registri del/dei soggetti per uno dei seguenti motivi: 

– Cessazione con confluenza dell’attività finanziaria in un solo operatore finanziario 
– Perdita dei requisiti soggettivi 
– Cessazione senza confluenza in altro soggetto
– Cessazione con confluenza in altro soggetto non operatore finanziario 
– Cessazione con confluenza dell’attività finanziaria in più operatori finanziari 

Per questo tipo di comunicazione è necessario indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata già comunicato al REI per l’adempimento/gli adempimenti. 

2- Prima iscrizione – da utilizzare per assolvere all’obbligo di comunicazione per la prima volta  

3- Variazione di dati già comunicati, per variare dati di una comunicazione già inviata precedentemente per il/i soggetto/i obbligati presenti nel file 

Per questo tipo di comunicazione è necessario indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata già comunicato al REI per l’adempimento/gli adempimenti. 

4- Reiscrizione al/ai Registri per riacquisizione dei requisiti (può essere inviata esclusivamente da operatori di tipo Holding, codice operatore = 05 o 29, e deve essere successiva ad una cancellazione). 

Cos’altro cambia?

A partire dal 15 settembre 2021, inoltre, nella ricevuta telematica di avvenuta comunicazione al REI, oltre alla data e l’ora di ricezione del file, all’identificativo del file attribuito dall’utente ed al protocollo attribuito al file, saranno precisati anche: 

– il responsabile della trasmissione 
– il soggetto obbligato tenuto alla comunicazione o la struttura accentrata 
– dati riassuntivi del contenuto della comunicazione 

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