COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO

26 Luglio 2023

L’importanza della ricostruzione del costo fiscalmente riconosciuto

In un precedente articolo su questo blog , abbiamo già sottolineato l’importanza del costo fiscale della partecipazione oggetto di conferimento, nell’ ipotesi di creazione della holding.

Il CFR (Costo Fiscale Riconosciuto) è un valore che deve, quindi, essere attentamente ricostruito, a partire dal momento in cui un socio è divenuto proprietario della propria quota.

E’ fondamentale ricostruire tale dato perché nel conferimento a realizzo “controllato” dell’art. 177, se dovesse emergere una MINUSVALENZA dalla differenza tra incremento del patrimonio netto nella holding, rispetto al proprio costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, la “neutralità indotta/pilotata” salta ed il conferimento rientra nel regime realizzativo dell’art. 9 del Tuir.

Questo è quanto precisa il Principio di diritto dell’Agenzia Entrate 10/2020.

E’ chiarito che, se dall’operazione in questione dovesse emergere una minusvalenza, in quanto l’aumento del patrimonio netto della conferitaria non è almeno pari al CFR, bensì avviene in misura inferiore, il conferimento perde la possibilità di godere del regime ex. art. 177 co 2, ricadendo, così nel regime realizzativo al valore normale ex. art. 9.

In tal caso, pertanto, il conferente sarà tassato sulla differenza tra il valore di mercato della partecipazione conferita ed il medesimo CFR (costo storico).

Diventa, pertanto, fondamentale ricostruire in maniera precisa il costo del conferente.

Diversi sono gli elementi da considerare per la determinazione del costo. Lo stesso comprende, sicuramente, i versamenti al capitale e gli apporti entrati nel netto.

A titolo meramente indicativo si deve considerare:

  1. il capitale versato;
  2. versamenti in conto aumento capitale o in conto capitale;
  3. versamenti effettuati per copertura perdite;
  4. rinunce a finanziamenti soci.

Non rilevano, invece, le poste del netto derivanti da rivalutazioni gratuite di beni o a pagamento o dall’accumulo di riserve di utili.

Vi sono poi fatti che rilevano ma che non trovano alcuna evidenza nel patrimonio contabile, quali le rivalutazioni a pagamento delle partecipazioni, i corrispettivi pagati per l’acquisto di quote e così via.

In caso di donazione di quote il donatario subentra nel costo fiscalmente riconosciuto del donante, mentre in ipotesi di successione si considera il valore rilevante ai fini dell’imposta di successione.

Ricordiamo, infine, che in presenza di società di persone, ai fini della determinazione del CFR devono essere considerati i quadri H imputati al socio, al netto dei prelevamenti effettuati.

Per ulteriori approfondimenti chiedi ai nostri esperti!

ALTRI REGIMI PER IL CONFERIMENTO

24 Luglio 2023

ALTRI REGIMI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI

Abbiamo già commentato in questo articolo del blog, quali sono le principali norme fiscali che disciplinano l’operazione di conferimento di partecipazione per la creazione della holding.

In questo contributo, invece, vogliamo segnalare la presenza di un ulteriore regime di conferimento “neutrale” per la creazione della holding che opera nel regime di impresa.

Si tratta del conferimento ex art. 175 che richiede, in relazione alla partecipazione conferita, che questa sia di controllo o di collegamento.

La condizione più stringente è rappresentata dal fatto che il conferente deve operare nella sfera di impresa commerciale. Ciò comporta che il conferente non potrà mai essere una persona fisica che opera nella sfera personale o una società semplice.

L’art. 177 co. 2, invece, come abbiamo visto non richiede particolari condizioni in capo al conferente, che può essere anche un privato, ma richiede che a seguito del conferimento, la società conferitaria acquisisca o integri la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.

E’ evidente che le due norme possono sovrapporsi.

Il caso più frequente è quello della società commerciale che vuole creare la subholding.

Si veda il seguente grafico:

Potrebbe essere nelle intenzioni di ALFA SRL HOLDING creare una sub-holding ad esempio per meglio gestire l’entrata di soci terzi:

In dottrina si è rilevato come in questi casi sia opportuno segnalare nell’atto quale norma si intenda applicare.

La questione, tuttavia, è stata risolta in modo difforme dalla risposta ad interpello dell’Agenzia Entrate 25.8.2021, n. 552, secondo cui, se sussistono le condizioni per applicare sia l’art. 177 co. 2 che l’art. 175 del tuir, è quest’ultimo a dover prevalere.

La conclusione era presente anche nella precedente risposta ad interpello 6.8.2020, n. 248.

Si tratta di una conclusione non accettabile per una serie di motivi.

Innanzitutto la C.M. 33/E/2010 ha chiarito che l’art. 177 co. 2 ha pari dignità rispetto alla norma generale dell’art. 9 del tuir. Ammesso che anche l’art. 175 abbia pari dignità rispetto all’art. 9, non si vede perché non possa porsi sullo stesso piano dell’art. 177.

Inoltre, le argomentazioni fornite nella risposta n. 552/2021 non paiono convincenti.

Si legge, infatti, che “nei casi di conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento in cui ricorrono tutti i requisiti di applicabilità sia dell’articolo 175 che dell’articolo 177 del TUIR, debba prevalere l’articolo 175 del TUIR, in quanto, in quest’ultimo viene in astratto precisato l’ammontare delle partecipazioni trasferibili necessario ad applicare la norma (deve trattarsi, infatti, di partecipazioni di controllo o di collegamento), mentre, nell’articolo 177 del TUIR, detto ammontare non è predeterminabile in via astratta, dipendendo dal quantum di partecipazioni eventualmente già detenute dalla conferitaria”.

L’argomentazione, a parere di chi scrive, non convince.

INVIO DIFFERITO

19 Luglio 2023

COME IMPOSTARE L’INVIO DIFFERITO DELLE COMUNICAZIONI IN CORA

Come precedentemente annunciato, è finalmente attiva la funzione INVIO DIFFERITO in CORA: grazie a questa implementazione, potrete effettuare l’invio delle comunicazioni a una data successiva, rispetto a quella di creazione delle comunicazioni.

Se infatti fino ad oggi bisognava obbligatoriamente aspettare almeno il primo giorno del mese successivo per effettuare gli invii relativi al mese precedente, con questo tasto potrete creare subito la comunicazione e impostare la data futura in cui il programma effettuerà l’invio.

Non a caso abbiamo fatto uscire questa novità in prossimità delle ferie estive: se avete comunicazioni riferite al mese di luglio, da inviare ad agosto, ma andate in ferie prima, questa funzione vi sarà di grande aiuto!

Una premessa importate: affinché ciò possa accadere è necessario che il soggetto obbligato abbia configurata la gestione automatica della pec.

Cliccare qui per leggere le istruzioni di configurazione delle pec.

Vediamo nel dettaglio come funziona:

1. Premere il tasto INVIO DIFFERITO presente nell’elenco soggetti

2. Impostare la data di invio

Una volta impostata la data di invio differito, la stessa vale per tutti i soggetti presenti nell’elenco e riguarderà tutte le comunicazioni.

Comparirà questo promemoria in rosso per ricordare l’impostazione appena scelta.

3. Inserire quindi il rapporto da comunicare come al solito (nuovo rapporto/ chiusura/ aggiornamento), impostando le date effettive e verificare che sia impostato il flag incluso nella prossima comunicazione.

4. Entrare nella scheda RAPPORTI DA SPEDIRE, verrà evidenziata in alto, in rosso, la data impostata come data invio.

Il tipo di Invio sarà impostato correttamente come invio ordinario (se non ci fosse stato il tasto invio differito, l’invio sarebbe stato infatti straordinario).

Tutte le comunicazioni create, saranno quindi inviate a quella data.

Per procedere premere, come sempre, il tasto CREA COMUNICAZIONE

Apparirà l’esito di elaborazione SID e in rosso il messaggio con l’indicazione della data in cui la pec sarà inviata all’agenzia delle entrate.

5. Se per qualche ragione, prima di creare la comunicazione, avete la necessità di modificare la data impostata per l’invio differito o eliminare del tutto l’impostazione, potete farlo chiudendo la sessione o aggiornando la pagina (tasto F5).

6. Una volta che la comunicazione è stata creata, accedendo allo storico comunicazioni, è possibile vedere il riepilogo e solo da qui eventualmente annullare l’invio differito programmato.

Per qualsiasi dubbio su questa nuova funzione scriveteci all’indirizzo assistenza@starinfostudio.it

Consultate anche il video tutorial sull’invio differito

COME IMPORTARE UN SOGGETTO IN CORA- DA CORA

17 Luglio 2023

COME POSSO IMPORTARE UN SOGGETTO E I RELATIVI RAPPORTI (IMPORTAZIONE DA CORA) ?

In CORA WEB, dalla SCHEDA ELENCO SOGGETTI, sono presenti i tasti ESPORTA ed IMPORTA per agevolare il passaggio dello storico.

Le motivazioni per cui si rende necessario importare lo storico possono essere vari: tra le più comuni c’è la volontà di recuperare l’archivio di un soggetto che per anni è stato inattivo oppure quella, più frequente, di recuperare i dati gestiti da un altro professionista, che utilizzava sempre CORA WEB per gestire gli adempimenti all’Anagrafe Rapporti.

In un successivo articolo, si può leggere come importare i dati, nell’ipotesi in cui gli adempimenti all’Anagrafe Rapporti fossero gestiti con un altro software.

In questo articolo si può leggere come procedere con l’esportazione dei dati da CORA WEB e quindi ottenere quegli elementi che devono essere importati.

Per importare un soggetto, precedentemente esportato, bisogna:

1. estrarre i file dalla cartella zip ricevuta in fase di esportazione;

2. premere il tasto IMPORTA dall’elenco soggetti;

3. caricare il file txt, presente nella cartella EXPORT_RAPPORTI;

Questa operazione permetterà di importare i dati anagrafici, numero sid e password di protezione certificati e i  rapporti;

4. cliccare sull’occhiolino a destra per entrare nei dettagli del soggetto e caricare i certificati di firma.

In questo articolo potete trovare maggiori dettagli sul caricamento e verifica dei certificati.

Premere il pulsante carica e scegliere questa volta la cartella “certificates” e selezionare i tre file UTEC UTEF UTENTE.KS.

A questo punto verificare che l’importazione dei dati del soggetto e dei rapporti sia avvenuta correttamente.

CONSULTA IL NOSTRO VIDEO TUTORIAL SULL’IMPORT SOGGETTO

LA HOLDING PERSONALE CON SOCIO UNICO

14 Luglio 2023

LA HOLDING PERSONALE CON SOCIO UNICO

Abbiamo già visto in un precedente contributo su questo blog le modalità di creazione della holding.

Cerchiamo di capire quali sono i vantaggi quando si parla di “personal holding”, ovvero di una società interamente partecipata dal socio conferente.

Si veda la seguente figura:

L’art. 177 co. 2 e co. 2 bis del tuir prevede due distinte casistiche di conferimento a realizzo controllato:

  • l’una volta a far acquisire alla holding una partecipazione di controllo (nel caso della figura precedente, si tratta del regime fiscale di c.d. neutralità indotta quando HOLDING ottiene una partecipazione >50% in Alfa/Beta e Gamma),
  • l’altra volta a consentire la creazione di una holding con un unico socio (Tizio socio unico di HOLDING) attraverso il conferimento di una partecipazione qualificata, ovvero una partecipazione >20%.

Si parla di personal holding soprattutto in questo ultimo caso, ossia quando il socio titolare di una partecipazione non di controllo “trasforma” ,attraverso il conferimento, la propria quota da qualificata a totalitaria.

Si veda il seguente caso dove Tizio crea la personal holding:

Vari sono i vantaggi o, a seconda del punto di vista, gli svantaggi dell’operazione.

Innanzitutto il socio può decidere di entrare nell’assemblea della società operativa non personalmente, bensì attraverso un amministratore di fiducia come ad esempio un professionista.

In secondo luogo egli potrà cedere a titolo oneroso o gratuito le quote della propria holding, ad esempio ai figli per realizzare il passaggio generazionale.

Fino a poco tempo fa, ferme restando le valutazioni di un possibile abuso, era pensabile di donare ai figli la propria quota totalitaria beneficiano della esenzione di cui all’art. 3 co. 4 ter del D.Lgs. 346/1990. Purtroppo, la risposta ad interpello 25.8.2021, n. 552 ha sensibilmente complicato la questione, negando l’applicabilità del regime di favore alla holding che non detiene la maggioranza della società operativa.

Si deve considerare, ad ogni buon conto, come questa libertà nel trasferimento delle quote potrebbe determinare sgraditi ingressi nell’assemblea della società operativa, in quanto ciascun titolare della sua personal holding, in assenza di previsioni contrarie, potrà liberamente determinare la compagine sociale del proprio veicolo.

Un ulteriore profilo di interesse attiene alla possibilità di usare la personal holding come liquidity company.

In sostanza, i dividendi che giungono dalle società partecipate saranno assoggettati a tassazione solamente sul 5% del loro ammontare ai sensi dell’art. 89 del tuir e, fintanto che questi non vengono distribuiti al socio persona fisica, si posticipa il prelievo del 26%. La liquidità verrà investita all’interno della società di capitali e, se le partecipazioni vendute risultavano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, si può beneficare del regime della pex anche in relazione agli investimenti operati attraverso un intermediario finanziario. Si tratta di una opportunità interessante, in quanto la persona fisica è generalmente soggetta al regime impositivo del 26% con varie limitazioni al recupero delle minusvalenze.

Qualora, rispetto alla società di capitali, ci si orientasse verso la società di persone commerciale, il discorso si complica. Si perde l’efficienza del veicolo per la gestione della liquidità, in quanto il reddito verrebbe imputato per trasparenza ai soci. Inoltre, si rilevano anche le difficoltà di realizzare il conferimento ex art. 177 co. 2 del tuir, atteso che l’Agenzia delle entrate ha affermato, invero in modo non condivisibile, che la norma richiederebbe che sia la conferitaria che la conferita siano società di capitali. La lettera della norma non depone tuttavia in tal senso.

Emergono, ad ogni modo, altri profili di interesse come ad esempio la riservatezza connessa alla mancata necessità di depositare il bilancio e un profilo di tutela delle quote atteso che per le società di persone la aggredibilità dovrebbe essere esclusa.

Per ulteriori approfondimenti potete chiedere una Consulenza personalizzata ai nostri esperti!

NUOVA FUNZIONE INVIO DIFFERITO COMUNICAZIONI

11 Luglio 2023

INVIO DIFFERITO COMUNICAZIONI CON CORA WEB

Siamo felici di annunciarvi che è di prossima pubblicazione, una funzione che vi permetterà di impostare l’invio differito delle comunicazioni in CORA.

Soprattutto in prossimità delle meritate vacanze estive, molti dei nostri clienti hanno il problema di dover attendere almeno il primo giorno del mese di agosto, per poter inviare le comunicazioni relative al mese di luglio.

Grazie all’implementazione di questa nuova funzione, questo non sarà più un problema.

A breve infatti troverete nell’elenco soggetto, il tasto INVIO DIFFERITO

Premendolo, vi verrà chiesto di impostare la data di creazione della comunicazione.

Impostando una data futura, state dicendo al programma quando creare la comunicazione e la pec.

Voi non dovete preoccuparvi più di nulla, pensiamo a tutto noi!

Questa funzione è prevista solo se avete impostato la gestione automatica della pec per i soggetti presenti nell’elenco: se non l’avete ancora fatto, leggete questo articolo per configurare l’invio automatico della pec con CORA.

Appena la nuova funzione INVIO DIFFERITO sarà attiva, ve ne daremo comunicazione, fornendovi tutte le indicazioni utili per procedere.

COME CARICARE E VERIFICARE I CERTIFICATI

10 Luglio 2023

Come posso caricare e verificare i certificati di firma del soggetto obbligato in CORA o CRS?

Per caricare l’ambiente di sicurezza ( o i certificati di firma) del soggetto obbligato, vi basterà seguire questi passi:

1.Dall’elenco soggetti, cliccare sull’occhiolino verde per accedere ai dettagli del soggetto.

Dopo aver inserito il codice fiscale, il numero SID e la Password di protezione dei certificati premere il pulsante CARICA

2. Scegliere la cartella dove sono stati salvati i certificati e selezionare tutti e 3 i file contemporaneamente ( UTEC, UTEF e UTENTE.KF) e premere APRI

3. Il programma verificherà automaticamente la correttezza della password, la scadenza, la chiave pubblica e la corrispondenza tra il CF del soggetto e il titolare dei certificati.

Di recente è stato implementato un doppio controllo sulla verifica dell’ambiente di sicurezza (certificati di firma): oltre alla verifica sulla validità del certificato, viene verificata anche la validità della firma.

Se i certificati sono validi verrà visualizzato questo esito, dove non ci sono segnalazioni in rosso.

4. E’ possibile in qualsiasi momento verificare la validità dell’ambiente di sicurezza del soggetto premendo il tasto VERIFICA

Scarica la nostra guida sul caricamento dei certificati

GUARDA IL NOSTRO VIDEO SUL CARICAMENTO DEI CERTIFICATI ( AMBIENTE SICUREZZA)

Caricamento-certificati