DIVERSI TIPI DI IMPORT IN CORA

10 Novembre 2023

Quante tipologie di import esistono in CORA?

Abbiamo pensato che possa essere utile riassumere in un unico articolo le diverse tipologie di IMPORT presenti in CORAWEB, rimandandovi ove necessario, ad altri articoli presenti su questo blog, per eventuali approfondimenti.

Le diverse funzioni di importazione dei dati, sono le seguenti:

A)Importa soggetti

B)Importa rapporti

C)Importa saldi.

La prima tipologia, A) Importa soggetti, consente di importare sia i dati del soggetto obbligato che i relativi rapporti.

Il tasto IMPORTA è posizionato nella schermata principale, quella dell’ELENCO SOGGETTI.

Premendolo, sarà possibile infatti caricare un file di testo (txt), che consentirà di importare dati anagrafici, numero SID, password di protezione certificati e i rapporti del soggetto obbligato.

Questa tipologia d’importazione, può essere utilizzata quando c’è la volontà di recuperare l’archivio di un soggetto che per anni è stato inattivo oppure quella, più frequente, di recuperare i dati gestiti da un altro professionista, che utilizzava sempre CORA WEB per gestire gli adempimenti all’Anagrafe Rapporti.

Da questa schermata è possibile anche importare dati e rapporti del soggetto gestiti con il nostro precedente software CORAtu (la versione desktop dismessa nel 2021).

È utile sapere che questa funzione può essere utilizzata anche quando si è già provveduto ad inserire e configurare il soggetto obbligato, ma bisogna caricare lo storico rapporti tramite file di testo: verranno caricati solo i rapporti che non sono già presenti in CORA WEB.

Vi rimandiamo a questo articolo, per i passaggi da seguire.

La seconda tipologia, B) Importa rapporti, consente di importare i rapporti del soggetto obbligato, che risulta essere già caricato e configurato in CORA WEB.

Sono previste diverse possibilità di importazione dei rapporti a cui è possibile accedere dalla scheda ELENCO RAPPORTI, premendo anche in questo caso il tasto Importa.

Si può scegliere tra:

(1) Importa soggetto da CORAtu: sarà possibile importare i rapporti del soggetto caricati su CORAtu tramite file txt. Per maggiori dettagli, cliccare qui.

(2) Importa rapporti da comunicazione txt: anche in questo caso sarà possibile importare i rapporti del tramite file txt.

In questi due prime ipotesi, la schermata che appare è la stessa

(3) Importa rapporti da file csv: sarà possibile importare i rapporti del soggetto tramite file CSV.

Da questa schermata, selezionando l’apposito flag, è possibile scegliere se si desidera includere i rapporti importati nei rapporti da spedire e quindi inviarli nella prossima comunicazione.

Caricare quindi il file CSV con i rapporti da importare.

È anche possibile scaricare il template CSV, da compilare e modificare con i dati dei rapporti.

Se si opta per questa soluzione, bisogna prestare attenzione, tra le altre cose, al codice univoco (colonna 1): deve corrispondere ad un rapporto esistente.

Se l’importazione è avvenuta correttamente, il programma rilascerà questo avviso.

(4) Importa rapporti da ultima fotografia di consistenza elaborata: si tratta di una novità implementata di recente che permette appunto l’importazione dei rapporti di un soggetto direttamente dalla Fotografia di Consistenza ricevuta dall’agenzia delle entrate. Qui trovate maggiori dettagli.

L’ultima tipologia di importazione, riguarda la funzione C) Importa Saldi. Permette di importare i saldi annuali dei rapporti che ne prevedono la comunicazione da file csv.

Il file può essere precedentemente esportato da CORA, premendo il tasto Esporta Saldi.

Questo permetterà di lavorare su un file csv che contiene già i dati principali del rapporto (codice univoco, data inizio, codice fiscale ecc) e aggiungere i dati necessari.

Una volta compilato il file, nella schermata saldi annuali selezionare l’anno di interesse e il tasto importa saldi: caricare quindi il file csv .

QUALI RAPPORTI DEVONO COMUNICARE LE HOLDING?

25 Ottobre 2023

QUALI RAPPORTI DEVONO COMUNICARE LE HOLDING?

Per trovare un elenco di quelli che sono i rapporti che le Holding di partecipazione sono tenute a comunicare si può far riferimento alla Circolare 18/E del 4 Aprile 2007.

Al paragrafo 4.2 viene chiarito che per le holding di partecipazioni, iscritte nella sezione speciale dell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 113 del T.U.B., i principali rapporti da comunicare sono quelli aventi ad oggetto:

  1. le partecipazioni;
  2. i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società
    partecipate;
  3. i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli
    emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime;
  4. il c.d. “cash pooling”;
  5. il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da
    parte di terzi nell’interesse della holding a favore dell’intermediario presso cui viene
    acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel
    contratto stesso di finanziamento).

Inoltre sulla pagina delle FAQ presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con una FAQ del 20 Febbraio 2020, vengono chiarite le modalità di comunicazione all’Archivio delle partecipazioni e delle obbligazioni.

Tra i prestiti obbligazionari indicati al punto 3 sopra riportato rientrano gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi emessi ai sensi dell’art. 2346 sesto comma c.c.

In particolare:

  1. le partecipazioni sono oggetto di comunicazione all’Archivio se iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie. Esse vanno comunicate all’Archivio con il codice rapporto 22;
  2. i finanziamenti, i prestiti obbligazionari e gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime, devono essere comunicati con il tipo rapporto 18;
  3. il c.d. “cash pooling” è da comunicare con il codice rapporto 01 e, pertanto, i relativi dati contabili seguono le stesse regole di valorizzazione previste per i conti correnti; il soggetto obbligato alla comunicazione è la sola capogruppo o ‘pool leader’ o comunque il soggetto mandatario per la gestione della tesoreria del gruppo; la comunicazione del “cash pooling” da parte delle società aderenti al ‘pool’ è richiesta solo nel caso in cui la “pool leader” non sia assoggettata agli obblighi di cui all’art. 7 comma 6 del dPR n. 605/1973
  4. le garanzie, sono da comunicare col codice rapporto 16.

IMPORT DATI DA FOTOGRAFIA

17 Ottobre 2023

NUOVA FUNZIONE IMPORT DATI IN CORA DALLA FOTOGRAFIA DI CONSISTENZA

Abbiamo implementato in CORA WEB una funzione di importazione dati che mancava e che sicuramente faciliterà il lavoro a tanti dei nostri clienti.

Questa funzione permette di importare i dati dei rapporti di un soggetto direttamente dalla Fotografia di Consistenza ricevuta dall’agenzia delle entrate.

Ricordiamo che la Fotografia di Consistenza riporta a ciascun operatore finanziario quanto risultante nell’Archivio dei Rapporti Finanziari, alla data indicata nel tracciato.

Si tratta quindi di una fonte certa, un punto di partenza grazie al quale gli operatori possono verificare il pieno allineamento tra quanto è stato comunicato negli anni e quanto risulta nei propri software.

La novità consiste nell’aver inserito nell’elenco rapporti del soggetto obbligato il tasto IMPORTA

Premendo questo tasto si aprirà la seguente maschera che permetterà di scegliere il tipo di importazione di rapporti che si vuole effettuare: bisognerà selezionare l’ultima opzione, Allineamento rapporti dall’ultima fotografia elaborata.

Avremo poi modo di analizzare le altre tipologie di importazione in un successivo articolo.

Questa scelta consentirà appunto l’importazione dei rapporti dall’ultima fotografia elaborata in CORA e si aprirà la seguente maschera

Prima di entrare nel dettaglio e mostrare come funziona l’import, ci preme sottolineare che al fine di tutelare la sicurezza dei dati del cliente, nella maschera viene chiesto di indicare un indirizzo mail (1). Verrà recapitata un’esportazione del soggetto allo stato attuale, quindi antecedente la nuova importazione che potrà essere utilizzata nel caso in cui si decidesse di ripristinare la situazione precedente all’import.

Tornando all’import invece, se dalla maschera verrà premuto il tasto CONFERMA, senza spuntare l’opzione Aggiorna rapporti esistenti, (2) saranno importati in CORA solo i dati di quei rapporti presenti sulla fotografia ma non presenti su CORA.

Se invece verrà spuntato il campo Aggiorna rapporti esistenti, i rapporti su CORA verranno allineati a quelli della fotografia, in base al codice univoco.

Quindi ad esempio se sulla fotografia è presente un rapporto con lo stesso codice univoco di un rapporto presente in CORA, ma con date diverse, con questa funzione le date verranno allineate alla data in fotografia.

VEDIAMO ASSIEME UN ESEMPIO

Situazione di partenza: il soggetto TEST FOTOGRAFIA 1 ha in CORA un unico rapporto di partecipazione

Si procede alla lettura dell’ultima fotografia di consistenza pervenuta, utilizzando l’apposito tasto presente nell’elenco soggetti ELABORA FILE RICEVUTI e caricando il file ATPEC05 ricevuto sulla pec del soggetto obbligato.

L’elaborazione delle fotografia segnala delle criticità: diversi rapporti che risultano all’Agenzia delle Entrate non sono stati trovati in CORA.

Si tratta di un’ipotesi molto frequente, che avviene quando c’è stato un passaggio da altro software e non è stato importato lo storico.

Premendo il tasto IMPORTA (1) nell’elenco rapporti, si aprirà la maschera di importazione(2) dove verrà segnalata la fotografia da cui i dati verranno importati: si tratta appunto dell’ultima fotografia elaborata, che trovate anche nella scheda FOTOGRAFIA/ESISTI (3).

Per procedere è necessario premere il tasto CONFERMA.

Come detto riceverete una mail con l’esportazione dei dati del soggetto, con la situazione antecedente l’importazione dei rapporti dalla fotografia. Si tratta di un backup automatico, utile nel caso in cui si volesse ripristinare la situazione di partenza.

Verrà scaricato in automatico un file di testo con il report di quello che è stato fatto per ogni rapporto ( ultima colonna a destra).

In CORA sarà immediatamente visibile la nuova situazione, con l’elenco rapporti aggiornato.

In automatico viene importato per ogni rapporto codice univoco, data inizio ed eventuale data fine, tipo rapporto e anagrafiche collegate.

Alcuni dati anagrafici non posso essere importati in automatico, perché si tratta di dati non presenti in fotografia ( come la denominazione e la sede legale) o presenti parzialmente ( come il codice fiscale).

In questo caso basterà cliccare sulla riga del rapporto in CORA per apportare le modifiche del caso e inserire i dati mancanti manualmente.

Tuttavia se il soggetto ha un numero elevato di rapporti con la stessa anagrafica, vi suggeriamo un trucchetto per evitare di inserire a mano tutti i dati anagrafici completi per i numerosi rapporti:

1)Inserite in CORA un rapporto qualsiasi, anche inventato, riportando e compilando i dati anagrafici di quel rapporto che si ripete tante volte.

2)Procedete con l’import della fotografia. Se avevate già fatto un import dei dati dalla fotografia, è necessario prima cancellare i rapporti importati, in alternativa potete ripristinare il soggetto con la situazione antecedente l’importazione dei rapporti dalla fotografia.

3) Troverete l’anagrafica di quei rapporti che si ripetono complete di tutti i dati anagrafici , questo perché i nostri programmi sono in grado di decodificare il codice fiscale e copiare nei rapporti interessati tutti i dati mancanti : denominazione, sede legale e codice fiscale completo.

4) Eliminate da CORA il rapporto inventato, inserito solo per copiare i dati anagrafici del rapporti con anagrafiche che si ripetono.

COMUNICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

11 Ottobre 2023

COME COMUNICARE IL TITOLARE EFFETTIVO AL REGISTRO DELLE IMPRESE

In seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 9 ottobre 2023, è stato reso definitivamente operativo il Registro dei titolari effettivi.

Entro l’11 dicembre 2023 ( 60 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto decreto) le società di capitale, i trust e le persone giuridiche private devono comunicare il Titolare Effettivo al Registro delle Imprese.

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la sanzione pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.

Ricordiamo che, secondo la normativa antiriciclaggio, per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari.

Per maggiori dettagli sul tema vi rimandiamo alla pagina dedicata dal Registro Imprese.

Con questo articolo vogliamo fornire le istruzioni operative per procedere con la comunicazione.

QUALE SOFTWARE USO PER LA COMUNICAZIONE?

E’ possibile usare l’applicativo DIRE messo a disposizione gratuitamente dal Registro Imprese .

COSA SERVE PER EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE?

  • Utenza TELEMACO
  • Firma digitale
  • Indirizzo pec

SI PUO’ DELEGARE L’INVIO A UN INTERMEDIARIO?

No, i soggetti tenuti a effettuare l’adempimento sono gli amministratori di società di capitali, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust. I professionisti pertanto non possono firmare la dichiarazione per conto del cliente, possono solo assumere il ruolo di “postini” per la trasmissione telematica delle pratiche. E’ possibile utilizzare un unico contratto Telemaco per la sola spedizione della pratica, la pratica può essere preparata con l’account Telemaco di un intermediario, firmata da un amministratore della società dichiarante e successivamente firmata per l’invio dall’intermediario.

VEDIAMO ASSIEME COME PROCEDERE CON LA COMUNICAZIONE

Puoi scaricare il pdf delle istruzioni cliccando il tasto Download qui sotto

Collegarsi a DIRE e accedere con le credenziali telemaco della società o dell’intermediario.

Premere il tasto Nuova pratica e scegliere la categoria Pratica Titolare effettivo

Inserire il soggetto scegliendo la tipologia dal menu a tendina che appare

Indicare quindi il codice fiscale del soggetto: i dati verranno recuperati in automatico cliccando sul tasto procedi.

In automatico verrà compilato anche la sezione relativa alla CCIAA destinataria della pratica.

Bisognerà scegliere che non si tratta di un rinvio e quindi che si tratta di Prima comunicazione titolarità effettiva.

A questo punto, cliccando sul tasto Nuovo, bisognerà inserire i dati del titolare effettivo, che ricordiamo essere sempre una persona fisica.

Inserire il codice fiscale per recuperare i dati anagrafici e compilare la sezione RESIDENZA

A questo punto vi verrà chiesto di inserire il requisito/ caratteristica per cui il titolare effettivo è stato indentificato come tale. Bisognerà effettuare la scelta dal menu a tendina che si apre e confermarla con l’apposito tasto.

Inserire quindi l’autocertificazione sulla veridicità dei dati inseriti

Infine compilare i dati del Dichiarante, ossia il soggetto che firma la dichiarazione che come detto in precedenza non può essere un intermediario abilitato.

Non vanno inseriti allegati e gli importi sono già compilati. La pratica costa 32 euro ( 30 per i diritti di segreteria e 2 per tariffa)

Scaricare la distinta della pratica, firmarla digitalmente con la firma digitale del dichiarante ( se l’invio viene fatto dal Telemaco del professionista, va apposta anche la firma di quest’ultimo sulla distinta).

Procedere quindi con l’invio.

SCISSIONE ASIMMETRICA

6 Ottobre 2023

VOGLIO SEPARARMI DAL MIO SOCIO: QUALI VIE HO A DISPOSIZIONE?

Spesso nelle compagini societarie ci si imbatte in situazioni di stallo in quanto, ad esempio, per difformità di vedute o dissidi tra i soci, non si riesce a trovare “la quadra” per prendere le decisioni necessarie.

A volte viene proposto l’utilizzo della holding per “spostare” di un livello superiore le discussioni tra i vari soci. In molti casi si può seguire la via dell’operazione di scissione asimmetrica, ossia quell’operazione straordinaria che consente di separare singoli o gruppi di soci.

Si pensi al caso classico di una società Alfa, con due soci Tizio e Caio al 50%.

La scissione asimmetrica, non totale, comporterà la nascita di una nuova società dove vi sarà solo Caio come socio unico, mentre Tizio rimarrà socio totalitario di Alfa.

Una simile operazione permette di separare i destini dei due soci.

Oppure si pensi al caso di una società Beta con tre soci al 33%. E’ possibile che due di essi rimangano soci della società Alfa al 50% e che il terzo diventi unico socio della società beneficiaria newCo.

La prima preoccupazione che gli operatori si pongono, in questo caso, attiene ai possibili profili di abuso, soprattutto se i beni sociali oggetto di suddivisione non sono aziende ma immobili.

La natura non abusiva dell’operazione è stata sdoganata da anni da parte dell’Agenzia. Si citano, al riguardo, ex pluribus, le risposte ad interpello n. 36/2018, n. 40/2018, n. 68/2018, n. 91/2018, n. 101/2018, n. 89/2019, n. 106/2019, n. 343/2019, n. 537/2019, n. 72/2020, n. 98/2020, n. 155/2020, n. 421/2020 e n. 435/2021. Secondo l’Ufficio, in particolare, l’operazione appare fisiologica a separare il patrimonio tra soci che non vanno d’accordo.

Vi sono, tuttavia, delle cautele da osservare:

1) Innanzi tutto, le società non devono contenere beni che vengono utilizzati dai soci. In sostanza, la scissione non deve avere uno scopo assegnatario.

2) In secondo luogo, l’operazione non deve far emergere donazioni indirette che verrebbero accertate dagli Uffici.

Tornando ai nostri esempi, nel caso della scissione della società posseduta Alfa al 50% da Tizio e da Caio, le due società post scissione dovranno contenere un patrimonio uguale in termini di valore economico effettivo.

Passando al secondo esempio proposto, ossia quello dei tre soci di Beta con un terzo ciascuno, la beneficiaria posseduta al 100% da uno dei tre deve avere un terzo del patrimonio complessivo, mentre la scissa, che rimane agli altri due soci, dovrà avere i due terzi di detto patrimonio effettivo.

Un ulteriore aspetto da valutare in questo tipo di operazioni attiene la relazione di stima.

L’art. 2506 ter c.c. co. 3 prevede che la perizia non è richiesta qualora si tratti di una scissione proporzionale, ossia di una scissione dove i soci conservano le medesime quote sia nella società scissa che nelle società beneficiarie.

La scissione asimmetrica, per sua natura, non può certamente essere annoverata nelle scissioni proporzionali.

Il medesimo articolo al successivo c. 4 prevede che “con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l’organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi.”

In questo modo, se si soci sono tutti d’accordo, è possibile evitare la relazione di stima che viene prevista normativamente solo nell’interesse dei soci e non anche nell’interesse dei terzi.

L’art. 2506 al co. 2 peraltro, ammette espressamente la scissione asimmetrica: “È consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa.”

Se stai valutando un’operazione di scissione, chiedi aiuto ai nostri esperti!

NUOVE IMPLEMENTAZIONI IN CORA

21 Settembre 2023

NOVITA’ IN CORA WEB

Questo mese di settembre ha portato due importanti implementazioni in CORA WEB che siamo lieti di presentarvi.

1) DOPPIA VERIFICA CERTIFICATI DI FIRMA

E’ stato implementato un doppio controllo sulla verifica dell’ambiente di sicurezza (certificati di firma).

Oltre alla verifica sulla validità del certificato, viene verificata anche la validità della firma.

Questa implementazione si è resa necessaria, perché il precedente controllo non riusciva ad intercettare il caso (raro) di firma scaduta con certificato valido.

Da oggi invece CORA WEB riesce ad intercettare e segnalare l’errore

2) Elaborazione fotografia di consistenza – FILE ATPEC05

Premendo il tasto ELABORA FILE RICEVUTI, quando viene caricato un file ATPEC05 (fotografia di consistenza), sarà possibile scegliere l’anno da cui si vuol far partire l’elaborazione dei rapporti.

Se non viene effettuata alcuna scelta verranno elaborati tutti i rapporti presenti nella fotografia.

Se invece verrà selezionato un anno, supponiamo il 2020, verranno elaborati solo i rapporti con data inizio a partire dal 2020 in poi (non quelli precedenti).

Nella ricevuta potrete leggere chiaramente che l’elaborazione riguarda i rapporti a partire dall’anno scelto (1) e notare che la colonna data inizio contiene date uguali o successive al 2020 (2).

In questo modo non si andrà a ripetere ogni anno il controllo sui rapporti già verificati: si tratta quindi di una funzione utile soprattutto quando il soggetto obbligato ha un numero elevato di rapporti, come avviene ad esempio per le Agenzie di Cambio.

La selezione dell’anno permette di verificare i rapporti che risultano nella fotografia a partire dall’anno selezionato.

A prescindere dall’anno scelto, verrà comunque effettuata la verifica su tutti i rapporti presenti in CORA che non risultano nella fotografia. Nel nostro caso, pur avendo selezionato l’anno 2020, questo controllo viene fatto anche sui rapporti con data antecedente al 2020.

RISPONDERE ALL’ERRORE “NOME FILE NON CONFORME”?

6 Settembre 2023

Come rispondere all’errore “nome file allegato non conforme alle specifiche”?

Esito di trasmissione ATPEC03

In questo precedente articolo pubblicato sul nostro blog, abbiamo visto come sono strutturati i nomi dei file inviati all’Agenzia delle Entrate e le differenti tipologie di ricevute collegate alle comunicazioni.

In questo articolo, vogliamo soffermarci sugli esiti di trasmissione : si tratta dei file ATPEC03 spediti dall’Agenzia delle Entrate a seguito della ricezione di una comunicazione contenente esiti/ errori.

Ricordiamo sempre che per leggere il contenuto dei file ATPEC con CORA, è necessario elaborarli con il bottone ELABORA FILE RICEVUTI .

In questo modo viene essere messo in chiaro il file ricevuto.

Vediamo quindi come rispondere a uno degli esiti che più frequentemente ricevono i nostri clienti :

“ Richiesta scartata: nome file allegato non conforme alle specifiche”.

Questo errore si presenta quando alla mail inviata al SID o non ci sono i due file pecat o c’è qualcosa in più che non dovrebbe esserci.

È probabile che il gestore di posta, abbia aggiunto in automatico un allegato che non doveva esserci.

In questi casi l’Agenzia delle Entrate non va neanche a leggere la comunicazione allegata, ma scarta tutto.

Come risolvere il problema?

Bisognerà innanzitutto verificare cosa è stato effettivamente spedito.

Per controllare gli allegati inviati, va aperto il messaggio inviato e vanno verificati appunto gli allegati: devono esserci solo i due file PECAT e niente altro.

Fatta la verifica, bisognerà mandare nuovamente la mail al SID, allegando a mano i due file pecat e accertandosi che non ci siano altri allegati .

COME IMPORTARE UN SOGGETTO IN CORA- ALTRO SOFTWARE

4 Settembre 2023

COME POSSO IMPORTARE IN CORA UN SOGGETTO E I RELATIVI RAPPORTI (IMPORTAZIONE DA ALTRO SOFTWARE )?

In un procedente articolo abbiamo visto come è possibile importare i dati del soggetto obbligato e i suoi rapporti, nell’ipotesi in cui l’importazione avvenga da CORA.

In questo articolo invece vediamo come è possibile arrivare allo stesso risultato, nell’ipotesi in cui l’importazione debba venire da altro software. Si tratta di un’ipotesi frequente, nel caso in cui il cliente era gestito da un altro professionista.

Ricordiamo che è l’acquisizione dello storico delle comunicazioni anagrafe rapporti è necessaria per poter chiudere in futuro rapporti che oggi risultano ancora aperti.

Abbiamo diverse possibilità:

1. Vi fate dare dal cliente ( o dal professionista che lo seguiva) TUTTE le comunicazioni mensili fatte negli anni con qualsiasi programma. Mettete tutti i file in una cartella che poi zipperete e spedirete a noi via email: penseremo noi ad eseguire l’elaborazione di ripristino.

2. Se il cliente( o il professionista che lo seguiva) ha ancora accesso al programma utilizzato per gli adempimenti Anagrafe Rapporti, allora fate creare al cliente una comunicazione di tipo 2=AGGIORNAMENTO con TUTTI i rapporti che ha in questo momento sul software in uso. Ci spedite il file TXT che viene generato e facciamo noi l’importazione. Questa è l’opzione migliore.

3. Dall’ultima fotografia di consistenza ricevuta ( ottobre 2022) si ricostruiscono – a mano – i rapporti da caricare in CORA. Questa è l’opzione estrema se non si ha modo di avere lo storico.

4. Si aspetta la prossima fotografia di consistenza ( spedita generalmente a ottobre di ogni anno) per verificare cosa manca in archivio e si aggiorna a mano come al punto 3.

Attenzione: di recente abbiamo implementato una nuova funzione che permette di importare in maniera automatica ( quindi non manualmente) i rapporti direttamente dall’ultima fotografia di consistenza elaborata in CORAWEB.

Per i dettagli cliccare qui.

UTILIZZI DELLA SOCIETA’ SEMPLICE: QUANDO E PERCHE’?

30 Agosto 2023

Utilizzi della società semplice: quando e perché

Sempre più spesso, forse anche alla luce della trasformazione agevolata in società semplice delle società immobiliari di gestione ammessa dal legislatore con Legge di Bilancio 2023, cresce l’interesse degli operatori per questo tipo di società, come veicolo per la detenzione del patrimonio personale o della famiglia.

La società semplice non può avere ad oggetto attività commerciale.

Diversamente, la stessa può aver ad oggetto lo svolgimento di:

-Attività agricole;

-Professioni intellettuali protette;

-Esercizio di professioni non protette;

-Trust company;

-Holding;

-Liquidity company;

-Altro

Una considerazione particolare va fatta in relazione alla mera attività di godimento immobiliare. Secondo alcuna giurisprudenza, si tratterebbe di una ipotesi non ammessa (Trib. MI 21.4.1997 e Cass. 7.4.1987, n. 3353).

Negli ultimi anni, l’utilizzo della società semplice per il mero godimento immobiliare pare essere una fattispecie ormai sdoganata. In tale direzione, infatti, ha portato anche la riproposizione normativa della assegnazione agevolata degli immobili ai soci o della trasformazione agevolata in società semplice.

Un aspetto interessante attiene al fatto che i soci possono regolare in vari modi i loro rapporti.

L’art. 2257 del c.c., infatti, prevede che, salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

La regola, pertanto, è quella della amministrazione disgiunta da parte di tutti i soci.

In questo caso, ciascun socio amministratore ha tuttavia diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.

Sarà la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, a decidere sull’opposizione.

L’art. 2258 prevede che se l’amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

Si tratta di una ipotesi di amministrazione congiuntiva e non di un consiglio di amministrazione.

Il co. 2 prevede che se è convenuto che per l’amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell’ultimo comma dell’articolo precedente, ossia in base alla maggioranza di partecipazione agli utili.

Il terzo comma, infine, prevede che nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcuni atti, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

Ovviamente, la società semplice risulta a responsabilità illimitata. L’art. 2267 prevede, come ci si poteva attendere, che i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Tuttavia, per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.

In sostanza, la responsabilità illimitata interessa tutti i soci, tuttavia, è possibile prevedere un patto contrario. In sostanza, anche nell’ambito della società semplice si può creare una struttura simile alla sas: alcuni soci amministrano e rispondono mentre altri sono esclusi dall’amministrazione ma rispondono in modo limitato.

Se stai valutando la trasformazione agevolata della tua società immobiliare in società semplice, e necessiti di ulteriori approfondimenti chiedi ai nostri esperti!

COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO

26 Luglio 2023

L’importanza della ricostruzione del costo fiscalmente riconosciuto

In un precedente articolo su questo blog , abbiamo già sottolineato l’importanza del costo fiscale della partecipazione oggetto di conferimento, nell’ ipotesi di creazione della holding.

Il CFR (Costo Fiscale Riconosciuto) è un valore che deve, quindi, essere attentamente ricostruito, a partire dal momento in cui un socio è divenuto proprietario della propria quota.

E’ fondamentale ricostruire tale dato perché nel conferimento a realizzo “controllato” dell’art. 177, se dovesse emergere una MINUSVALENZA dalla differenza tra incremento del patrimonio netto nella holding, rispetto al proprio costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, la “neutralità indotta/pilotata” salta ed il conferimento rientra nel regime realizzativo dell’art. 9 del Tuir.

Questo è quanto precisa il Principio di diritto dell’Agenzia Entrate 10/2020.

E’ chiarito che, se dall’operazione in questione dovesse emergere una minusvalenza, in quanto l’aumento del patrimonio netto della conferitaria non è almeno pari al CFR, bensì avviene in misura inferiore, il conferimento perde la possibilità di godere del regime ex. art. 177 co 2, ricadendo, così nel regime realizzativo al valore normale ex. art. 9.

In tal caso, pertanto, il conferente sarà tassato sulla differenza tra il valore di mercato della partecipazione conferita ed il medesimo CFR (costo storico).

Diventa, pertanto, fondamentale ricostruire in maniera precisa il costo del conferente.

Diversi sono gli elementi da considerare per la determinazione del costo. Lo stesso comprende, sicuramente, i versamenti al capitale e gli apporti entrati nel netto.

A titolo meramente indicativo si deve considerare:

  1. il capitale versato;
  2. versamenti in conto aumento capitale o in conto capitale;
  3. versamenti effettuati per copertura perdite;
  4. rinunce a finanziamenti soci.

Non rilevano, invece, le poste del netto derivanti da rivalutazioni gratuite di beni o a pagamento o dall’accumulo di riserve di utili.

Vi sono poi fatti che rilevano ma che non trovano alcuna evidenza nel patrimonio contabile, quali le rivalutazioni a pagamento delle partecipazioni, i corrispettivi pagati per l’acquisto di quote e così via.

In caso di donazione di quote il donatario subentra nel costo fiscalmente riconosciuto del donante, mentre in ipotesi di successione si considera il valore rilevante ai fini dell’imposta di successione.

Ricordiamo, infine, che in presenza di società di persone, ai fini della determinazione del CFR devono essere considerati i quadri H imputati al socio, al netto dei prelevamenti effettuati.

Per ulteriori approfondimenti chiedi ai nostri esperti!

ALTRI REGIMI PER IL CONFERIMENTO

24 Luglio 2023

ALTRI REGIMI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI

Abbiamo già commentato in questo articolo del blog, quali sono le principali norme fiscali che disciplinano l’operazione di conferimento di partecipazione per la creazione della holding.

In questo contributo, invece, vogliamo segnalare la presenza di un ulteriore regime di conferimento “neutrale” per la creazione della holding che opera nel regime di impresa.

Si tratta del conferimento ex art. 175 che richiede, in relazione alla partecipazione conferita, che questa sia di controllo o di collegamento.

La condizione più stringente è rappresentata dal fatto che il conferente deve operare nella sfera di impresa commerciale. Ciò comporta che il conferente non potrà mai essere una persona fisica che opera nella sfera personale o una società semplice.

L’art. 177 co. 2, invece, come abbiamo visto non richiede particolari condizioni in capo al conferente, che può essere anche un privato, ma richiede che a seguito del conferimento, la società conferitaria acquisisca o integri la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.

E’ evidente che le due norme possono sovrapporsi.

Il caso più frequente è quello della società commerciale che vuole creare la subholding.

Si veda il seguente grafico:

Potrebbe essere nelle intenzioni di ALFA SRL HOLDING creare una sub-holding ad esempio per meglio gestire l’entrata di soci terzi:

In dottrina si è rilevato come in questi casi sia opportuno segnalare nell’atto quale norma si intenda applicare.

La questione, tuttavia, è stata risolta in modo difforme dalla risposta ad interpello dell’Agenzia Entrate 25.8.2021, n. 552, secondo cui, se sussistono le condizioni per applicare sia l’art. 177 co. 2 che l’art. 175 del tuir, è quest’ultimo a dover prevalere.

La conclusione era presente anche nella precedente risposta ad interpello 6.8.2020, n. 248.

Si tratta di una conclusione non accettabile per una serie di motivi.

Innanzitutto la C.M. 33/E/2010 ha chiarito che l’art. 177 co. 2 ha pari dignità rispetto alla norma generale dell’art. 9 del tuir. Ammesso che anche l’art. 175 abbia pari dignità rispetto all’art. 9, non si vede perché non possa porsi sullo stesso piano dell’art. 177.

Inoltre, le argomentazioni fornite nella risposta n. 552/2021 non paiono convincenti.

Si legge, infatti, che “nei casi di conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento in cui ricorrono tutti i requisiti di applicabilità sia dell’articolo 175 che dell’articolo 177 del TUIR, debba prevalere l’articolo 175 del TUIR, in quanto, in quest’ultimo viene in astratto precisato l’ammontare delle partecipazioni trasferibili necessario ad applicare la norma (deve trattarsi, infatti, di partecipazioni di controllo o di collegamento), mentre, nell’articolo 177 del TUIR, detto ammontare non è predeterminabile in via astratta, dipendendo dal quantum di partecipazioni eventualmente già detenute dalla conferitaria”.

L’argomentazione, a parere di chi scrive, non convince.

INVIO DIFFERITO

19 Luglio 2023

COME IMPOSTARE L’INVIO DIFFERITO DELLE COMUNICAZIONI IN CORA

Come precedentemente annunciato, è finalmente attiva la funzione INVIO DIFFERITO in CORA: grazie a questa implementazione, potrete effettuare l’invio delle comunicazioni a una data successiva, rispetto a quella di creazione delle comunicazioni.

Se infatti fino ad oggi bisognava obbligatoriamente aspettare almeno il primo giorno del mese successivo per effettuare gli invii relativi al mese precedente, con questo tasto potrete creare subito la comunicazione e impostare la data futura in cui il programma effettuerà l’invio.

Non a caso abbiamo fatto uscire questa novità in prossimità delle ferie estive: se avete comunicazioni riferite al mese di luglio, da inviare ad agosto, ma andate in ferie prima, questa funzione vi sarà di grande aiuto!

Una premessa importate: affinché ciò possa accadere è necessario che il soggetto obbligato abbia configurata la gestione automatica della pec.

Cliccare qui per leggere le istruzioni di configurazione delle pec.

Vediamo nel dettaglio come funziona:

1. Premere il tasto INVIO DIFFERITO presente nell’elenco soggetti

2. Impostare la data di invio

Una volta impostata la data di invio differito, la stessa vale per tutti i soggetti presenti nell’elenco e riguarderà tutte le comunicazioni.

Comparirà questo promemoria in rosso per ricordare l’impostazione appena scelta.

3. Inserire quindi il rapporto da comunicare come al solito (nuovo rapporto/ chiusura/ aggiornamento), impostando le date effettive e verificare che sia impostato il flag incluso nella prossima comunicazione.

4. Entrare nella scheda RAPPORTI DA SPEDIRE, verrà evidenziata in alto, in rosso, la data impostata come data invio.

Il tipo di Invio sarà impostato correttamente come invio ordinario (se non ci fosse stato il tasto invio differito, l’invio sarebbe stato infatti straordinario).

Tutte le comunicazioni create, saranno quindi inviate a quella data.

Per procedere premere, come sempre, il tasto CREA COMUNICAZIONE

Apparirà l’esito di elaborazione SID e in rosso il messaggio con l’indicazione della data in cui la pec sarà inviata all’agenzia delle entrate.

5. Se per qualche ragione, prima di creare la comunicazione, avete la necessità di modificare la data impostata per l’invio differito o eliminare del tutto l’impostazione, potete farlo chiudendo la sessione o aggiornando la pagina (tasto F5).

6. Una volta che la comunicazione è stata creata, accedendo allo storico comunicazioni, è possibile vedere il riepilogo e solo da qui eventualmente annullare l’invio differito programmato.

Per qualsiasi dubbio su questa nuova funzione scriveteci all’indirizzo assistenza@starinfostudio.it

COME IMPORTARE UN SOGGETTO IN CORA- DA CORA

17 Luglio 2023

COME POSSO IMPORTARE UN SOGGETTO E I RELATIVI RAPPORTI (IMPORTAZIONE DA CORA) ?

In CORA WEB, dalla SCHEDA ELENCO SOGGETTI, sono presenti i tasti ESPORTA ed IMPORTA per agevolare il passaggio dello storico.

Le motivazioni per cui si rende necessario importare lo storico possono essere vari: tra le più comuni c’è la volontà di recuperare l’archivio di un soggetto che per anni è stato inattivo oppure quella, più frequente, di recuperare i dati gestiti da un altro professionista, che utilizzava sempre CORA WEB per gestire gli adempimenti all’Anagrafe Rapporti.

In un successivo articolo, si può leggere come importare i dati, nell’ipotesi in cui gli adempimenti all’Anagrafe Rapporti fossero gestiti con un altro software.

In questo articolo si può leggere come procedere con l’esportazione dei dati da CORA WEB e quindi ottenere quegli elementi che devono essere importati.

Per importare un soggetto, precedentemente esportato, bisogna:

1. estrarre i file dalla cartella zip ricevuta in fase di esportazione;

2. premere il tasto IMPORTA dall’elenco soggetti;

3. caricare il file txt, presente nella cartella EXPORT_RAPPORTI;

Questa operazione permetterà di importare i dati anagrafici, numero sid e password di protezione certificati e i  rapporti;

4. cliccare nuovamente sul tasto Importa, scegliere questa volta la cartella “certificates” e selezionare i tre file UTEC UTEF UTENTE.KS;

A questo punto verificare che l’importazione dei dati del soggetto e dei rapporti sia avvenuta correttamente.

LA HOLDING PERSONALE CON SOCIO UNICO

14 Luglio 2023

LA HOLDING PERSONALE CON SOCIO UNICO

Abbiamo già visto in un precedente contributo su questo blog le modalità di creazione della holding.

Cerchiamo di capire quali sono i vantaggi quando si parla di “personal holding”, ovvero di una società interamente partecipata dal socio conferente.

Si veda la seguente figura:

L’art. 177 co. 2 e co. 2 bis del tuir prevede due distinte casistiche di conferimento a realizzo controllato:

  • l’una volta a far acquisire alla holding una partecipazione di controllo (nel caso della figura precedente, si tratta del regime fiscale di c.d. neutralità indotta quando HOLDING ottiene una partecipazione >50% in Alfa/Beta e Gamma),
  • l’altra volta a consentire la creazione di una holding con un unico socio (Tizio socio unico di HOLDING) attraverso il conferimento di una partecipazione qualificata, ovvero una partecipazione >20%.

Si parla di personal holding soprattutto in questo ultimo caso, ossia quando il socio titolare di una partecipazione non di controllo “trasforma” ,attraverso il conferimento, la propria quota da qualificata a totalitaria.

Si veda il seguente caso dove Tizio crea la personal holding:

Vari sono i vantaggi o, a seconda del punto di vista, gli svantaggi dell’operazione.

Innanzitutto il socio può decidere di entrare nell’assemblea della società operativa non personalmente, bensì attraverso un amministratore di fiducia come ad esempio un professionista.

In secondo luogo egli potrà cedere a titolo oneroso o gratuito le quote della propria holding, ad esempio ai figli per realizzare il passaggio generazionale.

Fino a poco tempo fa, ferme restando le valutazioni di un possibile abuso, era pensabile di donare ai figli la propria quota totalitaria beneficiano della esenzione di cui all’art. 3 co. 4 ter del D.Lgs. 346/1990. Purtroppo, la risposta ad interpello 25.8.2021, n. 552 ha sensibilmente complicato la questione, negando l’applicabilità del regime di favore alla holding che non detiene la maggioranza della società operativa.

Si deve considerare, ad ogni buon conto, come questa libertà nel trasferimento delle quote potrebbe determinare sgraditi ingressi nell’assemblea della società operativa, in quanto ciascun titolare della sua personal holding, in assenza di previsioni contrarie, potrà liberamente determinare la compagine sociale del proprio veicolo.

Un ulteriore profilo di interesse attiene alla possibilità di usare la personal holding come liquidity company.

In sostanza, i dividendi che giungono dalle società partecipate saranno assoggettati a tassazione solamente sul 5% del loro ammontare ai sensi dell’art. 89 del tuir e, fintanto che questi non vengono distribuiti al socio persona fisica, si posticipa il prelievo del 26%. La liquidità verrà investita all’interno della società di capitali e, se le partecipazioni vendute risultavano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, si può beneficare del regime della pex anche in relazione agli investimenti operati attraverso un intermediario finanziario. Si tratta di una opportunità interessante, in quanto la persona fisica è generalmente soggetta al regime impositivo del 26% con varie limitazioni al recupero delle minusvalenze.

Qualora, rispetto alla società di capitali, ci si orientasse verso la società di persone commerciale, il discorso si complica. Si perde l’efficienza del veicolo per la gestione della liquidità, in quanto il reddito verrebbe imputato per trasparenza ai soci. Inoltre, si rilevano anche le difficoltà di realizzare il conferimento ex art. 177 co. 2 del tuir, atteso che l’Agenzia delle entrate ha affermato, invero in modo non condivisibile, che la norma richiederebbe che sia la conferitaria che la conferita siano società di capitali. La lettera della norma non depone tuttavia in tal senso.

Emergono, ad ogni modo, altri profili di interesse come ad esempio la riservatezza connessa alla mancata necessità di depositare il bilancio e un profilo di tutela delle quote atteso che per le società di persone la aggredibilità dovrebbe essere esclusa.

Per ulteriori approfondimenti potete chiedere una Consulenza personalizzata ai nostri esperti!

NUOVA FUNZIONE INVIO DIFFERITO COMUNICAZIONI

11 Luglio 2023

INVIO DIFFERITO COMUNICAZIONI CON CORA WEB

Siamo felici di annunciarvi che è di prossima pubblicazione, una funzione che vi permetterà di impostare l’invio differito delle comunicazioni in CORA.

Soprattutto in prossimità delle meritate vacanze estive, molti dei nostri clienti hanno il problema di dover attendere almeno il primo giorno del mese di agosto, per poter inviare le comunicazioni relative al mese di luglio.

Grazie all’implementazione di questa nuova funzione, questo non sarà più un problema.

A breve infatti troverete nell’elenco soggetto, il tasto INVIO DIFFERITO

Premendolo, vi verrà chiesto di impostare la data di creazione della comunicazione.

Impostando una data futura, state dicendo al programma quando creare la comunicazione e la pec.

Voi non dovete preoccuparvi più di nulla, pensiamo a tutto noi!

Questa funzione è prevista solo se avete impostato la gestione automatica della pec per i soggetti presenti nell’elenco: se non l’avete ancora fatto, leggete questo articolo per configurare l’invio automatico della pec con CORA.

Appena la nuova funzione INVIO DIFFERITO sarà attiva, ve ne daremo comunicazione, fornendovi tutte le indicazioni utili per procedere.

COME CARICARE E VERIFICARE I CERTIFICATI

10 Luglio 2023

Come posso caricare e verificare i certificati di firma del soggetto obbligato in CORA o CRS?

Per caricare l’ambiente di sicurezza ( o i certificati di firma) del soggetto obbligato, vi basterà seguire questi passi:

1.Dall’elenco soggetti, cliccare sull’occhiolino verde per accedere ai dettagli del soggetto e premere il pulsante CARICA

2. Selezionare la cartella dove sono stati salvati i certificati e selezionare tutti e 3 i file contemporaneamente ( UTEC, UTEF e UTENTE.KF) e premere APRI

3. Se il caricamento è avvenuto correttamente, si leggerla il seguente messaggio

4. Inserire la password di protezione dei certificati e premere il tasto VERIFICA

5. la verifica controlla la password, la scadenza, la chiave pubblica e la corrispondenza tra il CF del soggetto e il titolare dei certificati.

Inoltre di recente è stato implementato un doppio controllo sulla verifica dell’ambiente di sicurezza (certificati di firma): oltre alla verifica sulla validità del certificato, viene verificata anche la validità della firma.

Se i certificati sono validi verrà visualizzata una maschera dove non ci sono segnalazioni in rosso.

Scarica la nostra guida sul caricamento dei certificati

INVIO CRS DOPO IL 30 GIUGNO

30 Giugno 2023

Posso inviare la Comunicazione CRS dopo il 30 Giugno?

Premesso che la scadenza ordinaria per l’invio delle comunicazioni è il 30 giugno di ciascun anno, questa domanda ci viene posta frequentemente da chi si interfaccia con la normativa CRS.

La risposta è affermativa ed è rinvenibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nei documenti tecnici, contenenti le Modalità di compilazione e trasferimento dati.

Leggendo questo allegato, si può infatti desumere che :

Dal 1° gennaio di ciascun anno, fino al trentesimo giorno successivo al termine previsto per l’invio all’Agenzia delle entrate (quindi fino al 30 Luglio) , le ISTITUZIONI FINANAZIARI ITALIANE TENUTE ALLA COMUNICAZIONE ( definite IFItaC) possono effettuare:

  1. Comunicazioni di nuovi dati (tramite un unico file);
  2. Comunicazione di nuovi dati a lotti;
  3. Comunicazioni sostitutive;
  4. Comunicazioni di assenza di dati da comunicare.

Dal trentunesimo giorno successivo al termine previsto per la comunicazione (quindi dal 31 Luglio), è possibile trasmettere:

  1. comunicazioni di nuovi dati (tardivi o integrativi);
  2. comunicazioni correttive di singoli record/documenti, presenti in comunicazioni precedentemente inviate e mai sostituiti o annullati;
  3. comunicazioni di annullamento di singoli record/documenti, presenti in comunicazioni precedentemente inviate e mai sostituiti o annullati.

Quindi dal 31 Luglio non è più possibile trasmettere la cosiddetta comunicazione vuota.

Altra domanda che ci viene posta di frequente riguarda le sanzioni a cui si va incontro nei casi di violazione della normativa CRS.

In Italia la normativa CRS è entrata in vigore il 1° gennaio 2016 e ricalca alcuni profili della disciplina FATCA.

Il quadro normativo di riferimento è costituito per entrambe le discipline dalla legge n. 95 del 18 giugno 2015 a cui ha dato attuazione il D.M. del 28 dicembre 2015.

L’articolo 9 della suddetta legge stabilisce che le violazione degli obblighi comunicativi comporta l’applicazione di una sanzione compresa tra i 2.000 e i 21.000 euro ai sensi dell’art. 10 comma 1-bis del DLgs. 471/97 (Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 158 Articolo 15) . Si tratta quindi delle stesse sanzioni previste per le violazioni in tema Anagrafe Rapporti, descritte qui.

Webinar Il trust un anno dopo la C.M. 34/E/2022

27 Giugno 2023

ARGOMENTO:

Sono passati ormai 9 mesi dall’uscita della C.m. 34/E sulla fiscalità del trust. Dopo il primo momento dei commenti “a caldo” sopraggiunge la consapevolezza di quelli che sono i punti fermi ed i profili di criticità ancora aperti. Il webinar ha lo scopo di fissare quelle che sono le nostre certezze e le nostre incertezze.

Un panel di relatori curerà dei focus su specifici temi di interesse.

L’incontro è gratuito ma è necessario iscriversi attraverso l’apposito link.

Il materiale sarà consegnato solamente ai partecipanti che seguiranno l’incontro.

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Dalle Alle Tema Relatori
15:00 15:05 Accesso alla piattaforma   
15:05 15:15 Introduzione  Ennio Vial
Commercialista in Castelfranco Veneto (TV)
15:15 15:30  Le certezze sui trust domestici
  •  Trust opaco e trasparente 
  •  Il trust commerciale 
  •  Il trust di garanzia 
  •  Il trust dopo di noi  
Adriana Barea
Commercialista in Morgano (TV)
15:30  15:45 

Le incertezze sui trust esteri 

  •  Il regime impositivo dei beneficiari di trust esteri paradisiaci; 
  •  La sorte dei trust comunitari; 
  •  Criticità sul conteggio del livello impositivo nei commenti degli operatori e nella prassi dell’agenzia
Enrico Povolo
Commercialista in Vicenza
15:45 16:00  Il pregevole inquadramento dell’Agenzia sul monitoraggio fiscale
  •  Opacità e trasparenza come discretionary e mandatory; 
  •  Il monitoraggio del trust
  •  Il monitoraggio dei titolari effettivi.    
Silvia Bettiol
Commercialista in Montebelluna (TV) 
16:00 16:15

Il punto sulla fiscalità indiretta 

  •  Le conseguenze del nuovo orientamento dell’Ufficio; 
  •  Quale sorte per le ipocatastali? 
  •  Le attribuzioni non formalizzate Imposte indirette e trust non residenti
Ennio Vial
Commercialista in Castelfranco Veneto (TV) 
16:15 16:30  Risolti i problemi fiscali: cosa manca ancora al trust? Il trust ed il ruolo del giudice Francesco Sansegolo
Avvocato in Bergamo
16:30 Dibattito Tutti i relatori

QUANDO:

Il Webinar si terrà venerdì 14 Luglio 2023 alle 15:00


ISCRIZIONE AL WEBINAR:

Il webinar è gratuito. È sufficiente la prenotazione compilando il form qui sotto dove è anche possibile sottoporre anticipatamente eventuali domande specifiche che saranno trattate dai relatori nel corso del webinar.

A seguito dell’avvenuta iscrizione, vi verrà spedita una email con il link per il collegamento diretto all’evento.



RELATORI:

Studio Vial
Lo studio opera nei seguenti settori della consulenza professionale: Fiscalità internazionale, Riorganizzazioni societarie, Gestione e passaggio del patrimonio, Trust, Holding, Attività di formazione, Attività pubblicistica, Contenzioso tributario.

Dott. Ennio Vial

Dott.ssa Adriana Barea

Dott.ssa Silvia Bettiol

Dott. Enrico Povolo

Avv. Francesco Sansegolo


WEBINAR SVOLTI:

TRUST e scambio informazioni CRS

22 Giugno 2023

TRUST e scambio informazioni CRS

È operativo già dal 2016 il ‘famoso’ CRS, Common Reporting Standard. Si tratta di uno standard comune adottato in ambito OCSE in applicazione dello scambio automatico di informazioni finanziarie tra le varie Giurisdizioni partecipanti.

Sul blog trovate diversi articoli in cui abbiamo affrontato il tema.

Come già detto, lo standard prevede l’obbligo, per le amministrazioni finanziarie degli Stati aderenti al sistema CRS, di scambiarsi in via automatica, i dati relativi ai “conti finanziari,” detenuti da soggetti non residenti nei vari Paesi, che vengono trasmessi annualmente dalle istituzioni ed entità finanziarie quali Banche, fondi comuni, assicurazioni, trust, fondazioni e così via.

La scadenza per detta comunicazione da parte degli istituti finanziari all’agenzia entrate italiana è il 30 giugno di ogni anno, con riferimento ai conti finanziari detenuti dai non residenti alla data del 31 dicembre dell’anno prima. Le varie amministrazioni fiscali poi, entro il 30 settembre di ogni anno, ri-trasferiscono dette informazioni, riguardanti i vari soggetti non residenti alle rispettive autorità competenti nelle Giurisdizioni partecipanti.

Cerchiamo di capire, in termini atecnici, come funziona questo scambio CRS:

Tizio, fiscalmente residente in Italia, apre un conto corrente presso una Banca Tedesca.

La Banca tedesca, in quanto istituzione finanziaria, è soggetto comunicante. Censisce Tizio come soggetto non residente in Germania e comunica così alla propria Amministrazione Finanziaria, il saldo del conto di Tizio, la presenza di titoli nel portafoglio e eventuali proventi percepiti (dividendi, interessi, capital gain).

L’Amministrazione tedesca, a sua volta, riporta i dati citati in una sorta di “banca dati” internazionale facendo sì che l’Amministrazione finanziaria italiana entri a conoscenza dell’esistenza di questo investimento estero.

Lo scambio CRS interessa in maniera importante anche i trust. Questi ultimi, infatti, potrebbero, nel rispetto di determinati requisiti, essere essi stessi assimilabili a “entità di investimento”, ed in quanto tale effettuare le comunicazioni ai fini CRS in presenza di “reportable persons” residenti in un Paese diverso rispetto a quello di residenza del Trust.

Se non risultano, invece, soddisfatti i requisiti per essere definito “entità di investimento” – e questo è il caso che si verifica maggiormente – il Trust viene solitamente identificato, ai fini CRS, come Passive non financial entity.

In questo caso, quando il Trust si rapporta con istituti finanziari, questi ultimi devono effettuare apposita due diligence identificando quelle che, ai fini CRS, sono ritenute “reportable persons”, ovvero disponente, trustee, guardiano e beneficiari se fiscalmente residenti in uno Stato diverso rispetto a quello dell’ente creditizio.

Pertanto, secondo la normativa CRS, quando un Trust ente non commerciale, con disponente, trustee, guardiano e beneficiari residenti in Italia, apre un conto corrente e/o un portafoglio titoli presso una Banca residente in uno Stato estero che comunica le informazioni ai fini CRS, tale Banca (EE) comunicherà all’Italia i seguenti dati:

Come emerge dalla precedente tabella, che sintetizza la normativa CRS, ai fini dello scambio automatico giungeranno in Italia le informazioni in capo a tutti i soggetti coinvolti nel trust.

Sei Trustee di un Trust e non se devi effettuare la comunicazione CRS?

Contatta i nostri esperti!

FUSIONE IN SOGGETTO CHE NON SVOLGE ATTIVITA’ FINANZIARIA

19 Giugno 2023

FUSIONE IN SOGGETTO CHE NON SVOLGE ATTIVITA’ FINANZIARIA

In caso di fusione per incorporazione di un operatore finanziario in soggetto incorporante che non svolge attività finanziaria, quali sono gli adempimenti del soggetto incorporato?

Si applicano le disposizioni del punto 4 del provvedimento del 10 febbraio 2015:

In caso di cessazione dell’operatore finanziario si applicano le disposizioni del punto 4 (*) del provvedimento del 10 febbraio 2015 per quanto riguarda l’Archivio e del punto 6 (**) del provvedimento per quanto riguarda il Registro elettronico degli indirizzi.

In particolare, l’operatore finanziario incorporato deve:

a) tenere attiva l’utenza SID per il tempo necessario ad effettuare gli ultimi adempimenti e per almeno 90 giorni dalla cessazione

b) mantenere attiva la casella PEC nei 30 giorni successivi alla data indicata sulla ricevuta telematica della comunicazione cessazione

c) dare riscontro alle richieste di indagine finanziaria eventualmente pervenute nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cessazione.

Nel caso particolare in cui un operatore finanziario venga incorporato in un soggetto non operatore finanziario non obbligato agli adempimenti correlati all’iscrizione al REI (indagini, monitoraggio, FATCA/CRS) la comunicazione di chiusura della PEC va gestita come un caso di cessazione senza confluenza e pertanto non deve essere compilata la sezione del tracciato record relativa all’incorporante. Dovrà essere invece evidenziato il luogo di tenuta delle scritture contabili.

Anche in questa ipotesi può essere utilizzato il nostro programma gratuito ComuREI.

Provvedimento n. 18269/2015 del 10 febbraio 2015

(*) 4. Operatori finanziari che cessano l’attività senza confluenza in altro operatore finanziario

4.1. Gli operatori che cessano la propria attività senza confluenza in altro soggetto operatore finanziario mantengono attiva la propria utenza S.I.D. e trasmettono entro 90 giorni dalla cessazione i dati, di cui al provvedimento del 25 marzo 2013, relativi al periodo infrannuale in cui hanno svolto attività finanziaria.

(**) 6. Consolidamento delle informazioni comunicate dagli operatori all’Archivio dei rapporti finanziari

6.1. Al fine di garantire il consolidamento dei dati dell’Archivio dei rapporti non sono consentite variazioni delle informazioni annuali e mensili pervenute oltre 90 giorni dai termini stabiliti ai punti 1 e 2 del presente provvedimento ovvero dalla ricezione degli esiti di elaborazione trasmessi dall’anagrafe tributaria.

Riportiamo anche una risposta di Sogei circa la data da utilizzare per comunicare la chiusura dei rapporti dell’incorporato

Buongiorno, con riferimento al quesito sotto riportato, si ritiene che sia più opportuno, nel caso di estinzione di una società per incorporazione in un’altra che non è operatore finanziario, comunicare la chiusura dei rapporti alla data di estinzione della Società incorporata.