COME FILTRARE I RAPPORTI IN CORA WEB

17 Aprile 2024

Elenco rapporti: come impostare i filtri.

Una funzionalità di CORA WEB che non tutti utilizzano è la possibilità di mostrare solo determinati rapporti o impostare dei filtri specifici scelti dall’utente.

Si tratta di funzioni particolarmente utili quando il soggetto obbligato ha numerosi rapporti.

Dalla scheda ELENCO RAPPORTI sono presenti il tasto MOSTRA (1) e il tasto CERCA(2).

(1) Premendo il tasto MOSTRA apparirà un elenco di criteri scelti da noi che si possono selezionare per visualizzare determinati rapporti.

Elenco iniziale: mostra tutti i rapporti inseriti in CORA WEB;

Rapporti solo aperti: mostra solo i rapporti che non hanno una data di chiusura impostata;

Rapporti chiusi: mostra solo i rapporti con data di chiusura impostata;

-Rapporti cancellati: mostra i rapporti cancellati ( comunicazione tipo 4);

-Rapporti da comunicare: mostra i rapporti che sono selezionati come “incluso nella prossima comunicazione”

-Assenti in fotografia: mostra i rapporti che non risultano presenti nell’ultima fotografia di consistenza elaborata.

Una volta scelto il criterio per la selezione è possibile fare una stampa pdf dei soli rapporti che si è deciso di mostrare, utilizzando il tasto Stampa Rapporti.

(2) Il tasto CERCA premette di filtrare i rapporti scegliendo tra diversi criteri di ricerca.

-Denominazione

-Codice fiscale

-Codice Univoco

-Data inizio Rapporto

-Data fine Rapporto

-Note

-Id Esito

-Assenti in fotografia

Il nostro consiglio è quello di utilizzare prevalentemente il codice univoco per cercare i rapporti: infatti possono esistere rapporti con stessa denominazione e data, ma il codice univoco è appunto unico e non c’è il rischio di selezionare un rapporto al posto di un altro.

FACCIAMO NOI TUTTO

22 Febbraio 2024

NUOVO SERVIZIO FACCIAMO NOI TUTTO

Siamo felici di comunicarvi l’implementazione di un nuovo servizio che alleggerirà il carico di lavoro di chi deve effettuare le comunicazioni all’Anagrafe Rapporti.

Si tratta di FACCIAMO NOI TUTTO : un servizio che permette di delegare a noi l’adempimento verso l’Anagrafe Rapporti.

Nella pagina dedicata trovate tutti i dettagli che vi occorrono.

VEDIAMO NEL DETTAGLIO I PASSAGGI

  1. Acquisto servizio
  2. Mail ufficio assistenza
  3. Compilazione della form on line
  4. Invio dati
  5. Riscontro invio comunicazione

1) ACQUISTO DEL SERVIZIO

Si può acquistare il servizio da questa pagina, dopo essersi registrati e loggati al nostro sito, premendo il tasto AGGIUNGI AL CARRELLO e quindi VISUALIZZA CARRELLO per completare l’ordine.

2) MAIL UFFICIO ASSISTENZA

Una volta inviato l’ordine, riceverete nelle ore successive una mail dal nostro ufficio assistenza dove tra le altre cose vi verrà richiesto di fissare un appuntamento telefonico per analizzare più nel dettaglio la vostra casistica.

3) COMPILAZIONE FORM ON LINE

In seguito al primo ordine, riceverete una mail, con il quale vi chiediamo se avete o meno rapporti da comunicare all’Anagrafe Rapporti. In caso positivo sarete indirizzati a una form on line da compilare ( più in basso potete vedere un esempio di compilazione).

Ogni mese ( intorno al 10) riceverete un remainder tramite mail.

Ecco un esempio :

Cliccando su (1) No: niente da comunicare registreremo la vostra risposta e ci aggiorneremo al mese prossimo.

Cliccando su (2) SI: ho dati da comunicare vi rimanderemo a una nostra pagina on line dove potete inserire i dati dei rapporti, in maniera totalmente sicura e protetta.

Questa è un esempio della form che dovrete compilare.

SEZIONE A – Dati del soggetto obbligato che deve fare la comunicazione. Troverete questi campi già precompilati.

SEZIONE B Selezionare il codice TIPO RAPPORTO dall’elenco ( tipicamente le holding comunicano 18= finanziamenti, 22=partecipazioni e in caso di gruppi strutturati 01= cash pooling) .

Qui potete leggere nel dettaglio cosa devono comunicare le holding.

Indicare la DATA DI INIZIO del rapporto (sempre quella EFFETTIVA) o la DATA FINE nel caso vada comunicata la chiusura del rapporto.

SEZIONE C-Selezionare il TIPO COMUNICAZIONE dall’elenco proposto a seconda del caso

SEZIONE D -Indicare i dati anagrafici il titolare del rapporto:

  • codice fiscale (se italiano)
  • Denominazione/Sede oppure
  • Cognome Nome e dati di nascita

SEZIONE E – Cliccare sulla scheda TITOLARI EFFETTIVI e DELEGATO e premere AGGIUNGI
Compilare i dati dell’anagrafica aggiuntiva .

Normalmente le holding sono tenute a compilare i dati del Titolare Effettivo.

Data di inizio deve essere uguale o maggiore alla data del rapporto.

Codice Ruolo 7=Titolare effettivo . Premere il pulsante CONFERMA.

4) INSERIMENTO ALTRO RAPPORTO E INVIO DATI

Completato l’inserimento dei dati del rapporto si può inserire un ulteriore rapporto premendo il tasto + in basso a destra.

e inviare i dati premendo il tasto invia rapporti in alto a destra.

In questo vi apparirà questa richiesta di conferma invio: premendo il tasto continua i dati inserirti saranno inviati allo staff Star Soluzioni.

Potete quindi scaricare il file csv relativo ai rapporti inviati

5) RISCONTRO INVIO COMUNICAZIONE

Ci occuperemo noi di validare i dati inseriti, creare la comunicazione e spedire al cliente un pdf riepilogativo dei dati comunicati: dopo la conferma saremo sempre noi a inviare la comunicazione all’Agenzia delle entrare e elaborare la ricevuta di trasmissione.

SALDI ANNUALI: COSA C’E’ DA SAPERE

20 Febbraio 2024

COMUNICAZIONE SALDI ANNUALI ANAGRAFE RAPPORTI.

Abbiamo pensato che potesse essere utile racchiudere in un unico articolo tutto ciò che c’è da sapere sulla comunicazione dei saldi annuali.

QUAL’ È LA SCADENZA?

L’ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni. Quest’anno per i saldi 2023 la scadenza è il 29 Febbraio 2024.

PER QUALI RAPPORTI SI COMUNICANO I SALDI?

Per sapere quale tipologia di rapporti deve comunicare i saldi, chi utilizza il nostro programma CORA WEB, può selezionare la scheda SALDI ANNUALI: vengono riportati solo i rapporti del soggetto che prevedono i saldi.

Per i TIPO RAPPORTO 08,11,13,16,17,18,19,20,21,22,99 -> NON SI COMUNICANO I SALDI                             

Se il soggetto ha SOLO questo tipo di rapporti NON DEVE FARE NESSUNA COMUNICAZIONE!

CHE IMPORTI DEVO SEGNALARE?

Spostandosi con il cursore sulle varie colonne, in nero vengono riportate le istruzioni di compilazione.

Quando il segno deve essere maggiore di zero, viene specificato.

DOVE TROVO LE ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE?

Cliccando sul bottone ISTRUZIONI SALDI è possibile scaricare le istruzioni di compilazione aggiornate, per ogni tipologia di rapporto. In rosso sono evidenziate le modifiche rispetto alla versione precedente.

COME CREARE LA COMUNICAZIONE CON CORA WEB?

Una volta compilati i campi richiesti seguendo le suddette istruzioni, cliccare su CREA COMUNICAZIONE e inviare la comunicazione come di consueto.

Leggi questo articolo, con video tutorial per vedere come effettuare la comunicazione saldi annuali.

COME IMPORTO I SALDI DA FILE CSV?

Nella scheda SALDI ANNUALI è presente il tasto Importa Saldi che permette il caricamento da file csv.

Per maggiori dettagli potete leggere questo articolo, corredato da un video tutorial.

COSA SUCCEDE SE NON RISPETTO LA SCADENZA DEL 29 FEBBRAIO?

Solitamente l’Agenzia delle Entrate invia sulla pec del soggetto obbligato un file ATPEC 04 con il quale rileva la mancata comunicazione dei saldi annuali per i rapporti che li prevedono: ERRORE 409.

Per leggere il contenuto del file basterà elaborare la ricevuta (come una qualsiasi altra ricevuta) con CORA WEB.

Bisogna verificare quindi che per i rapporti indicati dall’Agenzia in questa segnalazione sia stata fatta la comunicazione annuale dei saldi per l’anno di riferimento indicato.

COME SISTEMO L’ERRORE SEGNALATO?

C’è tempo fino al 30 Aprile per sistemare l’errore segnalato (periodo di consolidamento).

In questo articolo abbiamo riassunto gli scenari possibili e le azioni correttive.

COSA SUCCEDE SE MI ACCORGO DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DOPO IL 30 APRILE?

Superata questa data, non si può usare la comunicazione “Saldi Annuali” (Tipo 3).

Va fatta una comunicazione “mensile” di tipo 2=Aggiornamento per ogni rapporto, avendo cura di definire nel dettaglio rapporto tutti gli anni saldi dalla data di apertura del rapporto fino al 2023.

COMUNICAZIONE DAC7

9 Febbraio 2024

Foglio Excel per la Comunicazione DAC7

Siamo lieti di comunicarvi la messa a disposizione di tutti di un foglio Excel gratuito per creare la comunicazione DAC7.

Si tratta di una comunicazione che abbiamo deciso di sviluppare a seguito delle tante richieste pervenute dai nostri clienti, per poter adempiere nei tempi previsti dalla legge agli obblighi previsti dalla Direttiva (UE) 2021/514 del 22 marzo 2021 e che per quest’anno ha fissato la scadenza al 15 Febbraio 2024.

Nella confusione generale riteniamo che poter fare la comunicazione anche basica (e fare una correzione successiva) può dare un po’ tranquillità a chi sta cercando di capire se è obbligato o no, e se si cosa deve fare.

COME SCARICARE IL FOGLIO EXCEL GRATUITAMENTE

1 Collegarsi a questa pagina per approfondire l’argomento

2 Compilare questa form con i propri dati

3 Richiedere il modulo Excel cliccando sull’apposito tasto, dopo aver accettato i termini per il trattamento dei dati personali.

4 Riceverete una email con il link per scaricare il foglio Excel

5 Qui potete scaricare le istruzioni di compilazione.

IMPORTANTE: la versione gratuita sarà disponibile fino a fine APRILE 2024.
Il programma completo – senza limiti di venditori/immobili e gestione dello storico comunicazioni – sarà disponibile da Maggio 2024

Riferimenti normativi

Il decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023 ha dato attuazione alla suddetta normativa ed è quindi stato introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai Gestori di Piattaforme.

I gestori di piattaforme digitali sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate (entro il 31 Gennaio di ogni anno, termine prorogato al 15 Febbraio 2024 per i dati riferiti al 2023) una serie di informazioni in relazione alle operazioni poste in essere dai venditori attraverso i loro siti ed applicazioni online.

Successivamente l’Agenzia delle Entrate italiana condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi Ue.

Vediamo quali sono punti salienti del decreto:

1)Chi sono i soggetti obbligati?

I gestori di piattaforma ossia coloro che hanno un contratto con il venditore e con questo contratto mettono a disposizione tutta o parte della propria piattaforma web (esempi Vinted, Ebay, Amazon, Airbnb, Booking).

2)Quali attività svolte sul web che rientrano nella normativa?

  1. la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché’ qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;
  2. i servizi personali;
  3. la vendita di beni;
  4. il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

3) Quali dati vanno comunicati?

La comunicazione riguarda specifici dati fiscali da trasmettere alle autorità, tra cui:

  1. Identità dei venditori (nome, indirizzo, numero di identificazione fiscale).
  2. Dettagli sulle transazioni (importi, data e natura delle vendite).
  3. L’importo totale delle transazioni per ogni venditore.
  4. Le date in cui le transazioni sono state effettuate.
  5. La natura delle transazioni, come la vendita di beni o la fornitura di servizi.
  6. Altre informazioni pertinenti per l’adempimento fiscale.

4) Qual è la scadenza per i dati del 2023?

Il 15 Febbraio 2024

5) Quali sono le sanzioni in caso di mancato/ errato adempimento?

In caso di omessa comunicazione, si applica una sanzione da € 3.000,00 a € 31.500,00.

In caso di incompleta o inesatta comunicazione, si applica una sanzione da € 1.000,00 a € 10.500,00.

IMPORT/EXPORT SALDI ANNUALI

22 Gennaio 2024

Come posso esportare e importare i saldi annuali?

In questo precedente articolo abbiamo visto com’è possibile compilare i SALDI ANNUALI direttamente in CORA WEB.

Alcuni clienti possono avere la necessità di inserire i dati in un foglio di lavoro, vediamo come procedere.

Una volta selezionato il soggetto obbligato nell’elenco soggetti, nella maschera SALDI ANNUALI troviamo i due tasti Esporta saldi ed Importa saldi.

E’ possibile anche selezionare l’anno di riferimento per i saldi.

Il tasto Esporta saldi permette di scaricare un file CSV che riporta tutti i dati dei rapporti.

Possiamo notare come siano presenti nelle varie colonne il codice univoco, tipo rapporto, data inizio, codice fiscale ecc.

Questo file csv può essere quindi utilizzato sia per verificare in maniera più agevole i dati dei rapporti presenti in Cora Web, sia per inserire i dati dei saldi mancanti.

Una volta salvate le modifiche, da Cora Web è possibile, attraverso il tasto IMPORTA SALDI, caricare il file appena modificato e premere il tasto conferma.


Se l’operazione è stata effettuata correttamente, apparirà un messaggio di conferma e i dati degli importi verranno aggiornati.


A questo punto premere il tasto Salva per salvare le modifiche e quindi il tasto Crea comunicazione per creare la comunicazione e procedere all’invio come di consueto.

Inoltre, con il tasto IMPORTA FILE è possibile scaricare il template csv che può essere compilato per comunicare i saldi.


Bisogna fare attenzione particolarmente:

– al codice univoco ( Colonna1), che deve corrispondere a un rapporto esistente

– all’anno di importazione che corrisponde all’anno per cui si vogliono importare i saldi.

Una volta inserite tutte le righe, salvare le modifiche e caricare il file come visto precedentemente.

Visualizza anche il video tutorial per procedere con l’import/export dei saldi annuali

import-export-saldi

QUALE CODICE PER LE HOLDING PER ISCRIVERSI AL REI?

12 Gennaio 2024

QUALE CODICE DEVONO UTILIZZARE LE HOLDING PER ISCRIVERSI AL REI- SEZIONE FACTA/CRS?

Una domane che spesso si pongono le Holding che devono registrarsi al REI (Registro Elettronico degli indirizzi), nella sezione FACTA/CRS, è quale sia il codice operatore corretto da indicare in fase di iscrizione.

L’interrogativo nasce dal fatto che nella tabella prevista dalla normativa, sono disponibili due codici differenti per le holding : 05 e 29.

Utilizzando il nostro programma COMUREI, la scelta deve essere fatta al momento dell’inserimento del Tipo soggetto, selezionandola tra le opzioni mostrate nel menù a tendina

La soluzione è rinvenibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, tra le risposte alle domande più frequenti in tema REI, che vi mostriamo in questa immagine.

Quindi, volendo chiarire ulteriormente quanto scritto dall’Agenzia delle Entrate, le holding obbligate all’Anagrafe Rapporti, se sono tenute anche all’adempimento FACTA/CRS, dovranno comunicare l’indirizzo PEC, indicando il codice operatore 05.

Tutte le altre holding che non rispettano il requisito di prevalenza previsto dalla normativa ATAD e che quindi non sono soggetti obbligati all’Anagrafe Rapporti, dovranno iscriversi al REI sezione FACTA/CRS, con codice operatore 29.

Consulta anche il mini tutorial che trovi di seguito.

DIVERSI TIPI DI IMPORT IN CORA

10 Novembre 2023

Quante tipologie di import esistono in CORA?

Abbiamo pensato che possa essere utile riassumere in un unico articolo le diverse tipologie di IMPORT presenti in CORAWEB, rimandandovi ove necessario, ad altri articoli presenti su questo blog, per eventuali approfondimenti.

Le diverse funzioni di importazione dei dati, sono le seguenti:

A)Importa soggetti

B)Importa rapporti

C)Importa saldi.

La prima tipologia, A) Importa soggetti, consente di importare sia i dati del soggetto obbligato che i relativi rapporti.

Il tasto IMPORTA è posizionato nella schermata principale, quella dell’ELENCO SOGGETTI.

Premendolo, sarà possibile infatti caricare un file di testo (txt), che consentirà di importare dati anagrafici, numero SID, password di protezione certificati e i rapporti del soggetto obbligato.

Questa tipologia d’importazione, può essere utilizzata quando c’è la volontà di recuperare l’archivio di un soggetto che per anni è stato inattivo oppure quella, più frequente, di recuperare i dati gestiti da un altro professionista, che utilizzava sempre CORA WEB per gestire gli adempimenti all’Anagrafe Rapporti.

Da questa schermata è possibile anche importare dati e rapporti del soggetto gestiti con il nostro precedente software CORAtu (la versione desktop dismessa nel 2021).

È utile sapere che questa funzione può essere utilizzata anche quando si è già provveduto ad inserire e configurare il soggetto obbligato, ma bisogna caricare lo storico rapporti tramite file di testo: verranno caricati solo i rapporti che non sono già presenti in CORA WEB.

Vi rimandiamo a questo articolo, per i passaggi da seguire.

La seconda tipologia, B) Importa rapporti, consente di importare i rapporti del soggetto obbligato, che risulta essere già caricato e configurato in CORA WEB.

Sono previste diverse possibilità di importazione dei rapporti a cui è possibile accedere dalla scheda ELENCO RAPPORTI, premendo anche in questo caso il tasto Importa.

Si può scegliere tra:

(1) Importa soggetto da CORAtu: sarà possibile importare i rapporti del soggetto caricati su CORAtu tramite file txt. Per maggiori dettagli, cliccare qui.

(2) Importa rapporti da comunicazione txt: anche in questo caso sarà possibile importare i rapporti del tramite file txt.

In questi due prime ipotesi, la schermata che appare è la stessa

(3) Importa rapporti da file csv: sarà possibile importare i rapporti del soggetto tramite file CSV.

Da questa schermata, selezionando l’apposito flag, è possibile scegliere se si desidera includere i rapporti importati nei rapporti da spedire e quindi inviarli nella prossima comunicazione.

Caricare quindi il file CSV con i rapporti da importare.

È anche possibile scaricare il template CSV, da compilare e modificare con i dati dei rapporti.

Se si opta per questa soluzione, bisogna prestare attenzione, tra le altre cose, al codice univoco (colonna 1): deve corrispondere ad un rapporto esistente.

Se l’importazione è avvenuta correttamente, il programma rilascerà questo avviso.

(4) Importa rapporti da ultima fotografia di consistenza elaborata: si tratta di una novità implementata di recente che permette appunto l’importazione dei rapporti di un soggetto direttamente dalla Fotografia di Consistenza ricevuta dall’agenzia delle entrate. Qui trovate maggiori dettagli.

L’ultima tipologia di importazione, riguarda la funzione C) Importa Saldi. Permette di importare i saldi annuali dei rapporti che ne prevedono la comunicazione da file csv.

Il file può essere precedentemente esportato da CORA, premendo il tasto Esporta Saldi.

Questo permetterà di lavorare su un file csv che contiene già i dati principali del rapporto (codice univoco, data inizio, codice fiscale ecc) e aggiungere i dati necessari.

Una volta compilato il file, nella schermata saldi annuali selezionare l’anno di interesse e il tasto importa saldi: caricare quindi il file csv .

Qui trovate un articolo sull’IMPORT DEI SALDI ANNUALI, con video tutorial.

GUARDA IL VIDEO SULL’IMPORT RAPPORTI DA TXT E CSV

QUALI RAPPORTI DEVONO COMUNICARE LE HOLDING?

25 Ottobre 2023

QUALI RAPPORTI DEVONO COMUNICARE LE HOLDING?

Per trovare un elenco di quelli che sono i rapporti che le Holding di partecipazione sono tenute a comunicare si può far riferimento alla Circolare 18/E del 4 Aprile 2007.

Al paragrafo 4.2 viene chiarito che per le holding di partecipazioni, iscritte nella sezione speciale dell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 113 del T.U.B., i principali rapporti da comunicare sono quelli aventi ad oggetto:

  1. le partecipazioni;
  2. i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società
    partecipate;
  3. i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli
    emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime;
  4. il c.d. “cash pooling”;
  5. il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da
    parte di terzi nell’interesse della holding a favore dell’intermediario presso cui viene
    acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel
    contratto stesso di finanziamento).

Inoltre sulla pagina delle FAQ presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con una FAQ del 20 Febbraio 2020, vengono chiarite le modalità di comunicazione all’Archivio delle partecipazioni e delle obbligazioni.

Tra i prestiti obbligazionari indicati al punto 3 sopra riportato rientrano gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi emessi ai sensi dell’art. 2346 sesto comma c.c.

In particolare:

  1. le partecipazioni sono oggetto di comunicazione all’Archivio se iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie. Esse vanno comunicate all’Archivio con il codice rapporto 22;
  2. i finanziamenti, i prestiti obbligazionari e gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime, devono essere comunicati con il tipo rapporto 18;
  3. il c.d. “cash pooling” è da comunicare con il codice rapporto 01 e, pertanto, i relativi dati contabili seguono le stesse regole di valorizzazione previste per i conti correnti; il soggetto obbligato alla comunicazione è la sola capogruppo o ‘pool leader’ o comunque il soggetto mandatario per la gestione della tesoreria del gruppo; la comunicazione del “cash pooling” da parte delle società aderenti al ‘pool’ è richiesta solo nel caso in cui la “pool leader” non sia assoggettata agli obblighi di cui all’art. 7 comma 6 del dPR n. 605/1973
  4. le garanzie, sono da comunicare col codice rapporto 16.

IMPORT DATI DA FOTOGRAFIA

17 Ottobre 2023

NUOVA FUNZIONE IMPORT DATI IN CORA DALLA FOTOGRAFIA DI CONSISTENZA

Abbiamo implementato in CORA WEB una funzione di importazione dati che mancava e che sicuramente faciliterà il lavoro a tanti dei nostri clienti.

Questa funzione permette di importare i dati dei rapporti di un soggetto direttamente dalla Fotografia di Consistenza ricevuta dall’agenzia delle entrate.

Ricordiamo che la Fotografia di Consistenza riporta a ciascun operatore finanziario quanto risultante nell’Archivio dei Rapporti Finanziari, alla data indicata nel tracciato.

Si tratta quindi di una fonte certa, un punto di partenza grazie al quale gli operatori possono verificare il pieno allineamento tra quanto è stato comunicato negli anni e quanto risulta nei propri software.

La novità consiste nell’aver inserito nell’elenco rapporti del soggetto obbligato il tasto IMPORTA

Premendo questo tasto si aprirà la seguente maschera che permetterà di scegliere il tipo di importazione di rapporti che si vuole effettuare: bisognerà selezionare l’ultima opzione, Allineamento rapporti dall’ultima fotografia elaborata.

Avremo poi modo di analizzare le altre tipologie di importazione in un successivo articolo.

Questa scelta consentirà appunto l’importazione dei rapporti dall’ultima fotografia elaborata in CORA e si aprirà la seguente maschera

Prima di entrare nel dettaglio e mostrare come funziona l’import, ci preme sottolineare che al fine di tutelare la sicurezza dei dati del cliente, nella maschera viene chiesto di indicare un indirizzo mail (1). Verrà recapitata un’esportazione del soggetto allo stato attuale, quindi antecedente la nuova importazione che potrà essere utilizzata nel caso in cui si decidesse di ripristinare la situazione precedente all’import.

Tornando all’import invece, se dalla maschera verrà premuto il tasto CONFERMA, senza spuntare l’opzione Aggiorna rapporti esistenti, (2) saranno importati in CORA solo i dati di quei rapporti presenti sulla fotografia ma non presenti su CORA.

Se invece verrà spuntato il campo Aggiorna rapporti esistenti, i rapporti su CORA verranno allineati a quelli della fotografia, in base al codice univoco.

Quindi ad esempio se sulla fotografia è presente un rapporto con lo stesso codice univoco di un rapporto presente in CORA, ma con date diverse, con questa funzione le date verranno allineate alla data in fotografia.

VEDIAMO ASSIEME UN ESEMPIO

Situazione di partenza: il soggetto TEST FOTOGRAFIA 1 ha in CORA un unico rapporto di partecipazione

Si procede alla lettura dell’ultima fotografia di consistenza pervenuta, utilizzando l’apposito tasto presente nell’elenco soggetti ELABORA FILE RICEVUTI e caricando il file ATPEC05 ricevuto sulla pec del soggetto obbligato.

L’elaborazione delle fotografia segnala delle criticità: diversi rapporti che risultano all’Agenzia delle Entrate non sono stati trovati in CORA.

Si tratta di un’ipotesi molto frequente, che avviene quando c’è stato un passaggio da altro software e non è stato importato lo storico.

Premendo il tasto IMPORTA (1) nell’elenco rapporti, si aprirà la maschera di importazione(2) dove verrà segnalata la fotografia da cui i dati verranno importati: si tratta appunto dell’ultima fotografia elaborata, che trovate anche nella scheda FOTOGRAFIA/ESISTI (3).

Per procedere è necessario premere il tasto CONFERMA.

Come detto riceverete una mail con l’esportazione dei dati del soggetto, con la situazione antecedente l’importazione dei rapporti dalla fotografia. Si tratta di un backup automatico, utile nel caso in cui si volesse ripristinare la situazione di partenza.

Verrà scaricato in automatico un file di testo con il report di quello che è stato fatto per ogni rapporto ( ultima colonna a destra).

In CORA sarà immediatamente visibile la nuova situazione, con l’elenco rapporti aggiornato.

In automatico viene importato per ogni rapporto codice univoco, data inizio ed eventuale data fine, tipo rapporto e anagrafiche collegate.

Alcuni dati anagrafici non posso essere importati in automatico, perché si tratta di dati non presenti in fotografia ( come la denominazione e la sede legale) o presenti parzialmente ( come il codice fiscale).

In questo caso basterà cliccare sulla riga del rapporto in CORA per apportare le modifiche del caso e inserire i dati mancanti manualmente.

Tuttavia se il soggetto ha un numero elevato di rapporti con la stessa anagrafica, vi suggeriamo un trucchetto per evitare di inserire a mano tutti i dati anagrafici completi per i numerosi rapporti:

1)Inserite in CORA un rapporto qualsiasi, anche inventato, riportando e compilando i dati anagrafici di quel rapporto che si ripete tante volte.

2)Procedete con l’import della fotografia. Se avevate già fatto un import dei dati dalla fotografia, è necessario prima cancellare i rapporti importati, in alternativa potete ripristinare il soggetto con la situazione antecedente l’importazione dei rapporti dalla fotografia.

3) Troverete l’anagrafica di quei rapporti che si ripetono complete di tutti i dati anagrafici , questo perché i nostri programmi sono in grado di decodificare il codice fiscale e copiare nei rapporti interessati tutti i dati mancanti : denominazione, sede legale e codice fiscale completo.

4) Eliminate da CORA il rapporto inventato, inserito solo per copiare i dati anagrafici del rapporti con anagrafiche che si ripetono.

COMUNICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO AL RI

11 Ottobre 2023

COME COMUNICARE IL TITOLARE EFFETTIVO AL REGISTRO DELLE IMPRESE

In seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 9 ottobre 2023, è stato reso definitivamente operativo il Registro dei titolari effettivi.

Entro l’11 dicembre 2023 ( 60 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto decreto) le società di capitale, i trust e le persone giuridiche private devono comunicare il Titolare Effettivo al Registro delle Imprese.

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la sanzione pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.

Ricordiamo che, secondo la normativa antiriciclaggio, per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari.

Per maggiori dettagli sul tema vi rimandiamo alla pagina dedicata dal Registro Imprese.

Con questo articolo vogliamo fornire le istruzioni operative per procedere con la comunicazione.

QUALE SOFTWARE USO PER LA COMUNICAZIONE?

E’ possibile usare l’applicativo DIRE messo a disposizione gratuitamente dal Registro Imprese .

COSA SERVE PER EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE?

  • Utenza TELEMACO
  • Firma digitale
  • Indirizzo pec

SI PUO’ DELEGARE L’INVIO A UN INTERMEDIARIO?

No, i soggetti tenuti a effettuare l’adempimento sono gli amministratori di società di capitali, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust. I professionisti pertanto non possono firmare la dichiarazione per conto del cliente, possono solo assumere il ruolo di “postini” per la trasmissione telematica delle pratiche. E’ possibile utilizzare un unico contratto Telemaco per la sola spedizione della pratica, la pratica può essere preparata con l’account Telemaco di un intermediario, firmata da un amministratore della società dichiarante e successivamente firmata per l’invio dall’intermediario.

VEDIAMO ASSIEME COME PROCEDERE CON LA COMUNICAZIONE

Puoi scaricare il pdf delle istruzioni cliccando il tasto Download qui sotto

Collegarsi a DIRE e accedere con le credenziali telemaco della società o dell’intermediario.

Premere il tasto Nuova pratica e scegliere la categoria Pratica Titolare effettivo

Inserire il soggetto scegliendo la tipologia dal menu a tendina che appare

Indicare quindi il codice fiscale del soggetto: i dati verranno recuperati in automatico cliccando sul tasto procedi.

In automatico verrà compilato anche la sezione relativa alla CCIAA destinataria della pratica.

Bisognerà scegliere che non si tratta di un rinvio e quindi che si tratta di Prima comunicazione titolarità effettiva.

A questo punto, cliccando sul tasto Nuovo, bisognerà inserire i dati del titolare effettivo, che ricordiamo essere sempre una persona fisica.

Inserire il codice fiscale per recuperare i dati anagrafici e compilare la sezione RESIDENZA

A questo punto vi verrà chiesto di inserire il requisito/ caratteristica per cui il titolare effettivo è stato indentificato come tale. Bisognerà effettuare la scelta dal menu a tendina che si apre e confermarla con l’apposito tasto.

Inserire quindi l’autocertificazione sulla veridicità dei dati inseriti

Infine compilare i dati del Dichiarante, ossia il soggetto che firma la dichiarazione che come detto in precedenza non può essere un intermediario abilitato.

Non vanno inseriti allegati e gli importi sono già compilati. La pratica costa 32 euro ( 30 per i diritti di segreteria e 2 per tariffa)

Scaricare la distinta della pratica, firmarla digitalmente con la firma digitale del dichiarante ( se l’invio viene fatto dal Telemaco del professionista, va apposta anche la firma di quest’ultimo sulla distinta).

Procedere quindi con l’invio.

SCISSIONE ASIMMETRICA

6 Ottobre 2023

VOGLIO SEPARARMI DAL MIO SOCIO: QUALI VIE HO A DISPOSIZIONE?

Spesso nelle compagini societarie ci si imbatte in situazioni di stallo in quanto, ad esempio, per difformità di vedute o dissidi tra i soci, non si riesce a trovare “la quadra” per prendere le decisioni necessarie.

A volte viene proposto l’utilizzo della holding per “spostare” di un livello superiore le discussioni tra i vari soci. In molti casi si può seguire la via dell’operazione di scissione asimmetrica, ossia quell’operazione straordinaria che consente di separare singoli o gruppi di soci.

Si pensi al caso classico di una società Alfa, con due soci Tizio e Caio al 50%.

La scissione asimmetrica, non totale, comporterà la nascita di una nuova società dove vi sarà solo Caio come socio unico, mentre Tizio rimarrà socio totalitario di Alfa.

Una simile operazione permette di separare i destini dei due soci.

Oppure si pensi al caso di una società Beta con tre soci al 33%. E’ possibile che due di essi rimangano soci della società Alfa al 50% e che il terzo diventi unico socio della società beneficiaria newCo.

La prima preoccupazione che gli operatori si pongono, in questo caso, attiene ai possibili profili di abuso, soprattutto se i beni sociali oggetto di suddivisione non sono aziende ma immobili.

La natura non abusiva dell’operazione è stata sdoganata da anni da parte dell’Agenzia. Si citano, al riguardo, ex pluribus, le risposte ad interpello n. 36/2018, n. 40/2018, n. 68/2018, n. 91/2018, n. 101/2018, n. 89/2019, n. 106/2019, n. 343/2019, n. 537/2019, n. 72/2020, n. 98/2020, n. 155/2020, n. 421/2020 e n. 435/2021. Secondo l’Ufficio, in particolare, l’operazione appare fisiologica a separare il patrimonio tra soci che non vanno d’accordo.

Vi sono, tuttavia, delle cautele da osservare:

1) Innanzi tutto, le società non devono contenere beni che vengono utilizzati dai soci. In sostanza, la scissione non deve avere uno scopo assegnatario.

2) In secondo luogo, l’operazione non deve far emergere donazioni indirette che verrebbero accertate dagli Uffici.

Tornando ai nostri esempi, nel caso della scissione della società posseduta Alfa al 50% da Tizio e da Caio, le due società post scissione dovranno contenere un patrimonio uguale in termini di valore economico effettivo.

Passando al secondo esempio proposto, ossia quello dei tre soci di Beta con un terzo ciascuno, la beneficiaria posseduta al 100% da uno dei tre deve avere un terzo del patrimonio complessivo, mentre la scissa, che rimane agli altri due soci, dovrà avere i due terzi di detto patrimonio effettivo.

Un ulteriore aspetto da valutare in questo tipo di operazioni attiene la relazione di stima.

L’art. 2506 ter c.c. co. 3 prevede che la perizia non è richiesta qualora si tratti di una scissione proporzionale, ossia di una scissione dove i soci conservano le medesime quote sia nella società scissa che nelle società beneficiarie.

La scissione asimmetrica, per sua natura, non può certamente essere annoverata nelle scissioni proporzionali.

Il medesimo articolo al successivo c. 4 prevede che “con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l’organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi.”

In questo modo, se si soci sono tutti d’accordo, è possibile evitare la relazione di stima che viene prevista normativamente solo nell’interesse dei soci e non anche nell’interesse dei terzi.

L’art. 2506 al co. 2 peraltro, ammette espressamente la scissione asimmetrica: “È consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa.”

Se stai valutando un’operazione di scissione, chiedi aiuto ai nostri esperti!

NUOVE IMPLEMENTAZIONI IN CORA

21 Settembre 2023

NOVITA’ IN CORA WEB

Questo mese di settembre ha portato due importanti implementazioni in CORA WEB che siamo lieti di presentarvi.

1) DOPPIA VERIFICA CERTIFICATI DI FIRMA

E’ stato implementato un doppio controllo sulla verifica dell’ambiente di sicurezza (certificati di firma).

Oltre alla verifica sulla validità del certificato, viene verificata anche la validità della firma.

Questa implementazione si è resa necessaria, perché il precedente controllo non riusciva ad intercettare il caso (raro) di firma scaduta con certificato valido.

Da oggi invece CORA WEB riesce ad intercettare e segnalare l’errore

2) Elaborazione fotografia di consistenza – FILE ATPEC05

Premendo il tasto ELABORA FILE RICEVUTI, quando viene caricato un file ATPEC05 (fotografia di consistenza), sarà possibile scegliere l’anno da cui si vuol far partire l’elaborazione dei rapporti.

Se non viene effettuata alcuna scelta verranno elaborati tutti i rapporti presenti nella fotografia.

Se invece verrà selezionato un anno, supponiamo il 2020, verranno elaborati solo i rapporti con data inizio a partire dal 2020 in poi (non quelli precedenti).

Nella ricevuta potrete leggere chiaramente che l’elaborazione riguarda i rapporti a partire dall’anno scelto (1) e notare che la colonna data inizio contiene date uguali o successive al 2020 (2).

In questo modo non si andrà a ripetere ogni anno il controllo sui rapporti già verificati: si tratta quindi di una funzione utile soprattutto quando il soggetto obbligato ha un numero elevato di rapporti, come avviene ad esempio per le Agenzie di Cambio.

La selezione dell’anno permette di verificare i rapporti che risultano nella fotografia a partire dall’anno selezionato.

A prescindere dall’anno scelto, verrà comunque effettuata la verifica su tutti i rapporti presenti in CORA che non risultano nella fotografia. Nel nostro caso, pur avendo selezionato l’anno 2020, questo controllo viene fatto anche sui rapporti con data antecedente al 2020.

RISPONDERE ALL’ERRORE “NOME FILE NON CONFORME”?

6 Settembre 2023

Come rispondere all’errore “nome file allegato non conforme alle specifiche”?

Esito di trasmissione ATPEC03

In questo precedente articolo pubblicato sul nostro blog, abbiamo visto come sono strutturati i nomi dei file inviati all’Agenzia delle Entrate e le differenti tipologie di ricevute collegate alle comunicazioni.

In questo articolo, vogliamo soffermarci sugli esiti di trasmissione : si tratta dei file ATPEC03 spediti dall’Agenzia delle Entrate a seguito della ricezione di una comunicazione contenente esiti/ errori.

Ricordiamo sempre che per leggere il contenuto dei file ATPEC con CORA, è necessario elaborarli con il bottone ELABORA FILE RICEVUTI .

In questo modo viene essere messo in chiaro il file ricevuto.

Vediamo quindi come rispondere a uno degli esiti che più frequentemente ricevono i nostri clienti :

“ Richiesta scartata: nome file allegato non conforme alle specifiche”.

Questo errore si presenta quando alla mail inviata al SID o non ci sono i due file pecat o c’è qualcosa in più che non dovrebbe esserci.

È probabile che il gestore di posta, abbia aggiunto in automatico un allegato che non doveva esserci.

In questi casi l’Agenzia delle Entrate non va neanche a leggere la comunicazione allegata, ma scarta tutto.

Come risolvere il problema?

Bisognerà innanzitutto verificare cosa è stato effettivamente spedito.

Per controllare gli allegati inviati, va aperto il messaggio inviato e vanno verificati appunto gli allegati: devono esserci solo i due file PECAT e niente altro.

Fatta la verifica, bisognerà mandare nuovamente la mail al SID: attenzione non posso essere inviati i due file pecat precedentemente scartati.

Bisognerà ricreare la comunicazione e generare due nuovi file pecat da inviare.

COME IMPORTARE UN SOGGETTO IN CORA- ALTRO SOFTWARE

4 Settembre 2023

COME POSSO IMPORTARE IN CORA UN SOGGETTO E I RELATIVI RAPPORTI (IMPORTAZIONE DA ALTRO SOFTWARE )?

In un procedente articolo abbiamo visto come è possibile importare i dati del soggetto obbligato e i suoi rapporti, nell’ipotesi in cui l’importazione avvenga da CORA.

In questo articolo invece vediamo come è possibile arrivare allo stesso risultato, nell’ipotesi in cui l’importazione debba venire da altro software. Si tratta di un’ipotesi frequente, nel caso in cui il cliente era gestito da un altro professionista.

Ricordiamo che è l’acquisizione dello storico delle comunicazioni anagrafe rapporti è necessaria per poter chiudere in futuro rapporti che oggi risultano ancora aperti.

Abbiamo diverse possibilità:

1. Vi fate dare dal cliente ( o dal professionista che lo seguiva) TUTTE le comunicazioni mensili fatte negli anni con qualsiasi programma. Mettete tutti i file in una cartella che poi zipperete e spedirete a noi via email: penseremo noi ad eseguire l’elaborazione di ripristino.

2. Se il cliente( o il professionista che lo seguiva) ha ancora accesso al programma utilizzato per gli adempimenti Anagrafe Rapporti, allora fate creare al cliente una comunicazione di tipo 2=AGGIORNAMENTO con TUTTI i rapporti che ha in questo momento sul software in uso. Ci spedite il file TXT che viene generato e facciamo noi l’importazione. Questa è l’opzione migliore.

3. Dall’ultima fotografia di consistenza ricevuta ( ottobre 2022) si ricostruiscono – a mano – i rapporti da caricare in CORA. Questa è l’opzione estrema se non si ha modo di avere lo storico.

4. Si aspetta la prossima fotografia di consistenza ( spedita generalmente a ottobre di ogni anno) per verificare cosa manca in archivio e si aggiorna a mano come al punto 3.

Attenzione: di recente abbiamo implementato una nuova funzione che permette di importare in maniera automatica ( quindi non manualmente) i rapporti direttamente dall’ultima fotografia di consistenza elaborata in CORAWEB.

Per i dettagli cliccare qui.

UTILIZZI DELLA SOCIETA’ SEMPLICE: QUANDO E PERCHE’?

30 Agosto 2023

Utilizzi della società semplice: quando e perché

Sempre più spesso, forse anche alla luce della trasformazione agevolata in società semplice delle società immobiliari di gestione ammessa dal legislatore con Legge di Bilancio 2023, cresce l’interesse degli operatori per questo tipo di società, come veicolo per la detenzione del patrimonio personale o della famiglia.

La società semplice non può avere ad oggetto attività commerciale.

Diversamente, la stessa può aver ad oggetto lo svolgimento di:

-Attività agricole;

-Professioni intellettuali protette;

-Esercizio di professioni non protette;

-Trust company;

-Holding;

-Liquidity company;

-Altro

Una considerazione particolare va fatta in relazione alla mera attività di godimento immobiliare. Secondo alcuna giurisprudenza, si tratterebbe di una ipotesi non ammessa (Trib. MI 21.4.1997 e Cass. 7.4.1987, n. 3353).

Negli ultimi anni, l’utilizzo della società semplice per il mero godimento immobiliare pare essere una fattispecie ormai sdoganata. In tale direzione, infatti, ha portato anche la riproposizione normativa della assegnazione agevolata degli immobili ai soci o della trasformazione agevolata in società semplice.

Un aspetto interessante attiene al fatto che i soci possono regolare in vari modi i loro rapporti.

L’art. 2257 del c.c., infatti, prevede che, salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

La regola, pertanto, è quella della amministrazione disgiunta da parte di tutti i soci.

In questo caso, ciascun socio amministratore ha tuttavia diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.

Sarà la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, a decidere sull’opposizione.

L’art. 2258 prevede che se l’amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

Si tratta di una ipotesi di amministrazione congiuntiva e non di un consiglio di amministrazione.

Il co. 2 prevede che se è convenuto che per l’amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell’ultimo comma dell’articolo precedente, ossia in base alla maggioranza di partecipazione agli utili.

Il terzo comma, infine, prevede che nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcuni atti, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

Ovviamente, la società semplice risulta a responsabilità illimitata. L’art. 2267 prevede, come ci si poteva attendere, che i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Tuttavia, per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.

In sostanza, la responsabilità illimitata interessa tutti i soci, tuttavia, è possibile prevedere un patto contrario. In sostanza, anche nell’ambito della società semplice si può creare una struttura simile alla sas: alcuni soci amministrano e rispondono mentre altri sono esclusi dall’amministrazione ma rispondono in modo limitato.

Se stai valutando la trasformazione agevolata della tua società immobiliare in società semplice, e necessiti di ulteriori approfondimenti chiedi ai nostri esperti!

COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO

26 Luglio 2023

L’importanza della ricostruzione del costo fiscalmente riconosciuto

In un precedente articolo su questo blog , abbiamo già sottolineato l’importanza del costo fiscale della partecipazione oggetto di conferimento, nell’ ipotesi di creazione della holding.

Il CFR (Costo Fiscale Riconosciuto) è un valore che deve, quindi, essere attentamente ricostruito, a partire dal momento in cui un socio è divenuto proprietario della propria quota.

E’ fondamentale ricostruire tale dato perché nel conferimento a realizzo “controllato” dell’art. 177, se dovesse emergere una MINUSVALENZA dalla differenza tra incremento del patrimonio netto nella holding, rispetto al proprio costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, la “neutralità indotta/pilotata” salta ed il conferimento rientra nel regime realizzativo dell’art. 9 del Tuir.

Questo è quanto precisa il Principio di diritto dell’Agenzia Entrate 10/2020.

E’ chiarito che, se dall’operazione in questione dovesse emergere una minusvalenza, in quanto l’aumento del patrimonio netto della conferitaria non è almeno pari al CFR, bensì avviene in misura inferiore, il conferimento perde la possibilità di godere del regime ex. art. 177 co 2, ricadendo, così nel regime realizzativo al valore normale ex. art. 9.

In tal caso, pertanto, il conferente sarà tassato sulla differenza tra il valore di mercato della partecipazione conferita ed il medesimo CFR (costo storico).

Diventa, pertanto, fondamentale ricostruire in maniera precisa il costo del conferente.

Diversi sono gli elementi da considerare per la determinazione del costo. Lo stesso comprende, sicuramente, i versamenti al capitale e gli apporti entrati nel netto.

A titolo meramente indicativo si deve considerare:

  1. il capitale versato;
  2. versamenti in conto aumento capitale o in conto capitale;
  3. versamenti effettuati per copertura perdite;
  4. rinunce a finanziamenti soci.

Non rilevano, invece, le poste del netto derivanti da rivalutazioni gratuite di beni o a pagamento o dall’accumulo di riserve di utili.

Vi sono poi fatti che rilevano ma che non trovano alcuna evidenza nel patrimonio contabile, quali le rivalutazioni a pagamento delle partecipazioni, i corrispettivi pagati per l’acquisto di quote e così via.

In caso di donazione di quote il donatario subentra nel costo fiscalmente riconosciuto del donante, mentre in ipotesi di successione si considera il valore rilevante ai fini dell’imposta di successione.

Ricordiamo, infine, che in presenza di società di persone, ai fini della determinazione del CFR devono essere considerati i quadri H imputati al socio, al netto dei prelevamenti effettuati.

Per ulteriori approfondimenti chiedi ai nostri esperti!

ALTRI REGIMI PER IL CONFERIMENTO

24 Luglio 2023

ALTRI REGIMI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI

Abbiamo già commentato in questo articolo del blog, quali sono le principali norme fiscali che disciplinano l’operazione di conferimento di partecipazione per la creazione della holding.

In questo contributo, invece, vogliamo segnalare la presenza di un ulteriore regime di conferimento “neutrale” per la creazione della holding che opera nel regime di impresa.

Si tratta del conferimento ex art. 175 che richiede, in relazione alla partecipazione conferita, che questa sia di controllo o di collegamento.

La condizione più stringente è rappresentata dal fatto che il conferente deve operare nella sfera di impresa commerciale. Ciò comporta che il conferente non potrà mai essere una persona fisica che opera nella sfera personale o una società semplice.

L’art. 177 co. 2, invece, come abbiamo visto non richiede particolari condizioni in capo al conferente, che può essere anche un privato, ma richiede che a seguito del conferimento, la società conferitaria acquisisca o integri la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.

E’ evidente che le due norme possono sovrapporsi.

Il caso più frequente è quello della società commerciale che vuole creare la subholding.

Si veda il seguente grafico:

Potrebbe essere nelle intenzioni di ALFA SRL HOLDING creare una sub-holding ad esempio per meglio gestire l’entrata di soci terzi:

In dottrina si è rilevato come in questi casi sia opportuno segnalare nell’atto quale norma si intenda applicare.

La questione, tuttavia, è stata risolta in modo difforme dalla risposta ad interpello dell’Agenzia Entrate 25.8.2021, n. 552, secondo cui, se sussistono le condizioni per applicare sia l’art. 177 co. 2 che l’art. 175 del tuir, è quest’ultimo a dover prevalere.

La conclusione era presente anche nella precedente risposta ad interpello 6.8.2020, n. 248.

Si tratta di una conclusione non accettabile per una serie di motivi.

Innanzitutto la C.M. 33/E/2010 ha chiarito che l’art. 177 co. 2 ha pari dignità rispetto alla norma generale dell’art. 9 del tuir. Ammesso che anche l’art. 175 abbia pari dignità rispetto all’art. 9, non si vede perché non possa porsi sullo stesso piano dell’art. 177.

Inoltre, le argomentazioni fornite nella risposta n. 552/2021 non paiono convincenti.

Si legge, infatti, che “nei casi di conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento in cui ricorrono tutti i requisiti di applicabilità sia dell’articolo 175 che dell’articolo 177 del TUIR, debba prevalere l’articolo 175 del TUIR, in quanto, in quest’ultimo viene in astratto precisato l’ammontare delle partecipazioni trasferibili necessario ad applicare la norma (deve trattarsi, infatti, di partecipazioni di controllo o di collegamento), mentre, nell’articolo 177 del TUIR, detto ammontare non è predeterminabile in via astratta, dipendendo dal quantum di partecipazioni eventualmente già detenute dalla conferitaria”.

L’argomentazione, a parere di chi scrive, non convince.

INVIO DIFFERITO

19 Luglio 2023

COME IMPOSTARE L’INVIO DIFFERITO DELLE COMUNICAZIONI IN CORA

Come precedentemente annunciato, è finalmente attiva la funzione INVIO DIFFERITO in CORA: grazie a questa implementazione, potrete effettuare l’invio delle comunicazioni a una data successiva, rispetto a quella di creazione delle comunicazioni.

Se infatti fino ad oggi bisognava obbligatoriamente aspettare almeno il primo giorno del mese successivo per effettuare gli invii relativi al mese precedente, con questo tasto potrete creare subito la comunicazione e impostare la data futura in cui il programma effettuerà l’invio.

Non a caso abbiamo fatto uscire questa novità in prossimità delle ferie estive: se avete comunicazioni riferite al mese di luglio, da inviare ad agosto, ma andate in ferie prima, questa funzione vi sarà di grande aiuto!

Una premessa importate: affinché ciò possa accadere è necessario che il soggetto obbligato abbia configurata la gestione automatica della pec.

Cliccare qui per leggere le istruzioni di configurazione delle pec.

Vediamo nel dettaglio come funziona:

1. Premere il tasto INVIO DIFFERITO presente nell’elenco soggetti

2. Impostare la data di invio

Una volta impostata la data di invio differito, la stessa vale per tutti i soggetti presenti nell’elenco e riguarderà tutte le comunicazioni.

Comparirà questo promemoria in rosso per ricordare l’impostazione appena scelta.

3. Inserire quindi il rapporto da comunicare come al solito (nuovo rapporto/ chiusura/ aggiornamento), impostando le date effettive e verificare che sia impostato il flag incluso nella prossima comunicazione.

4. Entrare nella scheda RAPPORTI DA SPEDIRE, verrà evidenziata in alto, in rosso, la data impostata come data invio.

Il tipo di Invio sarà impostato correttamente come invio ordinario (se non ci fosse stato il tasto invio differito, l’invio sarebbe stato infatti straordinario).

Tutte le comunicazioni create, saranno quindi inviate a quella data.

Per procedere premere, come sempre, il tasto CREA COMUNICAZIONE

Apparirà l’esito di elaborazione SID e in rosso il messaggio con l’indicazione della data in cui la pec sarà inviata all’agenzia delle entrate.

5. Se per qualche ragione, prima di creare la comunicazione, avete la necessità di modificare la data impostata per l’invio differito o eliminare del tutto l’impostazione, potete farlo chiudendo la sessione o aggiornando la pagina (tasto F5).

6. Una volta che la comunicazione è stata creata, accedendo allo storico comunicazioni, è possibile vedere il riepilogo e solo da qui eventualmente annullare l’invio differito programmato.

Per qualsiasi dubbio su questa nuova funzione scriveteci all’indirizzo assistenza@starinfostudio.it

Consultate anche il video tutorial sull’invio differito

COME IMPORTARE UN SOGGETTO IN CORA- DA CORA

17 Luglio 2023

COME POSSO IMPORTARE UN SOGGETTO E I RELATIVI RAPPORTI (IMPORTAZIONE DA CORA) ?

In CORA WEB, dalla SCHEDA ELENCO SOGGETTI, sono presenti i tasti ESPORTA ed IMPORTA per agevolare il passaggio dello storico.

Le motivazioni per cui si rende necessario importare lo storico possono essere vari: tra le più comuni c’è la volontà di recuperare l’archivio di un soggetto che per anni è stato inattivo oppure quella, più frequente, di recuperare i dati gestiti da un altro professionista, che utilizzava sempre CORA WEB per gestire gli adempimenti all’Anagrafe Rapporti.

In un successivo articolo, si può leggere come importare i dati, nell’ipotesi in cui gli adempimenti all’Anagrafe Rapporti fossero gestiti con un altro software.

In questo articolo si può leggere come procedere con l’esportazione dei dati da CORA WEB e quindi ottenere quegli elementi che devono essere importati.

Per importare un soggetto, precedentemente esportato, bisogna:

1. estrarre i file dalla cartella zip ricevuta in fase di esportazione;

2. premere il tasto IMPORTA dall’elenco soggetti;

3. caricare il file txt, presente nella cartella EXPORT_RAPPORTI;

Questa operazione permetterà di importare i dati anagrafici, numero sid e password di protezione certificati e i  rapporti;

4. cliccare sull’occhiolino a destra per entrare nei dettagli del soggetto e caricare i certificati di firma.

In questo articolo potete trovare maggiori dettagli sul caricamento e verifica dei certificati.

Premere il pulsante carica e scegliere questa volta la cartella “certificates” e selezionare i tre file UTEC UTEF UTENTE.KS.

A questo punto verificare che l’importazione dei dati del soggetto e dei rapporti sia avvenuta correttamente.

CONSULTA IL NOSTRO VIDEO TUTORIAL SULL’IMPORT SOGGETTO

LA HOLDING PERSONALE CON SOCIO UNICO

14 Luglio 2023

LA HOLDING PERSONALE CON SOCIO UNICO

Abbiamo già visto in un precedente contributo su questo blog le modalità di creazione della holding.

Cerchiamo di capire quali sono i vantaggi quando si parla di “personal holding”, ovvero di una società interamente partecipata dal socio conferente.

Si veda la seguente figura:

L’art. 177 co. 2 e co. 2 bis del tuir prevede due distinte casistiche di conferimento a realizzo controllato:

  • l’una volta a far acquisire alla holding una partecipazione di controllo (nel caso della figura precedente, si tratta del regime fiscale di c.d. neutralità indotta quando HOLDING ottiene una partecipazione >50% in Alfa/Beta e Gamma),
  • l’altra volta a consentire la creazione di una holding con un unico socio (Tizio socio unico di HOLDING) attraverso il conferimento di una partecipazione qualificata, ovvero una partecipazione >20%.

Si parla di personal holding soprattutto in questo ultimo caso, ossia quando il socio titolare di una partecipazione non di controllo “trasforma” ,attraverso il conferimento, la propria quota da qualificata a totalitaria.

Si veda il seguente caso dove Tizio crea la personal holding:

Vari sono i vantaggi o, a seconda del punto di vista, gli svantaggi dell’operazione.

Innanzitutto il socio può decidere di entrare nell’assemblea della società operativa non personalmente, bensì attraverso un amministratore di fiducia come ad esempio un professionista.

In secondo luogo egli potrà cedere a titolo oneroso o gratuito le quote della propria holding, ad esempio ai figli per realizzare il passaggio generazionale.

Fino a poco tempo fa, ferme restando le valutazioni di un possibile abuso, era pensabile di donare ai figli la propria quota totalitaria beneficiano della esenzione di cui all’art. 3 co. 4 ter del D.Lgs. 346/1990. Purtroppo, la risposta ad interpello 25.8.2021, n. 552 ha sensibilmente complicato la questione, negando l’applicabilità del regime di favore alla holding che non detiene la maggioranza della società operativa.

Si deve considerare, ad ogni buon conto, come questa libertà nel trasferimento delle quote potrebbe determinare sgraditi ingressi nell’assemblea della società operativa, in quanto ciascun titolare della sua personal holding, in assenza di previsioni contrarie, potrà liberamente determinare la compagine sociale del proprio veicolo.

Un ulteriore profilo di interesse attiene alla possibilità di usare la personal holding come liquidity company.

In sostanza, i dividendi che giungono dalle società partecipate saranno assoggettati a tassazione solamente sul 5% del loro ammontare ai sensi dell’art. 89 del tuir e, fintanto che questi non vengono distribuiti al socio persona fisica, si posticipa il prelievo del 26%. La liquidità verrà investita all’interno della società di capitali e, se le partecipazioni vendute risultavano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, si può beneficare del regime della pex anche in relazione agli investimenti operati attraverso un intermediario finanziario. Si tratta di una opportunità interessante, in quanto la persona fisica è generalmente soggetta al regime impositivo del 26% con varie limitazioni al recupero delle minusvalenze.

Qualora, rispetto alla società di capitali, ci si orientasse verso la società di persone commerciale, il discorso si complica. Si perde l’efficienza del veicolo per la gestione della liquidità, in quanto il reddito verrebbe imputato per trasparenza ai soci. Inoltre, si rilevano anche le difficoltà di realizzare il conferimento ex art. 177 co. 2 del tuir, atteso che l’Agenzia delle entrate ha affermato, invero in modo non condivisibile, che la norma richiederebbe che sia la conferitaria che la conferita siano società di capitali. La lettera della norma non depone tuttavia in tal senso.

Emergono, ad ogni modo, altri profili di interesse come ad esempio la riservatezza connessa alla mancata necessità di depositare il bilancio e un profilo di tutela delle quote atteso che per le società di persone la aggredibilità dovrebbe essere esclusa.

Per ulteriori approfondimenti potete chiedere una Consulenza personalizzata ai nostri esperti!