FACCIAMO NOI TUTTO

22 Febbraio 2024

NUOVO SERVIZIO FACCIAMO NOI TUTTO

Siamo felici di comunicarvi l’implementazione di un nuovo servizio che alleggerirà il carico di lavoro di chi deve effettuare le comunicazioni all’Anagrafe Rapporti.

Si tratta di FACCIAMO NOI TUTTO : un servizio che permette di delegare a noi l’adempimento verso l’Anagrafe Rapporti.

Nella pagina dedicata trovate tutti i dettagli che vi occorrono.

VEDIAMO NEL DETTAGLIO I PASSAGGI

  1. Acquisto servizio
  2. Mail ufficio assistenza
  3. Compilazione della form on line
  4. Invio dati
  5. Riscontro invio comunicazione

1) ACQUISTO DEL SERVIZIO

Si può acquistare il servizio da questa pagina, dopo essersi registrati e loggati al nostro sito, premendo il tasto AGGIUNGI AL CARRELLO e quindi VISUALIZZA CARRELLO per completare l’ordine.

2) MAIL UFFICIO ASSISTENZA

Una volta inviato l’ordine, riceverete nelle ore successive una mail dal nostro ufficio assistenza dove tra le altre cose vi verrà richiesto di fissare un appuntamento telefonico per analizzare più nel dettaglio la vostra casistica.

3) COMPILAZIONE FORM ON LINE

In seguito al primo ordine, riceverete una mail, con il quale vi chiediamo se avete o meno rapporti da comunicare all’Anagrafe Rapporti. In caso positivo sarete indirizzati a una form on line da compilare ( più in basso potete vedere un esempio di compilazione).

Ogni mese ( intorno al 10) riceverete un remainder tramite mail.

Ecco un esempio :

Cliccando su (1) No: niente da comunicare registreremo la vostra risposta e ci aggiorneremo al mese prossimo.

Cliccando su (2) SI: ho dati da comunicare vi rimanderemo a una nostra pagina on line dove potete inserire i dati dei rapporti, in maniera totalmente sicura e protetta.

Questa è un esempio della form che dovrete compilare.

SEZIONE A – Dati del soggetto obbligato che deve fare la comunicazione. Troverete questi campi già precompilati.

SEZIONE B Selezionare il codice TIPO RAPPORTO dall’elenco ( tipicamente le holding comunicano 18= finanziamenti, 22=partecipazioni e in caso di gruppi strutturati 01= cash pooling) .

Qui potete leggere nel dettaglio cosa devono comunicare le holding.

Indicare la DATA DI INIZIO del rapporto (sempre quella EFFETTIVA) o la DATA FINE nel caso vada comunicata la chiusura del rapporto.

SEZIONE C-Selezionare il TIPO COMUNICAZIONE dall’elenco proposto a seconda del caso

SEZIONE D -Indicare i dati anagrafici il titolare del rapporto:

  • codice fiscale (se italiano)
  • Denominazione/Sede oppure
  • Cognome Nome e dati di nascita

SEZIONE E – Cliccare sulla scheda TITOLARI EFFETTIVI e DELEGATO e premere AGGIUNGI
Compilare i dati dell’anagrafica aggiuntiva .

Normalmente le holding sono tenute a compilare i dati del Titolare Effettivo.

Data di inizio deve essere uguale o maggiore alla data del rapporto.

Codice Ruolo 7=Titolare effettivo . Premere il pulsante CONFERMA.

4) INSERIMENTO ALTRO RAPPORTO E INVIO DATI

Completato l’inserimento dei dati del rapporto si può inserire un ulteriore rapporto premendo il tasto + in basso a destra.

e inviare i dati premendo il tasto invia rapporti in alto a destra.

In questo vi apparirà questa richiesta di conferma invio: premendo il tasto continua i dati inserirti saranno inviati allo staff Star Soluzioni.

Potete quindi scaricare il file csv relativo ai rapporti inviati

5) RISCONTRO INVIO COMUNICAZIONE

Ci occuperemo noi di validare i dati inseriti, creare la comunicazione e spedire al cliente un pdf riepilogativo dei dati comunicati: dopo la conferma saremo sempre noi a inviare la comunicazione all’Agenzia delle entrare e elaborare la ricevuta di trasmissione.

SALDI ANNUALI: COSA C’E’ DA SAPERE

20 Febbraio 2024

COMUNICAZIONE SALDI ANNUALI ANAGRAFE RAPPORTI.

Abbiamo pensato che potesse essere utile racchiudere in un unico articolo tutto ciò che c’è da sapere sulla comunicazione dei saldi annuali.

QUAL’ È LA SCADENZA?

L’ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni. Quest’anno per i saldi 2023 la scadenza è il 29 Febbraio 2024.

PER QUALI RAPPORTI SI COMUNICANO I SALDI?

Per sapere quale tipologia di rapporti deve comunicare i saldi, chi utilizza il nostro programma CORA WEB, può selezionare la scheda SALDI ANNUALI: vengono riportati solo i rapporti del soggetto che prevedono i saldi.

Per i TIPO RAPPORTO 08,11,13,16,17,18,19,20,21,22,99 -> NON SI COMUNICANO I SALDI                             

Se il soggetto ha SOLO questo tipo di rapporti NON DEVE FARE NESSUNA COMUNICAZIONE!

CHE IMPORTI DEVO SEGNALARE?

Spostandosi con il cursore sulle varie colonne, in nero vengono riportate le istruzioni di compilazione.

Quando il segno deve essere maggiore di zero, viene specificato.

DOVE TROVO LE ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE?

Cliccando sul bottone ISTRUZIONI SALDI è possibile scaricare le istruzioni di compilazione aggiornate, per ogni tipologia di rapporto. In rosso sono evidenziate le modifiche rispetto alla versione precedente.

COME CREARE LA COMUNICAZIONE CON CORA WEB?

Una volta compilati i campi richiesti seguendo le suddette istruzioni, cliccare su CREA COMUNICAZIONE e inviare la comunicazione come di consueto.

Leggi questo articolo, con video tutorial per vedere come effettuare la comunicazione saldi annuali.

COME IMPORTO I SALDI DA FILE CSV?

Nella scheda SALDI ANNUALI è presente il tasto Importa Saldi che permette il caricamento da file csv.

Per maggiori dettagli potete leggere questo articolo, corredato da un video tutorial.

COSA SUCCEDE SE NON RISPETTO LA SCADENZA DEL 29 FEBBRAIO?

Solitamente l’Agenzia delle Entrate invia sulla pec del soggetto obbligato un file ATPEC 04 con il quale rileva la mancata comunicazione dei saldi annuali per i rapporti che li prevedono: ERRORE 409.

Per leggere il contenuto del file basterà elaborare la ricevuta (come una qualsiasi altra ricevuta) con CORA WEB.

Bisogna verificare quindi che per i rapporti indicati dall’Agenzia in questa segnalazione sia stata fatta la comunicazione annuale dei saldi per l’anno di riferimento indicato.

COME SISTEMO L’ERRORE SEGNALATO?

C’è tempo fino al 30 Aprile per sistemare l’errore segnalato (periodo di consolidamento).

In questo articolo abbiamo riassunto gli scenari possibili e le azioni correttive.

COSA SUCCEDE SE MI ACCORGO DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DOPO IL 30 APRILE?

Superata questa data, non si può usare la comunicazione “Saldi Annuali” (Tipo 3).

Va fatta una comunicazione “mensile” di tipo 2=Aggiornamento per ogni rapporto, avendo cura di definire nel dettaglio rapporto tutti gli anni saldi dalla data di apertura del rapporto fino al 2023.

COMUNICAZIONE DAC7

9 Febbraio 2024

Foglio Excel per la Comunicazione DAC7

Siamo lieti di comunicarvi la messa a disposizione di tutti di un foglio Excel gratuito per creare la comunicazione DAC7.

Si tratta di una comunicazione che abbiamo deciso di sviluppare a seguito delle tante richieste pervenute dai nostri clienti, per poter adempiere nei tempi previsti dalla legge agli obblighi previsti dalla Direttiva (UE) 2021/514 del 22 marzo 2021 e che per quest’anno ha fissato la scadenza al 15 Febbraio 2024.

Nella confusione generale riteniamo che poter fare la comunicazione anche basica (e fare una correzione successiva) può dare un po’ tranquillità a chi sta cercando di capire se è obbligato o no, e se si cosa deve fare.

COME SCARICARE IL FOGLIO EXCEL GRATUITAMENTE

1 Collegarsi a questa pagina per approfondire l’argomento

2 Compilare questa form con i propri dati

3 Richiedere il modulo Excel cliccando sull’apposito tasto, dopo aver accettato i termini per il trattamento dei dati personali.

4 Riceverete una email con il link per scaricare il foglio Excel

5 Qui potete scaricare le istruzioni di compilazione.

IMPORTANTE: la versione gratuita sarà disponibile fino a fine APRILE 2024.
Il programma completo – senza limiti di venditori/immobili e gestione dello storico comunicazioni – sarà disponibile da Maggio 2024

Riferimenti normativi

Il decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023 ha dato attuazione alla suddetta normativa ed è quindi stato introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai Gestori di Piattaforme.

I gestori di piattaforme digitali sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate (entro il 31 Gennaio di ogni anno, termine prorogato al 15 Febbraio 2024 per i dati riferiti al 2023) una serie di informazioni in relazione alle operazioni poste in essere dai venditori attraverso i loro siti ed applicazioni online.

Successivamente l’Agenzia delle Entrate italiana condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi Ue.

Vediamo quali sono punti salienti del decreto:

1)Chi sono i soggetti obbligati?

I gestori di piattaforma ossia coloro che hanno un contratto con il venditore e con questo contratto mettono a disposizione tutta o parte della propria piattaforma web (esempi Vinted, Ebay, Amazon, Airbnb, Booking).

2)Quali attività svolte sul web che rientrano nella normativa?

  1. la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché’ qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;
  2. i servizi personali;
  3. la vendita di beni;
  4. il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

3) Quali dati vanno comunicati?

La comunicazione riguarda specifici dati fiscali da trasmettere alle autorità, tra cui:

  1. Identità dei venditori (nome, indirizzo, numero di identificazione fiscale).
  2. Dettagli sulle transazioni (importi, data e natura delle vendite).
  3. L’importo totale delle transazioni per ogni venditore.
  4. Le date in cui le transazioni sono state effettuate.
  5. La natura delle transazioni, come la vendita di beni o la fornitura di servizi.
  6. Altre informazioni pertinenti per l’adempimento fiscale.

4) Qual è la scadenza per i dati del 2023?

Il 15 Febbraio 2024

5) Quali sono le sanzioni in caso di mancato/ errato adempimento?

In caso di omessa comunicazione, si applica una sanzione da € 3.000,00 a € 31.500,00.

In caso di incompleta o inesatta comunicazione, si applica una sanzione da € 1.000,00 a € 10.500,00.

IMPORT/EXPORT SALDI ANNUALI

22 Gennaio 2024

Come posso esportare e importare i saldi annuali?

In questo precedente articolo abbiamo visto com’è possibile compilare i SALDI ANNUALI direttamente in CORA WEB.

Alcuni clienti possono avere la necessità di inserire i dati in un foglio di lavoro, vediamo come procedere.

Una volta selezionato il soggetto obbligato nell’elenco soggetti, nella maschera SALDI ANNUALI troviamo i due tasti Esporta saldi ed Importa saldi.

E’ possibile anche selezionare l’anno di riferimento per i saldi.

Il tasto Esporta saldi permette di scaricare un file CSV che riporta tutti i dati dei rapporti.

Possiamo notare come siano presenti nelle varie colonne il codice univoco, tipo rapporto, data inizio, codice fiscale ecc.

Questo file csv può essere quindi utilizzato sia per verificare in maniera più agevole i dati dei rapporti presenti in Cora Web, sia per inserire i dati dei saldi mancanti.

Una volta salvate le modifiche, da Cora Web è possibile, attraverso il tasto IMPORTA SALDI, caricare il file appena modificato e premere il tasto conferma.


Se l’operazione è stata effettuata correttamente, apparirà un messaggio di conferma e i dati degli importi verranno aggiornati.


A questo punto premere il tasto Salva per salvare le modifiche e quindi il tasto Crea comunicazione per creare la comunicazione e procedere all’invio come di consueto.

Inoltre, con il tasto IMPORTA FILE è possibile scaricare il template csv che può essere compilato per comunicare i saldi.


Bisogna fare attenzione particolarmente:

– al codice univoco ( Colonna1), che deve corrispondere a un rapporto esistente

– all’anno di importazione che corrisponde all’anno per cui si vogliono importare i saldi.

Una volta inserite tutte le righe, salvare le modifiche e caricare il file come visto precedentemente.

Visualizza anche il video tutorial per procedere con l’import/export dei saldi annuali

import-export-saldi

QUALE CODICE PER LE HOLDING PER ISCRIVERSI AL REI?

12 Gennaio 2024

QUALE CODICE DEVONO UTILIZZARE LE HOLDING PER ISCRIVERSI AL REI- SEZIONE FACTA/CRS?

Una domane che spesso si pongono le Holding che devono registrarsi al REI (Registro Elettronico degli indirizzi), nella sezione FACTA/CRS, è quale sia il codice operatore corretto da indicare in fase di iscrizione.

L’interrogativo nasce dal fatto che nella tabella prevista dalla normativa, sono disponibili due codici differenti per le holding : 05 e 29.

Utilizzando il nostro programma COMUREI, la scelta deve essere fatta al momento dell’inserimento del Tipo soggetto, selezionandola tra le opzioni mostrate nel menù a tendina

La soluzione è rinvenibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, tra le risposte alle domande più frequenti in tema REI, che vi mostriamo in questa immagine.

Quindi, volendo chiarire ulteriormente quanto scritto dall’Agenzia delle Entrate, le holding obbligate all’Anagrafe Rapporti, se sono tenute anche all’adempimento FACTA/CRS, dovranno comunicare l’indirizzo PEC, indicando il codice operatore 05.

Tutte le altre holding che non rispettano il requisito di prevalenza previsto dalla normativa ATAD e che quindi non sono soggetti obbligati all’Anagrafe Rapporti, dovranno iscriversi al REI sezione FACTA/CRS, con codice operatore 29.

Consulta anche il mini tutorial che trovi di seguito.

DIVERSI TIPI DI IMPORT IN CORA

10 Novembre 2023

Quante tipologie di import esistono in CORA?

Abbiamo pensato che possa essere utile riassumere in un unico articolo le diverse tipologie di IMPORT presenti in CORAWEB, rimandandovi ove necessario, ad altri articoli presenti su questo blog, per eventuali approfondimenti.

Le diverse funzioni di importazione dei dati, sono le seguenti:

A)Importa soggetti

B)Importa rapporti

C)Importa saldi.

La prima tipologia, A) Importa soggetti, consente di importare sia i dati del soggetto obbligato che i relativi rapporti.

Il tasto IMPORTA è posizionato nella schermata principale, quella dell’ELENCO SOGGETTI.

Premendolo, sarà possibile infatti caricare un file di testo (txt), che consentirà di importare dati anagrafici, numero SID, password di protezione certificati e i rapporti del soggetto obbligato.

Questa tipologia d’importazione, può essere utilizzata quando c’è la volontà di recuperare l’archivio di un soggetto che per anni è stato inattivo oppure quella, più frequente, di recuperare i dati gestiti da un altro professionista, che utilizzava sempre CORA WEB per gestire gli adempimenti all’Anagrafe Rapporti.

Da questa schermata è possibile anche importare dati e rapporti del soggetto gestiti con il nostro precedente software CORAtu (la versione desktop dismessa nel 2021).

È utile sapere che questa funzione può essere utilizzata anche quando si è già provveduto ad inserire e configurare il soggetto obbligato, ma bisogna caricare lo storico rapporti tramite file di testo: verranno caricati solo i rapporti che non sono già presenti in CORA WEB.

Vi rimandiamo a questo articolo, per i passaggi da seguire.

La seconda tipologia, B) Importa rapporti, consente di importare i rapporti del soggetto obbligato, che risulta essere già caricato e configurato in CORA WEB.

Sono previste diverse possibilità di importazione dei rapporti a cui è possibile accedere dalla scheda ELENCO RAPPORTI, premendo anche in questo caso il tasto Importa.

Si può scegliere tra:

(1) Importa soggetto da CORAtu: sarà possibile importare i rapporti del soggetto caricati su CORAtu tramite file txt. Per maggiori dettagli, cliccare qui.

(2) Importa rapporti da comunicazione txt: anche in questo caso sarà possibile importare i rapporti del tramite file txt.

In questi due prime ipotesi, la schermata che appare è la stessa

(3) Importa rapporti da file csv: sarà possibile importare i rapporti del soggetto tramite file CSV.

Da questa schermata, selezionando l’apposito flag, è possibile scegliere se si desidera includere i rapporti importati nei rapporti da spedire e quindi inviarli nella prossima comunicazione.

Caricare quindi il file CSV con i rapporti da importare.

È anche possibile scaricare il template CSV, da compilare e modificare con i dati dei rapporti.

Se si opta per questa soluzione, bisogna prestare attenzione, tra le altre cose, al codice univoco (colonna 1): deve corrispondere ad un rapporto esistente.

Se l’importazione è avvenuta correttamente, il programma rilascerà questo avviso.

(4) Importa rapporti da ultima fotografia di consistenza elaborata: si tratta di una novità implementata di recente che permette appunto l’importazione dei rapporti di un soggetto direttamente dalla Fotografia di Consistenza ricevuta dall’agenzia delle entrate. Qui trovate maggiori dettagli.

L’ultima tipologia di importazione, riguarda la funzione C) Importa Saldi. Permette di importare i saldi annuali dei rapporti che ne prevedono la comunicazione da file csv.

Il file può essere precedentemente esportato da CORA, premendo il tasto Esporta Saldi.

Questo permetterà di lavorare su un file csv che contiene già i dati principali del rapporto (codice univoco, data inizio, codice fiscale ecc) e aggiungere i dati necessari.

Una volta compilato il file, nella schermata saldi annuali selezionare l’anno di interesse e il tasto importa saldi: caricare quindi il file csv .

Qui trovate un articolo sull’IMPORT DEI SALDI ANNUALI, con video tutorial.

GUARDA IL VIDEO SULL’IMPORT RAPPORTI DA TXT E CSV

QUALI RAPPORTI DEVONO COMUNICARE LE HOLDING?

25 Ottobre 2023

QUALI RAPPORTI DEVONO COMUNICARE LE HOLDING?

Per trovare un elenco di quelli che sono i rapporti che le Holding di partecipazione sono tenute a comunicare si può far riferimento alla Circolare 18/E del 4 Aprile 2007.

Al paragrafo 4.2 viene chiarito che per le holding di partecipazioni, iscritte nella sezione speciale dell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 113 del T.U.B., i principali rapporti da comunicare sono quelli aventi ad oggetto:

  1. le partecipazioni;
  2. i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società
    partecipate;
  3. i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli
    emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime;
  4. il c.d. “cash pooling”;
  5. il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da
    parte di terzi nell’interesse della holding a favore dell’intermediario presso cui viene
    acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel
    contratto stesso di finanziamento).

Inoltre sulla pagina delle FAQ presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con una FAQ del 20 Febbraio 2020, vengono chiarite le modalità di comunicazione all’Archivio delle partecipazioni e delle obbligazioni.

Tra i prestiti obbligazionari indicati al punto 3 sopra riportato rientrano gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi emessi ai sensi dell’art. 2346 sesto comma c.c.

In particolare:

  1. le partecipazioni sono oggetto di comunicazione all’Archivio se iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie. Esse vanno comunicate all’Archivio con il codice rapporto 22;
  2. i finanziamenti, i prestiti obbligazionari e gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime, devono essere comunicati con il tipo rapporto 18;
  3. il c.d. “cash pooling” è da comunicare con il codice rapporto 01 e, pertanto, i relativi dati contabili seguono le stesse regole di valorizzazione previste per i conti correnti; il soggetto obbligato alla comunicazione è la sola capogruppo o ‘pool leader’ o comunque il soggetto mandatario per la gestione della tesoreria del gruppo; la comunicazione del “cash pooling” da parte delle società aderenti al ‘pool’ è richiesta solo nel caso in cui la “pool leader” non sia assoggettata agli obblighi di cui all’art. 7 comma 6 del dPR n. 605/1973
  4. le garanzie, sono da comunicare col codice rapporto 16.

RISPONDERE ALL’ERRORE “NOME FILE NON CONFORME”?

6 Settembre 2023

Come rispondere all’errore “nome file allegato non conforme alle specifiche”?

Esito di trasmissione ATPEC03

In questo precedente articolo pubblicato sul nostro blog, abbiamo visto come sono strutturati i nomi dei file inviati all’Agenzia delle Entrate e le differenti tipologie di ricevute collegate alle comunicazioni.

In questo articolo, vogliamo soffermarci sugli esiti di trasmissione : si tratta dei file ATPEC03 spediti dall’Agenzia delle Entrate a seguito della ricezione di una comunicazione contenente esiti/ errori.

Ricordiamo sempre che per leggere il contenuto dei file ATPEC con CORA, è necessario elaborarli con il bottone ELABORA FILE RICEVUTI .

In questo modo viene essere messo in chiaro il file ricevuto.

Vediamo quindi come rispondere a uno degli esiti che più frequentemente ricevono i nostri clienti :

“ Richiesta scartata: nome file allegato non conforme alle specifiche”.

Questo errore si presenta quando alla mail inviata al SID o non ci sono i due file pecat o c’è qualcosa in più che non dovrebbe esserci.

È probabile che il gestore di posta, abbia aggiunto in automatico un allegato che non doveva esserci.

In questi casi l’Agenzia delle Entrate non va neanche a leggere la comunicazione allegata, ma scarta tutto.

Come risolvere il problema?

Bisognerà innanzitutto verificare cosa è stato effettivamente spedito.

Per controllare gli allegati inviati, va aperto il messaggio inviato e vanno verificati appunto gli allegati: devono esserci solo i due file PECAT e niente altro.

Fatta la verifica, bisognerà mandare nuovamente la mail al SID: attenzione non posso essere inviati i due file pecat precedentemente scartati.

Bisognerà ricreare la comunicazione e generare due nuovi file pecat da inviare.

COME IMPORTARE UN SOGGETTO IN CORA- ALTRO SOFTWARE

4 Settembre 2023

COME POSSO IMPORTARE IN CORA UN SOGGETTO E I RELATIVI RAPPORTI (IMPORTAZIONE DA ALTRO SOFTWARE )?

In un procedente articolo abbiamo visto come è possibile importare i dati del soggetto obbligato e i suoi rapporti, nell’ipotesi in cui l’importazione avvenga da CORA.

In questo articolo invece vediamo come è possibile arrivare allo stesso risultato, nell’ipotesi in cui l’importazione debba venire da altro software. Si tratta di un’ipotesi frequente, nel caso in cui il cliente era gestito da un altro professionista.

Ricordiamo che è l’acquisizione dello storico delle comunicazioni anagrafe rapporti è necessaria per poter chiudere in futuro rapporti che oggi risultano ancora aperti.

Abbiamo diverse possibilità:

1. Vi fate dare dal cliente ( o dal professionista che lo seguiva) TUTTE le comunicazioni mensili fatte negli anni con qualsiasi programma. Mettete tutti i file in una cartella che poi zipperete e spedirete a noi via email: penseremo noi ad eseguire l’elaborazione di ripristino.

2. Se il cliente( o il professionista che lo seguiva) ha ancora accesso al programma utilizzato per gli adempimenti Anagrafe Rapporti, allora fate creare al cliente una comunicazione di tipo 2=AGGIORNAMENTO con TUTTI i rapporti che ha in questo momento sul software in uso. Ci spedite il file TXT che viene generato e facciamo noi l’importazione. Questa è l’opzione migliore.

3. Dall’ultima fotografia di consistenza ricevuta ( ottobre 2022) si ricostruiscono – a mano – i rapporti da caricare in CORA. Questa è l’opzione estrema se non si ha modo di avere lo storico.

4. Si aspetta la prossima fotografia di consistenza ( spedita generalmente a ottobre di ogni anno) per verificare cosa manca in archivio e si aggiorna a mano come al punto 3.

Attenzione: di recente abbiamo implementato una nuova funzione che permette di importare in maniera automatica ( quindi non manualmente) i rapporti direttamente dall’ultima fotografia di consistenza elaborata in CORAWEB.

Per i dettagli cliccare qui.

INVIO DIFFERITO

19 Luglio 2023

COME IMPOSTARE L’INVIO DIFFERITO DELLE COMUNICAZIONI IN CORA

Come precedentemente annunciato, è finalmente attiva la funzione INVIO DIFFERITO in CORA: grazie a questa implementazione, potrete effettuare l’invio delle comunicazioni a una data successiva, rispetto a quella di creazione delle comunicazioni.

Se infatti fino ad oggi bisognava obbligatoriamente aspettare almeno il primo giorno del mese successivo per effettuare gli invii relativi al mese precedente, con questo tasto potrete creare subito la comunicazione e impostare la data futura in cui il programma effettuerà l’invio.

Non a caso abbiamo fatto uscire questa novità in prossimità delle ferie estive: se avete comunicazioni riferite al mese di luglio, da inviare ad agosto, ma andate in ferie prima, questa funzione vi sarà di grande aiuto!

Una premessa importate: affinché ciò possa accadere è necessario che il soggetto obbligato abbia configurata la gestione automatica della pec.

Cliccare qui per leggere le istruzioni di configurazione delle pec.

Vediamo nel dettaglio come funziona:

1. Premere il tasto INVIO DIFFERITO presente nell’elenco soggetti

2. Impostare la data di invio

Una volta impostata la data di invio differito, la stessa vale per tutti i soggetti presenti nell’elenco e riguarderà tutte le comunicazioni.

Comparirà questo promemoria in rosso per ricordare l’impostazione appena scelta.

3. Inserire quindi il rapporto da comunicare come al solito (nuovo rapporto/ chiusura/ aggiornamento), impostando le date effettive e verificare che sia impostato il flag incluso nella prossima comunicazione.

4. Entrare nella scheda RAPPORTI DA SPEDIRE, verrà evidenziata in alto, in rosso, la data impostata come data invio.

Il tipo di Invio sarà impostato correttamente come invio ordinario (se non ci fosse stato il tasto invio differito, l’invio sarebbe stato infatti straordinario).

Tutte le comunicazioni create, saranno quindi inviate a quella data.

Per procedere premere, come sempre, il tasto CREA COMUNICAZIONE

Apparirà l’esito di elaborazione SID e in rosso il messaggio con l’indicazione della data in cui la pec sarà inviata all’agenzia delle entrate.

5. Se per qualche ragione, prima di creare la comunicazione, avete la necessità di modificare la data impostata per l’invio differito o eliminare del tutto l’impostazione, potete farlo chiudendo la sessione o aggiornando la pagina (tasto F5).

6. Una volta che la comunicazione è stata creata, accedendo allo storico comunicazioni, è possibile vedere il riepilogo e solo da qui eventualmente annullare l’invio differito programmato.

Per qualsiasi dubbio su questa nuova funzione scriveteci all’indirizzo assistenza@starinfostudio.it

Consultate anche il video tutorial sull’invio differito

INVIO CRS DOPO IL 30 GIUGNO

30 Giugno 2023

Posso inviare la Comunicazione CRS dopo il 30 Giugno?

Premesso che la scadenza ordinaria per l’invio delle comunicazioni è il 30 giugno di ciascun anno, questa domanda ci viene posta frequentemente da chi si interfaccia con la normativa CRS.

La risposta è affermativa ed è rinvenibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nei documenti tecnici, contenenti le Modalità di compilazione e trasferimento dati.

Leggendo questo allegato, si può infatti desumere che :

Dal 1° gennaio di ciascun anno, fino al trentesimo giorno successivo al termine previsto per l’invio all’Agenzia delle entrate (quindi fino al 30 Luglio) , le ISTITUZIONI FINANAZIARI ITALIANE TENUTE ALLA COMUNICAZIONE ( definite IFItaC) possono effettuare:

  1. Comunicazioni di nuovi dati (tramite un unico file);
  2. Comunicazione di nuovi dati a lotti;
  3. Comunicazioni sostitutive;
  4. Comunicazioni di assenza di dati da comunicare.

Dal trentunesimo giorno successivo al termine previsto per la comunicazione (quindi dal 31 Luglio), è possibile trasmettere:

  1. comunicazioni di nuovi dati (tardivi o integrativi);
  2. comunicazioni correttive di singoli record/documenti, presenti in comunicazioni precedentemente inviate e mai sostituiti o annullati;
  3. comunicazioni di annullamento di singoli record/documenti, presenti in comunicazioni precedentemente inviate e mai sostituiti o annullati.

Quindi dal 31 Luglio non è più possibile trasmettere la cosiddetta comunicazione vuota.

Altra domanda che ci viene posta di frequente riguarda le sanzioni a cui si va incontro nei casi di violazione della normativa CRS.

In Italia la normativa CRS è entrata in vigore il 1° gennaio 2016 e ricalca alcuni profili della disciplina FATCA.

Il quadro normativo di riferimento è costituito per entrambe le discipline dalla legge n. 95 del 18 giugno 2015 a cui ha dato attuazione il D.M. del 28 dicembre 2015.

L’articolo 9 della suddetta legge stabilisce che le violazione degli obblighi comunicativi comporta l’applicazione di una sanzione compresa tra i 2.000 e i 21.000 euro ai sensi dell’art. 10 comma 1-bis del DLgs. 471/97 (Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 158 Articolo 15) . Si tratta quindi delle stesse sanzioni previste per le violazioni in tema Anagrafe Rapporti, descritte qui.

TRUST e scambio informazioni CRS

22 Giugno 2023

TRUST e scambio informazioni CRS

È operativo già dal 2016 il ‘famoso’ CRS, Common Reporting Standard. Si tratta di uno standard comune adottato in ambito OCSE in applicazione dello scambio automatico di informazioni finanziarie tra le varie Giurisdizioni partecipanti.

Sul blog trovate diversi articoli in cui abbiamo affrontato il tema.

Come già detto, lo standard prevede l’obbligo, per le amministrazioni finanziarie degli Stati aderenti al sistema CRS, di scambiarsi in via automatica, i dati relativi ai “conti finanziari,” detenuti da soggetti non residenti nei vari Paesi, che vengono trasmessi annualmente dalle istituzioni ed entità finanziarie quali Banche, fondi comuni, assicurazioni, trust, fondazioni e così via.

La scadenza per detta comunicazione da parte degli istituti finanziari all’agenzia entrate italiana è il 30 giugno di ogni anno, con riferimento ai conti finanziari detenuti dai non residenti alla data del 31 dicembre dell’anno prima. Le varie amministrazioni fiscali poi, entro il 30 settembre di ogni anno, ri-trasferiscono dette informazioni, riguardanti i vari soggetti non residenti alle rispettive autorità competenti nelle Giurisdizioni partecipanti.

Cerchiamo di capire, in termini atecnici, come funziona questo scambio CRS:

Tizio, fiscalmente residente in Italia, apre un conto corrente presso una Banca Tedesca.

La Banca tedesca, in quanto istituzione finanziaria, è soggetto comunicante. Censisce Tizio come soggetto non residente in Germania e comunica così alla propria Amministrazione Finanziaria, il saldo del conto di Tizio, la presenza di titoli nel portafoglio e eventuali proventi percepiti (dividendi, interessi, capital gain).

L’Amministrazione tedesca, a sua volta, riporta i dati citati in una sorta di “banca dati” internazionale facendo sì che l’Amministrazione finanziaria italiana entri a conoscenza dell’esistenza di questo investimento estero.

Lo scambio CRS interessa in maniera importante anche i trust. Questi ultimi, infatti, potrebbero, nel rispetto di determinati requisiti, essere essi stessi assimilabili a “entità di investimento”, ed in quanto tale effettuare le comunicazioni ai fini CRS in presenza di “reportable persons” residenti in un Paese diverso rispetto a quello di residenza del Trust.

Se non risultano, invece, soddisfatti i requisiti per essere definito “entità di investimento” – e questo è il caso che si verifica maggiormente – il Trust viene solitamente identificato, ai fini CRS, come Passive non financial entity.

In questo caso, quando il Trust si rapporta con istituti finanziari, questi ultimi devono effettuare apposita due diligence identificando quelle che, ai fini CRS, sono ritenute “reportable persons”, ovvero disponente, trustee, guardiano e beneficiari se fiscalmente residenti in uno Stato diverso rispetto a quello dell’ente creditizio.

Pertanto, secondo la normativa CRS, quando un Trust ente non commerciale, con disponente, trustee, guardiano e beneficiari residenti in Italia, apre un conto corrente e/o un portafoglio titoli presso una Banca residente in uno Stato estero che comunica le informazioni ai fini CRS, tale Banca (EE) comunicherà all’Italia i seguenti dati:

Come emerge dalla precedente tabella, che sintetizza la normativa CRS, ai fini dello scambio automatico giungeranno in Italia le informazioni in capo a tutti i soggetti coinvolti nel trust.

Sei Trustee di un Trust e non se devi effettuare la comunicazione CRS?

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FUSIONE IN SOGGETTO CHE NON SVOLGE ATTIVITA’ FINANZIARIA

19 Giugno 2023

FUSIONE IN SOGGETTO CHE NON SVOLGE ATTIVITA’ FINANZIARIA

In caso di fusione per incorporazione di un operatore finanziario in soggetto incorporante che non svolge attività finanziaria, quali sono gli adempimenti del soggetto incorporato?

Si applicano le disposizioni del punto 4 del provvedimento del 10 febbraio 2015:

In caso di cessazione dell’operatore finanziario si applicano le disposizioni del punto 4 (*) del provvedimento del 10 febbraio 2015 per quanto riguarda l’Archivio e del punto 6 (**) del provvedimento per quanto riguarda il Registro elettronico degli indirizzi.

In particolare, l’operatore finanziario incorporato deve:

a) tenere attiva l’utenza SID per il tempo necessario ad effettuare gli ultimi adempimenti e per almeno 90 giorni dalla cessazione

b) mantenere attiva la casella PEC nei 30 giorni successivi alla data indicata sulla ricevuta telematica della comunicazione cessazione

c) dare riscontro alle richieste di indagine finanziaria eventualmente pervenute nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cessazione.

Nel caso particolare in cui un operatore finanziario venga incorporato in un soggetto non operatore finanziario non obbligato agli adempimenti correlati all’iscrizione al REI (indagini, monitoraggio, FATCA/CRS) la comunicazione di chiusura della PEC va gestita come un caso di cessazione senza confluenza e pertanto non deve essere compilata la sezione del tracciato record relativa all’incorporante. Dovrà essere invece evidenziato il luogo di tenuta delle scritture contabili.

Anche in questa ipotesi può essere utilizzato il nostro programma ComuREI.

Provvedimento n. 18269/2015 del 10 febbraio 2015

(*) 4. Operatori finanziari che cessano l’attività senza confluenza in altro operatore finanziario

4.1. Gli operatori che cessano la propria attività senza confluenza in altro soggetto operatore finanziario mantengono attiva la propria utenza S.I.D. e trasmettono entro 90 giorni dalla cessazione i dati, di cui al provvedimento del 25 marzo 2013, relativi al periodo infrannuale in cui hanno svolto attività finanziaria.

(**) 6. Consolidamento delle informazioni comunicate dagli operatori all’Archivio dei rapporti finanziari

6.1. Al fine di garantire il consolidamento dei dati dell’Archivio dei rapporti non sono consentite variazioni delle informazioni annuali e mensili pervenute oltre 90 giorni dai termini stabiliti ai punti 1 e 2 del presente provvedimento ovvero dalla ricezione degli esiti di elaborazione trasmessi dall’anagrafe tributaria.

Riportiamo anche una risposta di Sogei circa la data da utilizzare per comunicare la chiusura dei rapporti dell’incorporato

Buongiorno, con riferimento al quesito sotto riportato, si ritiene che sia più opportuno, nel caso di estinzione di una società per incorporazione in un’altra che non è operatore finanziario, comunicare la chiusura dei rapporti alla data di estinzione della Società incorporata.

CESSAZIONE ATTIVITA’ FINANZIARA PER OP. STRAORDINARIE

19 Giugno 2023

CESSAZIONE ATTIVITA’ FINANZIARA A SEGUITO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

FAQ del 9 luglio 2021

Cessazione dell’attività finanziaria con confluenza in uno o più operatori finanziari – Obblighi di comunicazione all’ Archivio dei rapporti e di riscontro alle indagini finanziarie.

Quando il soggetto obbligato cessa la propria attività a seguito di un’operazione straordinaria (fusione, incorporazione, scissione, cessione di azienda), e confluisce in un altro soggetto che svolge attività finanziaria, deve trasferire a quest’ultimo le informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti.

In sintesi questi i punti da eseguire:

1) richiesta di cancellazione dal registro anagrafe tributaria da parte dell’incorporato con indicazione del soggetto subentrante; (Programma ComuREI)

2) attesa della ricevuta di accettazione della stessa;

3) informare l’ADE tramite l’indirizzo email dc.ti.basidati.comunicazioni@agenziaentrate.it dell’operazione ed attendere risposta di autorizzazione avvenuta;

4) invio della comunicazione di tipo 8 da parte dell’incorporante (predisposta da Star Infostudio gratuitamente su vostra richiesta)

Quindi l’operatore di confluenza è tenuto, entro 60 giorni dal trasferimento, a “prendere in carico” i rapporti acquisiti.

Questo viene fatto con la tipologia di comunicazione di tipo 8 = Presa in carico di rapporti.

È necessario che l’operatore incorporato abbia correttamente comunicato la cancellazione dal registro PEC nel REI per le Indagini Finanziarie della PEC in modo da consentire all’Agenzia di eseguire correttamente la confluenza anche ai fini delle indagini finanziarie. La comunicazione di cessazione PEC vale anche a fini amministrativi e, pertanto, non occorre ulteriore comunicazione all’Ufficio;

Riportiamo anche una risposta di Sogei per il caso specifico:

La società che cessa l’attività (la confluita) deve prima effettuare una comunicazione di cessazione della PEC ai fini delle Indagini Finanziarie, analogamente a quanto venne fatto in sede di apertura dell’attività finanziaria. La comunicazione non significa che la PEC debba essere chiusa, ma che essa non è più utilizzata “ai fini delle Indagini Finanziarie”. In tale comunicazione è previsto l’inserimento dell’informazione della società in cui si confluisce, e alla quale arriveranno le richieste di Indagini Finanziarie.

Il tracciato e le modalità per tale comunicazione sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate seguendo il percorso: Home-Schede Informative e Servizi-Comunicazioni-Comunicazioni Indagini Finanziarie-Trasmissione Pec

Solo successivamente (almeno un giorno) all’invio con ricevuta OK di tale comunicazione potete ripetere l’invio della comunicazione di tipo 8 “Presa in carico”.

SCISSIONE SOCIETARIA PARZIALE

19 Giugno 2023

SCISSIONE SOCIETARIA PARZIALE

Trasferimento di rapporti finanziari a seguito di scissione societaria parziale con prosecuzione dell’attività finanziaria da parte della società scissa – Obblighi di comunicazione all’Archivio dei rapporti e di riscontro alle indagini finanziarie.

Il trasferimento di rapporti finanziari a seguito di un’operazione societaria di scissione, ex art 2506 cod. civ., con prosecuzione dell’attività finanziaria da parte della società scissa, può essere gestito, in termini di comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari, come la Cessione di ramo d’azienda.

A tal riguardo si rimanda a quanto previsto nella faq precedente.

CESSAZIONE PER CESSIONE RAMO D’AZIENDA

19 Giugno 2023

CESSAZIONE PER CESSIONE RAMO D’AZIENDA

Cessione di ramo d’azienda da parte di un soggetto che permane in attività– Obblighi di comunicazione all’Archivio dei rapporti e di riscontro alle indagini finanziarie.

La cessione di un ramo d’azienda da parte di un soggetto che permane in attività, continuando a rivestire la qualifica di operatore finanziario, fa sì che il cedente sia responsabile di tutti gli atti eseguiti fino alla data effettiva di cessione del Ramo d’azienda.

Il cessionario diventa responsabile da quella data in poi. 

Quindi relativamente agli adempimenti previsti all’Archivio dei rapporti finanziari:          

-il cedente comunica la chiusura dei rapporti ceduti;   

-il cessionario comunica, con un nuovo ID rapporto, l’apertura dei rapporti acquisiti alla data di cessione;

-ciascun operatore darà riscontro – anche con la documentazione sottostante al rapporto – alle richieste di indagini finanziarie per il periodo in cui ha avuto in gestione il rapporto (rispettivamente prima o dopo la cessione a seconda che si tratti dell’operatore cedente o cessionario).

Da quanto sopra indicato, il cessionario non avrà la necessità di ricevere dal cedente gli archivi elettronici contenenti le informazioni relative ai rapporti acquisiti, in quanto sarà il cedente ad esserne responsabile (in caso di richieste di indagine) fino alla data di cessione del ramo d’azienda.

I soggetti coinvolti dovranno inviare una comunicazione all’Agenzia, all’indirizzo dc.ti.datientiesterni@agenziaentrate.it, nella quale dovranno descrivere l’operazione di cessione, indicare il numero dei rapporti trasferiti, dichiarare gli impegni assunti con riguardo alle comunicazioni all’Archivio dei rapporti e alle richieste di indagini finanziarie.

CESSAZIONE PER PERDITA DEI REQUISITI

19 Giugno 2023

CESSAZIONE PER PERDITA DEI REQUISITI

FAQ del 21 ottobre 2016

Soggetti che svolgono attività finanziaria non nei confronti del pubblico (Holding e società finanziarie): quali adempimenti in caso di perdita dei requisiti oggettivi?

Le holding e le altre società finanziarie che svolgono attività non nei confronti del pubblico ai sensi dell’art. 10, comma 10 del decreto legislativo n. 141/2010, sono obbligati alla registrazione presso il Registro elettronico degli indirizzi (REI) e alle comunicazioni all’Archivio dei rapporti laddove svolgono prevalentemente attività finanziaria (vedere FAQ del 14 aprile 2016).

Qualora tali soggetti perdano i requisiti di prevalenza dell’attività finanziaria, sono tenuti a:

1.comunicare la cessazione dell’indirizzo PEC, via Entratel mediante una comunicazione basata sul tracciato apposito (potete usare il PROGRAMMA  COMUREI) e avendo cura di valorizzare il campo del luogo di tenuta della contabilità.
Si ricorda che:

a) l’accoglimento della richiesta di cancellazione è subordinato all’esito positivo delle attività istruttorie

b) la casella PEC, secondo quanto previsto dal provvedimento del 22 dicembre 2005, deve rimanere attiva per 30 giorni successivi alla richiesta di comunicazione al fine di dare seguito alle indagini in corso.

2.inviare una autocertificazione all’ufficio Dati Enti Esterni sottoscritta dal legale rappresentante, qui il modello

3.effettuare le ultime comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari

4.dopo 90 giorni, se non necessario per altri adempimenti, può chiedere la cessazione dell’utenza SID tramite l’apposito portale.

CESSAZIONE PER LIQUIDAZIONE

19 Giugno 2023

CESSAZIONE PER LIQUIDAZIONE

Faq del 5 aprile 2016

Operatore finanziario in liquidazione volontaria a seguito di cancellazione dall’elenco 106 della Banca d’Italia – Quali adempimenti?

In caso di liquidazione volontaria (o di procedura concorsuale) si applica il punto 5 del provvedimento del 10 febbraio 2015, e non il precedente punto 4 (applicabile alla cessazione dell’operatore per cause diverse dalle procedure concorsuali e di liquidazione).

In sostanza, l’operatore finanziario

a) durante la fase di liquidazione (o di svolgimento della procedura concorsuale):

-mantiene attiva la propria utenza SID, al fine di effettuare le comunicazioni mensili (che riguarderanno presumibilmente soltanto cessazioni di rapporti alla data di effettiva chiusura o cessione ad altri operatori finanziari)

-mantiene attiva la casella PEC al fine di ricevere le richieste di indagini finanziarie

b) Conclusa la fase di liquidazione con il deposito del bilancio finale in Camera di Commercio (o di approvazione del riparto finale in caso di procedura concorsuale):

-Invia entro 90 giorni i dati dei saldi dei rapporti attivi relativi al periodo infrannuale (vale a dire 1° gennaio anno conclusione liquidazione/data di deposito del bilancio) qualora siano presenti rapporti per i quali è prevista la comunicazione dei saldi

-Effettua l’ultima comunicazione mensile di cessazione dei rapporti qualora ancora attivi

-Effettua entro 30 giorni la comunicazione di cessazione della PEC al Registro Elettronico degli indirizzi – mediante Entratel o Fisco online – in base al tracciato allegato 5 al provvedimento del 12 novembre 2007 valorizzando il campo “luogo di tenuta della contabilità” (PROGRAMMA COMUREI)

-Successivamente dismette la propria utenza SID

CASI DI CESSAZIONE ANAGRAFE RAPPORTI

19 Giugno 2023

Cosa fare quando un soggetto cessa di essere obbligato all’Anagrafe rapporti?

In questa pagina potete trovare una sintesi dei principali adempimenti che gli Intermediari Finanziari devono rispettare in caso di cessazione o di perdita requisiti oggettivi.

Infatti quando un intermediario finanziario cessa la propria attività o, nel caso delle holding perde i requisiti di prevalenza che lo avevano reso soggetto obbligato alle comunicazioni Anagrafe Rapporti, è necessario svolgere alcuni adempimenti che permettono la chiusura della sua posizione verso l’Anagrafe Tributaria.

Questa guida è stata sviluppata partendo dalle FAQ pubblicate sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate qui.

Ecco un elenco dei vari casi previsti dalla normativa:

CESSAZIONE PER LIQUIDAZIONE

CESSAZIONE PER PERDITA DEI REQUISITI

CESSAZIONE PER CESSIONE RAMO D’AZIENDA

SCISSIONE SOCIETARIA PARZIALE

CESSAZIONE ATTIVITA’ FINANZIARA A SEGUITO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

FUSIONE IN SOGGETTO CHE NON SVOLGE ATTIVITA’ FINANZIARIA

Scarica la guida pdf su tutti i casi di cessazione riportata qui sotto.

Come posso eliminare un soggetto in CORA/ CRS?

16 Giugno 2023

Come posso eliminare un soggetto in CORA/ CRS?

La procedura corretta per liberare lo spazio nell’elenco soggetti è:

1) selezionare il soggetto da eliminare

2) cliccare su ESPORTA e aspettare la ricezione della email con allegato lo zip contenente tutti i dati del soggetto

3) cliccare su ELIMINA per eliminare il soggetto.

La verifica sui soggetti acquistati è fatta contando effettivamente i soggetti caricati nell’elenco:

eliminandone uno si “libera” uno spazio che può essere sostituito da un nuovo soggetto.

ATTENZIONE!!!

Al fine di mettere un freno ai comportamenti poco trasparenti di alcuni clienti che esportano e importano i soggetti a seconda dell’esigenza del momento, per effettuare l’import di un soggetto precedentemente eliminato dallo stesso account, sarà necessario un intervento tecnico da parte nostra.

La periodicità con cui devono essere effettuate le comunicazioni, a nostro parere,  non è un elemento che deve influenzare le scelte di acquisto di una licenza:  un soggetto andrebbe cancellato dall’elenco solo se non gestito più dallo studio o non più obbligato all’adempimento.